Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Comunicato relativo alla graduatoria della selezione di concessionari dei concorsi pronostici su base sportiva

Si comunica la graduatoria della selezione di concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive indetta in data 9 aprile 2003: *
1ª Sisal s.p.a.; *
2ª Consorzio lottomatica giochi sportivi; *
3ª SNAI S.p.A; *
Si riportano i testi delle condizioni economiche (schema di contratto) offerte ai punti vendita dalle sopraindicate societa'. *
 
SISAL S.P.A.
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA RACCOLTA DI CONCORSI PRONOSTICI
ED ALTRI EVENTUALI GIOCHI CONNESSI
A MANIFESTAZIONI SPORTIVE
tra
SISAL S.p.a. con sede in Milano via Jacini 2, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 07337300151, capitale sociale Euro 9.654.720,00 in persona del Direttore rete commerciale, sig. Franco Cavalli, domiciliato per la carica presso la sede indicata (di seguito denominata SISAL), *
e ...., c.f. .... residente in .... titolare di .... con sede in ...., (di seguito denominato punto di vendita) * (di seguito congiuntamente definite parti) *
Premesso che
a) SISAL e' concessionaria di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, giusta concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato in data ................................. *
b) SISAL si e' posizionata al .... posto della graduatoria formata dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato in base all'importo del «Contributo una tantum per il rilancio del concorsi pronostici»; *
c) il punto di vendita e' autorizzato alla raccolta di concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, giusta nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato in data ....; *
d) il punto di vendita ha manifestato la volonta' di avvalersi dei servizi offerti da SISAL quale provider titolare della concessione di cui alla precedente premessa lettera a) per la raccolta di concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive; *
e) le parti intendono regolare, con il presente contratto, tutti i rapporti che verranno posti in essere tra le stesse in ordine ai servizi offerti da SISAL per la raccolta di concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive; *
f) salvo diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere neretto e con l'iniziale maiuscola, di cui in appresso, viene attribuito, ai fini del presente contratto il significato riportato nella Concessione di cui alla precedente premessa lettera a). *
Tutto cio' premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue: *
Art. 1.
Premessa
1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati. *
2. In particolare si ritengono parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti emessi dalla Amministrazione Autonoma del monopoli di Stato, in data 12 aprile 2003, e di seguito elencati: *
concessione; *
decreto per il rilascio dei nulla osta ai Punti di Vendita; *
capitolato d'oneri; *
capitolato tecnico. *
3. Si riterra' comunque allegato al presente contratto qualsiasi altro atto posto in essere dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o da altra Autorita' competente nel merito relativo alla disciplina dei rapporti oggetto del presente contratto e/o della concessione. *
Art. 2.
O g g e t t o
Il presente contratto disciplina le obbligazioni del rapporto tra SISAL e il punto vendita, in conformita' a quanto stabilito dalla concessione, dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico. *
Art. 3.
D u r a t a
Il presente contratto decorrera' dalla data di sottoscrizione dello stesso e avra' durata pari alla durata della concessione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e SISAL. *
Art. 4.
Obblighi di SISAL nei confronti del punto di vendita
SISAL e' tenuta a rispettare tutti gli obblighi, posti in carico alla stessa, contenuti nei seguenti documenti: *
concessione; *
decreto per il rilascio dei nullaosta ai punti di vendita; *
capitolato d'oneri; *
capitolato tecnico. *
qualsiasi altro atto che verra' posto in essere dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o da altra Autorita' competente nel merito, relativo alla disciplina dei rapporti oggetto del presente contratto e/o della concessione. *
Art. 5.
Corrispettivi di SISAL
1. SISAL a fronte dei servizi, di cui al presente contratto, percepira' dal punto di vendita un corrispettivo annuale pari ad euro 500,00 + IVA. *
Gli ulteriori servizi indicati nell'allegato 3 della concessione e qui sotto riportati, saranno prestati a titolo gratuito: *
collegamento personal computer con terminale di Gioco per lo sviluppo di giocate sistemistiche (collegamento PC/TG) - SISAL si impegna a fornire gratuitamente il kit necessario ai ricevitori che ancora non ne disponessero; *
sistemi ridotti; *
sistemi basi e varianti; *
sistemi via internet - bacheca dei sistemi a carature proposti e prenotabili sul sito internet www.sisal.it, nell'area dedicata ai ricevitori. I sistemi saranno convalidati centralmente e le cedole a caratura stampate localmente da terminale; *
accumulo - possibilita' di accumulare piu' schede finalizzata al gioco a caratura; *
quick pick configurabile - possibilita' di generare una giocata casuale basata su un pronostico inserito nel terminale. Il ricevitore avra' la possibilita' di definire il suo pronostico utilizzando le indicazioni di un «picchetto» aggiornato quotidianamente da Sisal via terminale. *
Le funzionalita' sopra descritte, nonche' ulteriori servizi in fase di elaborazione, saranno rese disponibili a partire dal settembre 2003. *
2. Ai soli punti di vendita non attuali totoricevitori CONI, ne' attuali ricevitori SISAL, SISAL richiedera' un contributo una tantum per l'attivazione del collegamento al sistema di elaborazione, pari a euro 3.500,00 + IVA. *
Art. 6.
Obblighi del punto di vendita
Il punto di Vendita e' tenuto a rispettare tutti gli obblighi, posti in carico allo stesso, contenuti nei seguenti documenti: *
concessione; *
decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita; *
capitolato d'oneri; *
capitolato tecnico. *
Qualsiasi altro atto che verra' posto in essere dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o da altra autorita' competente nel merito, relativo alla disciplina dei rapporti oggetto del presente contratto e/o della concessione. *
Art. 7.
Compenso punto di vendita
Il punto di vendita, a fronte dell'attivita' e degli impegni assunti con la stipula del presente contratto, percepira' un compenso pari all'8% dell'incasso complessivo delle giocate ai concorsi pronostici presso di lui effettuate. Tale compenso verra' trattenuto direttamente dallo stesso dai versamenti dovuti a SISAL. *
Art. 8.
Risoluzione espressa del contratto
Il presente contratto, cosi' come previsto dal decreto per il rilascio dei nullaosta ai punti di vendita, si intendera' risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: *
a) il titolare o il legale rappresentante del punto di vendita gestisca i concorsi pronostici in modo non conforme alla loro disciplina; *
b) il titolare o il legale rappresentante del punto di vendita non ottemperi alle prescrizioni contenute nel decreto per il rilascio del nullaosta ai punti di vendita; *
c) si verifichi la cessazione dell'attivita' commerciale del punto di vendita; *
d) si proceda alla cessione dell'attivita' del punto di vendita, in assenza della richiesta di nullaosta alla vendita dei concorsi pronostici all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte del cessionario; *
e) SISAL non adempia agli obblighi assunti nei confronti del punto di vendita, con il presente contratto. *
Art. 9.
Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla validita', interpretazione, stipulazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano. *
Milano, li' ................ *

SISAL S.p.A Il direttore rete commerciale: Cavalli
Il punto di vendita ......................
Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile, il punto di vendita specificamente approva i seguenti articoli: art. 6, art. 8 e art. 9. *
Il Punto di Vendita ...................... *
 
Consorzio lottomatica giochi sportivi
Il seguente contratto e' stato redatto in conformita' a quanto previsto dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 10 aprile 2003 protocollo 2O2/UDG, di seguito «il decreto». *
Contratto per le attivita' di vendita
dei concorsi pronostici e giochi su base sportiva
tra il consorzio con attivita' esterna lottomatica giochi sportivi con sede legale in Roma, via Mosca 45, in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti per brevita' anche «concessionario») *
e il sig. .... nato a .... il .... o (nome della societa) in persona di .... in qualita' .... c.f. .... partita IVA .... con sede in .... (prov.) .... (via o piazza) ..... *
titolare [] o non titolare [] di una concessione rilasciata dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva con scadenza ultima il 30 giugno 2003 n. ........... d'ora in avanti il «punto vendita» *
Premesso che: *
a) i termini utilizzati nel presente contratto ove indicati con lettere maiuscole avranno il medesimo significato attribuito dalle corrispondenti definizioni contenute nel decreto; *
b) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha indetto una procedura di gara per la selezione di operatori (providers) per la concessione di attivita' e di funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive; *
c) in esito alla suddetta procedura di gara, il concessionario e' stato selezionato per l'affidamento delle attivita' e funzioni di cui alla precedente lettera a), come risulta dalla «Lista dei concessionari e caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti vendita e delle condizioni economiche previste per il punto vendita» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed ha sottoscritto con Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'apposita concessione, la cui durata e' fissata in anni quattro a partire dalla data di inizio delle attivita' di concessione, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno; *
d) il Decreto regolamenta il rilascio dei nulla osta ai punti vendita dei concorsi pronostici, subordinato, tra l'altro, alla sottoscrizione tra il concessionario ed il punto vendita richiedente di un contratto, avente i requisiti minimi di cui al decreto; *
e) il punto vendita intende presentare richiesta di nulla osta ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il tramite del concessionario [] ha gia' presentato per il tramite del concessionario, richiesta di nulla osta ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.a) del decreto [] e, a tale scopo, ha individuata nel concessionario l'operatore di riferimento con il quale intende sottoscrivere il presente contratto; *
f) il concessionario provvedera' ad inoltrare la richiesta di nulla osta del punto vendita unitamente alla documentazione da allegarsi alla richiesta stessa, ai sensi del decreto [] o ha provveduto, con la presentazione della proposta di candidatura, a consegnare la richiesta di nulla osta del punto vendita ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, copia della quale e' allegata al presente contratto []; *
g) il punto vendita dichiara di possedere tutti i requisiti di cui al decreto per ottenere il rilascio del nulla osta da parte di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *
h) Il punto vendita dichiara di essere stato informato dal concessionario e di avere piena conoscenza della normativa di riferimento per le attivita' di vendita dei concorsi pronostici ed, in particolare, di essere stato informato delle attivita' e funzioni pubbliche attribuite da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al concessionario, nonche' delle caratteristiche del servizio offerto dal concessionario e delle condizioni economiche previste; *
i) il punto vendita dichiara e garantisce, altresi', di essere titolare di autorizzazione a svolgere attivita' commerciale e di possedere locali, capacita' ed attrezzature necessarie ed idonee a rendere disponibili al pubblico i concorsi pronostici ed altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, riservando alla commercializzazione dei concorsi pronostici un apposito ed adeguato spazio all'interno del proprio locale; *
j) il punto vendita e' e restera' struttura commerciale autonoma ed indipendente e con distinta responsabilita' dal concessionario. *
Tutto cio' premesso, con il presente contratto le parti intendono disciplinare le condizioni relative al rapporto tra concessionario ed il punto vendita che troveranno applicazione per tutti i concorsi pronostici che Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato intendera' commercializzare attraverso il punto vendita. *
Art. 1.
Premesse ed allegati
1.1. Le premesse e gli allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. *
Art. 2.
O g g e t t o
2.1. Il concessionario affida al punto vendita, che accetta e si impegna ad effettuare, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutte del presente contratto, del decreto e della vigente normativa in materia di concorsi pronostici, la vendita dei concorsi pronostici. *
2.2. Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni e termini di cui al presente contratto sono determinati in conformita' a quanto previsto dal decreto ed ai contenuti della concessione sottoscritta tra Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e concessionario. *
Art. 3.
Condizione sospensiva e durata
3.1. L'efficacia del presente contratto e' condizionata sospensivamente al rilascio del nulla osta da parte di amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore del punto vendita. Inoltre, in caso di revoca del nulla osta da parte di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il presente contratto verra' a cessare automaticamente. *
3.2. Il presente contratto acquistera' efficacia dalla data del rilascio del nulla osta ed avra' la medesima durata della concessione sottoscritta tra Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il concessionario. *
3.3. E' fatta, comunque, salva la facolta' di recesso, da parte del punto vendita, che potra' essere esercitata, di anno in anno, entro i sessanta giorni precedenti la conclusione della stagione calcistica in corso, mediante raccomandata a/r da inviarsi al seguente indirizzo: Consorzio lottomatica giochi sportivi, via Mosca, 45 - 00142 Roma, att.ne Amministrazione ricevitorie. *
Ai fini dell'esercizio del recesso fara' fede la data di spedizione della raccomandata. *
Art. 4.
Impegni del concessionario
4.1. Il concessionario si impegna ad effettuare, a favore del punto vendita, un'attivita' di gestione tecnologica, commerciale ed amministrativa, come di seguito descritta, in particolare il concessionario si impegna a: *
a) rifornire, tempestivamente, il punto vendita delle schedine di gioco, in quantita' necessaria a coprirne le esigenze, nonche' di tutti i materiali di consumo necessari al funzionamento del terminale di gioco; *
b) fornire assistenza tecnica e provvedere alla manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria del terminale di gioco e della rete di collegamento, per garantire la piena funzionalita' del punto vendita, anche avvalendosi di sistemi di assistenza remota (call center) nonche', ove necessario, con accessi in loco; *
c) dotare il punto vendita, che ne sia sprovvisto, di un terminale di gioco secondo le caratteristiche specificate nel capitolato tecnico, equipaggiato del software per la gestione delle giocate, dietro pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 8.1; *
d) fornire al punto vendita il materiale promozionale e pubblicitario da esporre all'interno dei locali; *
e) provvedere alla formazione, ove necessaria, del punto vendita in relazione alle specifiche attivita' di gestione della tecnologia messa a disposizione, della corretta gestione del terminale e dei relativi messaggi diagnostici; *
f) provvedere alla formazione del punto vendita in relazione alle tecniche di gioco ed alle tecniche di vendita dei prodotti di gioco; *
g) fornire assistenza amministrativa e commerciale per la corretta gestione delle operazioni di accettazione del gioco; *
h) fornire assistenza commerciale in occasione di specifiche attivita' di promozione; *
i) provvedere alla formazione del punto vendita in occasione di ogni significativa variazione o innovazione del portafoglio giochi; *
j) produrre, con cadenza settimanale, e rendere consultabili attraverso il terminale di gioco l'estratto conto riportante l'ammontare giocato, i premi pagati, l'aggio spettante al punto vendita e l'importo dovuto da trasferire al concessionario, suddiviso per ciascun concorso pronostico; *
k) attivare, attraverso il collegamento on-line real time, ove non sia gia' collegato, il terminale di gioco del punto vendita al proprio sistema di elaborazione. *
Il concessionario eseguira' le attivita' sopra indicate nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e comunque con modalita' e tempi ragionevoli in relazione al tipo di attivita' da svolgere. *
4.2. In aggiunta ai servizi sopra specificati ed in conformita' a quanto dichiarato dal concessionario in sede di presentazione della candidatura alla procedura di selezione indetta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario si impegna a svolgere, nei confronti del punto vendita, i servizi ulteriori indicati in allegato al presente contratto. *
Art. 5.
Obblighi del punto vendita
5.1. Con la stipula del presente contratto ed il rilascio del nulla osta, il punto vendita si impegna a: *
a) promuovere i concorsi pronostici presso il pubblico; *
b) esporre ed aggiornare tutto il materiale promozionale e/o pubblicitario fornito dal concessionario e diretto ad agevolare la partecipazione al gioco da parte degli utenti; *
c) esporre al pubblico i regolamenti ufficiali dei concorsi pronostici e dei bollettini ufficiali dei concorsi; *
d) riservare all'attivita' di vendita dei concorsi pronostici all'interno del locale lo spazio definito; *
e) vendere tutti i concorsi pronostici che saranno organizzati da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel periodo di validita' del nulla osta; *
f) vendere quotidianamente i concorsi pronostici, a partire dalla comunicazione di apertura fino a quella di chiusura del gioco da parte del concessionario; *
g) accettare le giocate senza praticare sconti e senza pretendere dall'utente maggiorazioni del costo a nessun titolo; *
h) rimborsare gli importi delle giocate nei casi previsti dal regolamento ufficiale dei concorsi pronostici; *
i) effettuare il pagamento dei premi agli aventi diritto fino ad un importo massimo di euro 3.000,00, previa convalida della vincita tramite il terminale di gioco, nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa; *
j) effettuare, tramite RID e con cadenza settimanale, sulla base dell'estratto conto di cui al precedente art. 4.1 lettera j), i versamenti alla banca indicata dal concessionario, in conformita' all'emanando provvedimento di gestione dei flussi finanziari connessi ai concorsi pronostici; *
k) sospendere le attivita' per non piu' di quattro settimane l'anno, previa comunicazione scritta da inviare al concessionario con almeno due settimane di anticipo; *
l) conservare diligentemente e trasferire al concessionario, con le modalita' che verranno successivamente comunicate a seguito dell'emanazione di apposito decreto da parte di amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le ricevute di gioco corrispondenti alle vincite pagate; *
m) garantire un incasso dalla vendita di concorsi pronostici, per ogni stagione calcistica, pari, secondo quanto attualmente previsto da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad almeno euro 10.000,00 equivalente a 20.000 colonne giocate. Il presente impegno si applica esclusivamente al punto vendita che non sia un totoricevitore che abbia sottoscritto il presente contratto entro il 30 giugno 2003 ed ai punti vendita che abbiano sede in un comune con popolazione superiore a 1.500 abitanti; *
n) comunicare tempestivamente al concessionario l'eventuale revoca del nulla osta; *
o) pagare i corrispettivi di cui al successivo art. 8 con le modalita' ivi previste; *
p) garantire l'apertura del locale in cui e' svolta l'attivita' di vendita dei concorsi pronostici almeno cinque giorni alla settimana, tra cui il sabato e/o la domenica mattina. *
5.2. Il punto vendita si impegna ad espletare i suddetti obblighi con la massima diligenza ed a mantenere il possesso di tutte le licenze, permessi ed autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente e sopravvenuta, per svolgere l'attivita' oggetto del presente contratto e del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed a svolgere le attivita' di vendita oggetto del nulla osta nel rispetto delle indicazioni di volta in volta fornite dal concessionario. *
Art. 6. *
Verifiche e controlli del concessionario sul punto vendita
6.1. Il concessionario effettuera' un monitoraggio costante dei risultati di vendita del punto vendita, al fine di verificare la efficace gestione della vendita dei concorsi pronostici da parte del punto vendita. *
6.2. Il concessionario ha, inoltre, il diritto di: *
accertare e verificare periodicamente la conformita' degli spazi utilizzati dal punto vendita per l'attivita' di vendita dei concorsi con quanto definito nonche' la corretta esposizione del materiale promozionale e delle insegne; *
accertare e verificare, ove richiesto, periodicamente il possesso della licenza di pubblica sicurezza, nonche' di ogni altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per l'esercizio della relativa attivita' commerciale; *
accertare e verificare la corretta esposizione del materiale di gioco obbligatorio ai sensi dei regolamenti specifici in essere; *
accertare e verificare il rispetto degli orari e delle giornate di apertura e del periodo di chiusura da parte del punto vendita; *
accertare e verificare la corretta gestione della vendita dei concorsi pronostici da parte del punto vendita. *
Art. 7. *
Risarcimento danni e penali
7.1. Il punto vendita, in caso di violazione degli obblighi posti a suo carico, fatti salvi ed in aggiunta ai rimedi espressamente previsti in questo contratto e nel decreto, e' tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati al concessionario. *
7.2. In caso di ritardo nei pagamenti degli importi di cui al successivo art. 8, il punto vendita e' tenuto a versare al concessionario, a titolo di penale, un importo pari a 0,5% dell'importo dovuto per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. *
7.3. In caso di ritardo sul versamento del provento al concessionario e/o del conguaglio di cui al successivo art. 8.4, il punto vendita e' tenuto a corrispondere al concessionario, a titolo di penale, un importo pari a 0,5% del provento dovuto, per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. *
Art. 8. *
Corrispettivi e versamenti
8.1. Il punto vendita si impegna nei confronti del concessionario al pagamento del corrispettivo una tantum di euro 3.500,00, al netto dell'IVA, dovuto per la fornitura del terminale di gioco e l'attivazione del collegamento al sistema di elaborazione. Tale importo non e' dovuto dai punti vendita presso i quali sia gia' operativo un terminale di gioco collegato con il sistema di elaborazione del concessionario e dai totoricevitori che abbiano presentato la richiesta di nulla osta, indicando quale operatore prescelto il concessionario, entro il 30 giugno 2003. *
8.2. Il punto vendita si impegna, altresi', al pagamento di un corrispettivo annuo di euro 500,00, al netto dell'IVA e pari all'importo che il concessionario e' tenuto a versare ad amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di canone di concessione, dovuto per il collegamento al sistema di elaborazione del concessionario e per tutti i servizi previsti per lo svolgimento dell'attivita' di vendita dei concorsi pronostici di cui al precedente art. 4. Il suddetto importo e' dovuto in misura intera anche per frazioni di anno, qualora il punto vendita sia collegato al sistema di elaborazione del concessionario alla data del 31 luglio di ogni anno di durata del presente contratto. *
8.3. I corrispettivi di cui ai precedenti commi saranno liquidati al Concessionario secondo le seguenti modalita': *
quanto all'importo di cui al precedente art. 8.1, contestualmente al rilascio del nulla osta, in un unica soluzione, previa emissione della relativa fattura, e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno; *
quanto all'importo di cui al precedente punto 8.2 con le modalita' che verranno successivamente comunicate dal Concessionario al Punto Vendita previa emissione, in ogni caso, di un'unica fattura per l'intero importo. *
8.4. In virtu' di quanto previsto dal precedente art. 5.1, lettera m), qualora applicabile al punto vendita, quest'ultimo si impegna, nei confronti del concessionario, a versare, entro il 31 luglio di ciascun anno a partire dal 31 luglio 2004, l'eventuale conguaglio rispetto al provento predeterminato, e cioe' la differenza tra il provento predeterminato e quello effettivamente realizzato nel corso della stagione calcistica precedente, se inferiore al provento predeterminato. *
Art. 9. *
Fideiussione
9.1. A garanzia dell'esatto adempimento del pagamento dei proventi, dei corrispettivi di cui al precedente art. 8, commi 1 e 2, del conguaglio di cui al precedente art. 8, comma 4 e delle penali, il punto vendita si impegna a far rilasciare, in favore del concessionario o del soggetto dallo stesso designato, da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, dell'importo minimo di euro 6.000,00, valida sino al novantunesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Per tutti i punti vendita il cui incasso medio settimanale relativo alla stagione calcistica 2002-2003 sia stato superiore a euro 1.500,00 il concessionario indichera' espressamente, tramite opportuna comunicazione scritta, l'importo richiesto per la copertura fideiussoria che sara' pari all'incasso medio settimanale moltiplicato per quattro e arrotondato a euro 1.000,00 superiori. *
9.2. L'importo di cui al precedente comma 9.1 sara' soggetto ad adeguamento al termine di ogni stagione calcistica, a partire dalla stagione 2003-2004, e sara' pari all'importo della raccolta effettuata dal punto vendita nella stagione calcistica conclusa, moltiplicato per 0,20. *
9.3. Qualora l'importo di cui al precedente comma 1 si riduca in esito ad escussione per qualsiasi causa avvenuta, il punto vendita si impegna al reintegro della garanzia entro i dieci giorni successivi al verificarsi della riduzione. *
9.4. Il concessionario si riserva inoltre di richiedere, anche in corso di stagione calcistica, l'adeguamento della fideiussione sulla base del reale andamento della raccolta del gioco del punto vendita che sara' pari all'incasso medio settimanale moltiplicato per quattro e arrotondato ai Euro 1.000,00 superiori. *
Art. 10. *
Clausola risolutiva espressa
10.1. Sara' facolta' del concessionario risolvere in qualunque momento il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata al punto vendita con raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi: *
a) qualora il titolare o il legale rappresentante del punto vendita gestisca i concorsi pronostici in modo non conforme alla loro disciplina ed, in particolare, costituisce causa di risoluzione automatica il ritardo sul riversamento dei proventi superiore a quindici giorni ed il mancato versamento del conguaglio di cui al precedente art. 8.4; *
b) qualora il titolare o il legale rappresentante del punto vendita non ottemperi alle prescrizioni contenute nel decreto; *
c) qualora si verifichi la cessazione dell'attivita' commerciale del Punto Vendita; *
d) qualora si proceda alla cessione dell'attivita', in assenza della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte del cessionario. *
10.2. Sara' facolta' del punto vendita risolvere in qualunque momento il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata al concessionario con raccomandata a/r, qualora quest'ultimo non adempia agli obblighi assunti nei confronti del punto vendita, con il presente contratto. *
10.3. Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto - l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la funzione di vigilanza circa il rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime, anche su segnalazione dei concessionari, da un lato, e delle associazioni di categoria, dall'altro. *
Art. 11. *
Revoca del nulla osta
11.1. Il punto vendita prende atto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto, il concessionario ha facolta' di richiedere all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la revoca del nulla osta qualora il punto vendita abbia conseguito un volume di colonne vendute, nel corso dell'intera stagione calcistica, inferiore ad euro 10.000,00, fatte salve le seguenti ipotesi: *
a) il punto vendita abbia sede in un comune con popolazione residente non superiore a 1.500 abitanti; *
b) il punto vendita rientri nella categoria dei totoricevitori, che abbiano richiesto il nulla osta entro il 30 giugno 2003. *
11.2. Il nulla osta sara' altresi' revocato, su segnalazione del concessionario, al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente art. 10, lettere a), b), c) e d). *
Art. 12. *
Comunicazioni
12.1. Tutte le comunicazioni, richieste e/o consentite ai sensi del presente contratto, si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata a/r ed indirizzate come segue: per il punto vendita all'indirizzo indicato in epigrafe; per il concessionario: via Mosca, 45 - 00142 Roma, att.ne rete di vendita. *
Art. 13. *
Foro competente
13.1. Per la soluzione di qualsiasi controversia sara' competente in via esclusiva il Foro di Roma. *
Roma, ....................... *
Il punto vendita ........................
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il punto vendita dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli: art. 6 - verifiche e controlli del concessionario sul punto vendita; 7 - Risarcimento danni e penali; 8 - Corrispettivi e Versamenti; 9 - Fideiussione; 10 - Clausola risolutiva espressa; 12 - Comunicazioni; 13 - Foro competente. *
Il punto vendita .......................... * Privacy. *
Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive integrazioni, il punto vendita, con la sottoscrizione del presente contratto, presta il proprio consenso in favore del concessionario per il trattamento dei propri dati personali nei limiti e secondo le finalita' connesse e derivanti dall'esecuzione del presente contratto a favore del concessionario e di tutte le societa' controllanti e/o controllate di questa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. *
Il punto vendita .........................
 
Allegato *
Servizi funzionali: *
collegamento tra terminale e personal computer, ove disponibile, per l'elaborazione di sistemi da convalidare tramite terminale di gioco; *
convalida di giocate precompilate generate in modo casuale, in base al pronostico elaborato dal centro o dallo stesso Ricevitore; *
sviluppo e convalida di alcune tipologie di sistemi ridotti, via terminale (chiavi di riduzione classica); *
sviluppo e convalida di sistemi a caratura (il terminale gestira' la ripartizione in quote, accettando valori in decimali); *
possibilita' di inserire da tastiera del terminale la giocata Totocalcio sul «9»; *
autoconvalida: libera impostazione da parte del Ricevitore sia dell'importo del limite minimo sotto il quale il terminale procede all'autoconvalida, sia dell'importo del limite di sicurezza (limite massimo per il quale si richiede una doppia conferma); *
riconoscimento da parte del terminale dell'errore di compilazione scheda con indicazione specifica (riga e casella) e con possibilita' di correggere da tastiera. *
Servizi organizzativi: *
ritiro mensile di un unico plico contenente: stampe contabili, ricevute vincenti, ricevute annullate, etc; *
possibilita' di stampare in qualsiasi momento i prospetti contabili giornalieri; *
SNAI S.p.A.
Porcari, li ................
Spett.le ................
.........................
.........................
......................... Oggetto: accettazione dei concorsi pronostici su base sportiva e di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive. *
Premesso: *
1) che la ns. societa' (di seguito anche concessionario), e' in grado di effettuare i servizi di supporto all'attivita' di accettazione dei concorsi pronostici su base sportiva e di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive ai patti e alle condizioni di cui infra e nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti fonti: *
concessione rilasciataci in data .... dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad oggetto «... l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonche' ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive» (di seguito concessione), stante l'avvenuta collocazione della nostra societa' al .... posto della graduatoria stilati dalla predetta amministrazione in esito a selezione pubblica; *
decreto 10 aprile 2003 emanato dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la disciplina per il «rilascio di nulla osta per l'attivita' di vendita di concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive» (di seguito decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita); *
capitolato d'oneri e capitolato tecnico emanati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito della selezione pubblica «per la concessione di attivita' e di funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonche' ad altri, eventuali, giochi connessi a manfestazioni sportive». *
2) che voi (di seguito anche punto di vendita) date atto: *
di conoscere le citate fonti anche per averle opportunamente esaminate in sede di presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita di concorsi pronostici, con contestuale elezione della nostra Societa' a vostro fornitore di servizi; *
di aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *
Cio' comportando, nel presente contratto: *
da un lato, che le citate fonti sono recepite e non vengono allegate; *
dall'altro, che le definizioni terminologiche ivi adottate mantengono gli stessi significati; *
3) che Voi date ulteriormente atto: *
di essere consapevoli che la vostra remunerazione per l'attivita' di vendita dei concorsi pronostici e' fissata in ragione dell'8% (ottopercento) dell'incasso complessivo delle giocate del vostro punto di vendita. *
Tanto premesso, vi proponiamo di stipulare contratto di servizi cosi' articolato: *
1) premesse: le premesse sono recepite nel presente contratto e ne formano parte integrante e dispositiva; *
2) identificazione del servizi «base»: i contenuti, le caratteristiche, le modalita', i livelli di disponibilita' dei servizi da noi offertivi - convenzionalmente definiti «base» - sono vincolati e si oggettivano in quanto previsto al riguardo dalle fonti richiamate; *
3) identificazione del servizi «aggiuntivi»: in aggiunta ai servizi «base», vi renderemo disponibili i servizi «aggiuntivi» di visualizzazione dei dati di gioco attraverso un sistema integrato di pagine grafiche presso il punto di vendita. *
Relativamente al gioco raccolto tramite il concessionario: *
movimento colonnare complessivo; *
combinazioni piu' giocate e meno giocate. *
Relativamente al gioco su base complessiva: *
risultati avvenimenti oggetto del pronostico; *
categorie vincenti ed importo vincite; *
comunicati di servizio; *
4) materiale in comodato: il materiale fornitori in comodato nell'ambito del/dei contratto/i di servizi di supporto all'accettazione delle scommesse ippiche e/o sportive vigente/i inter partes, potra' essere da voi utilizzato anche per fruire dei servizi di cui al presente contratto; *
5) corrispettivo dei servizi e dell'attivazione - agenzie di scommesse ippiche e/o sportive: i servizi «base» e «aggiuntivi» nonche' l'attivazione saranno forniti a titolo gratuito ove apparteniate alla categoria agenzie di scommesse e sussistano le seguenti condizioni: *
che sia tra noi vigente almeno un contratto di servizi di supporto all'accettazione delle scommesse; *
che la vendita dei concorsi pronostici venga effettuata mediante terminali di vostra proprieta' - tecnicamente idonei - gia' collegati o collegabili al nostro attuale sistema di trasmissione dati per le scommesse ippiche e/o sportive, con oneri di tenuta in esercizio dei suddetti terminali a vostro carico cosi' come gia' oggi avviene. *
Allo stato attuale, sulla scorta delle specifiche tecniche indicate nella selezione pubblica si ritengono tecnicamente idonei i seguenti terminali: Max 3000, Altura, Start New Tig 5000 Net, Betsi, Selfy, salvo se altri; *
6) corrispettivo dei servizi e dell'attivazione - totoricevitori: a titolo di corrispettivo annuale per i servizi «base» corrisponderete in via anticipata euro 500,00 oltre IVA ove apparteniate alla categoria totoricevitori. *
I servizi «aggiuntivi» e l'attivazione saranno forniti a titolo gratuito, cosi' come prescritto dalle richiamate fonti; *
7) corrispettivo del servizi e dell'attivazione - altri soggetti: a titolo di corrispettivo annuale per i servizi «base» corrisponderete in via anticipata euro 500,00 oltre IVA ove non apparteniate alla categoria delle agenzie di scommesse ne' a quella dei totoricevitori. *
I servizi «aggiuntivi» saranno forniti a titolo gratuito, cosi' come prescritto dalle richiamate fonti. *
A titolo di corrispettivo una tantum per l'attivazione corrisponderete contestualmente alla stessa euro 3.500,00 oltre IVA; *
8) obbligazioni del punto vendita: voi assumete nei nostri confronti tutti gli impegni previsti dalla concessione, dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico. A titolo di maggior esplicitazione, e senza deroga alla generalita', rammentiamo che l'art. 5 del decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita indica i seguenti obblighi a vostro carico: *
promuovere i concorsi pronostici presso il pubblico; *
esporre ed aggiornare tutto il materiale promozionale e/o pubblicitario da noi fornitovi e diretto ed agevolare la partecipazione al gioco da parte degli utenti; *
esporre al pubblico i regolamenti ufficiali dei concorsi pronostici ed i bollettini ufficiali dei concorsi; *
svolgere attivita' di vendita di tutti i concorsi pronostici che saranno organizzati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel periodo di validita' del nulla osta; *
svolgere attivita' di vendita quotidiana a partire dalla comunicazione di apertura fino a quella di chiusura del gioco, entrambe da parte nostra; *
accettare le giocate senza praticare sconti e senza pretendere dall'utente maggiorazioni a nessun titolo; *
rimborsare gli importi delle giocate nei casi previsti dal regolamento ufficiale dei concorsi pronostici; *
effettuare il pagamento dei premi agli aventi diritto fino ad un importo massimo di euro 3.000,00; *
effettuare i versamenti alla nostra tesoreria, in conformita' al provvedimento di gestione dei flussi finanziari connessi ai concorsi pronostici; *
non sospendere l'attivita' per piu' di quattro settimane l'anno, previa comunicazione scritta da inviarci con almeno due settimane di anticipo. *
Voi dichiarate e garantite di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita e vi impegnate, in costanza del presente rapporto, a non compiere od omettere atti che possano determinare il venir meno anche di uno solo di essi; *
9) obbligazioni del concessionario: noi assumiamo nei vostri confronti tutti gli impegni previsti dalla concessione, dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico; *
10) durata della presente convenzione: il presente contratto avra' durata pari a quella della concessione; *
11) recesso: vi e' riconosciuta la facolta' di recesso anticipato dal presente contratto con il solo onere di farci tenere comunicazione scritta di preavviso almeno sessanta giorni prima della conclusione della stagione calcistica in corso. *
Anche noi potremo recedere anticipatamente, senza oneri eccetto la comunicazione scritta, nell'ipotesi in cui nel corso dell'intera stagione calcistica, non abbiate conseguito un volume di colonne vendute almeno pari ad euro 10.000,00; *
12) clausola risolutiva espressa: in osservanza di quanto previsto all'art. 5, comma 3 del decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile costituira' inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali, legittimando la parte adempiente a valersi della clausola risolutiva: *
la gestione da parte vostra dei concorsi pronostici in modo non conforme alla loro disciplina; *
la mancata ottemperanza da parte vostra alle prescrizioni contenute nel decreto; *
la cessazione da parte vostra dell'attivita' commerciale; *
la cessione dell'attivita' (voi cedenti) ad altro soggetto che non abbia richiesto nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *
il mancato adempimento da parte nostra alle obbligazioni assunte nei vostri confronti; *
13) clausola compromissoria: ove insorgessero controversie (relative a diritti disponibili) in ordine all'interpretazione e/o esecuzione dei rapporti contrattuali, saranno devolute all'arbitrato rituale di un collegio di tre arbitri - nominati i primi due da ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra loro o, in difetto, dal presidente del tribunale di Lucca (cui spettano funzioni vicarie anche per la nomina dell'arbitro di parte in caso di inerzia del soggetto interessato e comunque decorsi inutilmente dieci giorni dalla comunicazione del ricorso all'arbitrato). *
Gli arbitri applicheranno le norme del codice di procedura civile e il lodo sara' emesso a Lucca, sede del collegio, nei sessanta giorni dalla sua costituzione; *
14) deroga alla clausola compromissoria: in deroga alla pattuizione di cui all'art. 13) che precede, noi saremo facoltizzati ad adire l'A.G.O. ove si tratti di recuperare crediti eventualmente vantati nei vostri confronti per mancati versamenti alla nostra tesoreria. *
Ai fini del perfezionamento del contratto, vorrete trascrivere la presente proposta su vostra carta intestata ritornandocela sottoscritta per accettazione (firma e timbro). *
Distinti saluti. *
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone