Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 aprile 2003
Modalita' di attuazione della misura 1.2 «esportazione/altra destinazione» (Arresto definitivo) prevista dallo SFOP 2000/2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalita' di attuazione delle misure di «Arresto definitivo» delle attivita' di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2003, con il quale si e' provveduto a ridurre il premio previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, in considerazione delle limitate risorse disponibili;
Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti provvedimenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi;
Decreta:
Art. 1.
Normativa di riferimento
1. Per l'attuazione della misura 1.2 «Esportazione/altra destinazione» (arresto definitivo), perseguita attraverso le modalita' di cui all'art. 2, si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, modificato dal Reg n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002.
2. La misura si applica solo alle unita', di eta' pari o superiore a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di trasferimento o di diversa destinazione, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.
3. Ai fini del presente provvedimento l'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di trasferimento o di diversa destinazione viene ammessa a finanziamento e l'anno di entrata in servizio, come definito dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986.
4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:
a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea;
b) al momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.
 
Art. 2.
Modalita' di arresto definitivo
1. L'arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi, in base alla misura 1.2 - esportazione/altra destinazione, e' conseguito attraverso:
a) il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di eta' pari o superiore a 30 anni. La nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del Paese terzo ed e' soggetta al divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie;
b) la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attivita' di pesca.
2. Per le modalita' di trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo di cui al punto a) del comma 1, e' necessario, ai fini del riconoscimento del premio, che vengano soddisfatti i seguenti criteri:
a) esiste un accordo di pesca tra la Comunita' europea e il Paese terzo verso cui avviene il trasferimento e sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonche' le condizioni di lavoro dei pescatori;
b) il Paese terzo verso il quale sara' trasferita la nave non e' uno dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;
c) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorche' la nave trasferita ha perso possibilita' di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunita' o di un altro accordo;
d) il Paese terzo, qualora non sia parte contraente o cooperante delle competenti organizzazioni regionali per la pesca, non e' stato identificato dalle competenti organizzazioni regionali per la pesca come un Paese che consente modalita' di pesca che mettono a repentaglio l'efficacia delle misure internazionali di conservazione. La commissione pubblica periodicamente un elenco dei Paesi interessati nella serie c) della Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.
 
Art. 3.
Presentazione della domanda e iter istruttorio
1. L'originale della domanda di ammissione al premio previsto dalla misura 1.2- esportazione/altra destinazione, redatta in carta semplice, e' presentata o fatta pervenire all'ufficio di iscrizione della nave che provvede al procedimento istruttorio.
2. Nella domanda, di cui si allega fac-simile, devono essere indicati:
a) le generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax. Per le societa': ragione sociale completa; sede legale; codice fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalita' complete del legale rappresentante;
b) gli elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero RR.NN.MM.GG; ufficio di iscrizione della nave; numero UE (obbligatorio);
c) la modalita' di arresto definitivo (trasferimento verso Paese terzo o altra destinazione); in quest'ultimo caso specificare l'uso cui verra' adibita l'unita', comprovato da eventuale documentazione;
d) le coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente; codice ABI; codice CAB; specificando la modalita' di pagamento prescelta;
e) la seguente dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti».
3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a Euro 154.937, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia presentata alla prefettura competente ai sensi dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
5. Al termine dell'istruttoria, l'Autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo, procede al calcolo del premio ai sensi dell'art. 4, e trasmette al Ministero, entro trenta giorni dall'acquisizione della domande, ovvero entra sessanta giorni in caso di integrazione documentale, una comunicazione secondo lo schema allegato (Allegato 1).
6. L'esito negativo dell'istruttoria e' notificato direttamente al richiedente precisando gli elementi che caratterizzano il non accoglimento dell'istanza e le modalita' per impugnare il provvedimento.
7. Il Ministero, acquisito il parere di cui al comma 5 e verificata la disponibilita' finanziaria, notifica al richiedente la decisione di ammissione, fissando in trenta giorni dalla notifica il termine per la riconsegna all'ufficio marittimo della licenza di pesca o dell'autorizzazione provvisoria. La riconsegua dell'atto abilitativo alla pesca e' atto irrevocabile: il titolo e' annullato, la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro il termine prescritto comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge n. 241/1990. In tal caso non puo' essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data della decisione di ammissione.
8. L'autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo, acquisito il documento previsto per l'esercizio della attivita' di pesca, licenza e/o attestazione provvisoria, in corso di validita', lo trasmette al Ministero, unitamente al verbale dell'avvenuta riconsegna.
9. Una volta riconsegnata la licenza di pesca il richiedente procede al trasferimento o alla diversa destinazione della nave secondo le modalita' di cui all'art. 2.
10. Entro il termine di sei mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, il richiedente procede all'arresto definitivo. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilita' di risorse finanziarie. In casi eccezionali l'autorita' marittima puo' concedere la proroga di giorni trenta.
11. L'autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo trasmette al Ministero l'estratto RNMG con l'annotazione dell'avvenuta cancellazione.
12. Gli allegati A, B e C al decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e successive modifiche, restano agli atti dell'autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo.
 
Art. 4.
Calcolo del premio
1. Per il calcolo dell'importo massimo del premio da riconoscere per il trasferimento o la diversa destinazione delle navi, si applicano le tabelle riportate nell'allegato D) di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000.
2. La stazza per il calcolo del premio e' rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso. Solo per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, qualora il valore di stazza e' espresso in tsl, e' necessario acquisire il certificato di stazza in GT.
3. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. La tabella 2 si applica per le navi con lunghezza fra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte le navi.
4. Il premio per la modalita' di arresto definitivo, attuato attraverso la misura 1.2 esportazione/altra destinazione, calcolato come segue, e' arrotondato alle dieci unita' inferiori, per i pagamenti in euro:
a) premi per il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista: importi massimi dei premi per la demolizione diminuiti del 70%;
b) premi per la destinazione definitiva della nave a scopi non di lucro diversi dalla attivita' di pesca, il premio e' pari all'importo massimo del premio per la demolizione.
5. In caso di affondamento della nave successivo alla decisione di concessione del premio, sara' erogato il premio previsto per la demolizione.
 
Art. 5.
Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio previsto dalla misura 1.2 esportazione/altra destinazione, e' liquidato come segue:
a) 50% a titolo di acconto, entro trenta giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria, previo impegno da parte del richiedente a procedere al trasferimento verso un Paese terzo della nave o alla destinazione diversa nel termine prescritto all'art. 3, comma 10. Per le navi con stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT, l'acconto e' liquidato previa presentazione di nulla osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali e di eventuali creditori ipotecari;
b) saldo ad avvenuta radiazione del M/P dai registri di iscrizione, che deve avvenire entro 6 mesi dalla riconsegna della licenza.
 
Art. 6.
Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entita' del premio determinato con le modalita' di cui all'art. 4 e' diminuito:
a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo;
b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento CE n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento CE n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nei due anni che hanno preceduto l'ammissione al premio di arresto definitivo.
2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera a), del punto precedente si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione, di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di arresto definitivo.
3. Il premio di arresto definitivo e' interamente liquidato nel caso in cui la decisione di ammissione e' effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.
 
Art. 7.
Registrazione vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, le agevolazioni concesse e la scadenza del vincolo. L'autorita' marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio di destinazione.
 
Art. 8.
Disposizioni generali
1. Per quanto non direttamente previsto dal presente decreto si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 382
 
Allegato

Fac-simile domanda di ammissione

All'.........................................
(ufficio di iscrizione della nave da pesca)
DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA MISURA 1.2 ESPORTAZIONE/ALTRA DESTINAZIONE
Il/i sottoscritto/i .............................................. (persone fisiche) cognome .... nome .... codice fiscale .... nato/i a .... prov. .......... il .... attualmente residente/i a .... prov. ............ in via .... n. .......... c.a.p. ......... telefono .... fax .... (persone giuridiche) cognome .... nome .... nato a .... prov. ................ il .... attualmente residente a .... prov................. in via .... n. ............. c.a.p. ...................... Nella qualita' di rappresentante legale della Soc. .... .... ragione sociale .... sede .... numero di iscrizione camera di commercio .... partita I.V.A. .... telef. .... Fax .... proprietario/i o rappresentante legale della societa' titolare della nave da pesca denominata .... nominativo internazionale (solo per le navi che hanno tale obbligo) .... matricola n. .... o RR:NN:MM:e GG. n. .... ufficio di iscrizione della nave .... numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) .... .... (obbligatorio);
chiede/o no di accreditare il premio, da erogare in Euro...., per l'arresto definitivo dell'attivita' di pesca della suindicata nave, conseguente a .... (specificare la modalita' di resto definitivo) della suindicata nave, sul c/c n. .... intrattenuto presso la banca, .... ABI n. ............... CAB n. ...., ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del presente decreto ministeriale.
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati personali riportati nella seguente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti.
Luogo e data ..............................
Firma .................
 
Allegato 1
(Timbro lineare dell'Ufficio)
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di mercato -
Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura - Viale Asia, 2 -
00144 Roma
Si comunica che, ai sensi del Reg. CE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e successive modifiche e del decreto ministeriale 20 dicembre 2000 recante norme di attuazione dell'art. 7 del Reg. CE n. 2792/1999 e successive modifiche, la domanda di premio presentata dal/i sig. .... acquisita al protocollo n. .... del .... per l'arresto definitivo della nave denominata .... .... n. UE ............................., presenta tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante .... .... (specificare la modalita' di arresto definitivo).
L'importo calcolato dalla Scrivente quale premio per l'arresto definitivo della predetta imbarcazione da conseguirsi mediante .... .... (specificare la modalita' di arresto definitivo), risulta pari a Euro ......... .... di cui Euro .... di contributo comunitario, pari al 50% del premio complessivo, e Euro .... .... di contributo nazionale, pari al 50% del premio complessivo.
Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
Istituto di credito .....................................
Codice ABI ..............................................
Codice CAB ..............................................
Numero conto ............................................
Luogo e data .....................
Firma del titolare dell'Ufficio ..................
 
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