Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n. 136 |
Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; Visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166; Vista, altresi', la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002; Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione del Registro italiano dighe 1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, S.O., e' il seguente: «Art. 3. - 1. Con i decreto legislativi di cui all'art. 1 sono: a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1; b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite; c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di geverno e di amministrazione anche con evenutali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo; d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle strutture sovraregionali; e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi; g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali; h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire. 2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realta' istituzionale, socio-economica, doganale, fiscale e finanziaria». «Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449». - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina negli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione negli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali». - Il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., e' il seguente: «Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. 3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale». - Il testo dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O., e' il seguente: «6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie». - L'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - S.O. n. 158, e' il seguente: «Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - 1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti e applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, e' stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID. 3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per conto dei costi di funzionamento. 4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, reca: «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, reca: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, reca: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1993, n. 84. - Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, reca: «Misure urgenti in materia di dighe», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233. - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n 59», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi note alle premesse.
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| Art. 2. Organi del RID 1. Sono organi del RID: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. |
| Art. 3. Il presidente 1. Il presidente, legale rappresentante del RID, e' scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.
Nota all'art. 3: - La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n. 31.
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| Art. 4. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui: a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) un membro esperto in materie giuridiche; c) un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera a). 2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio. 3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o piu' membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalita' ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID. 5. Il consiglio di amministrazione: a) adotta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; b) approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attivita' di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza; c) adotta il regolamento di contabilita' e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; il regolamento dovra' prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonche' agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468; d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorita' e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita'; definisce criteri e modalita' per il monitoraggio e la valutazione dei risultati; e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonche' gli schemi previsionali pluriennali; f) approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5; g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attivita' delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, gia' istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto; h) si esprime sulle proposte della consulta degli iscritti di cui all'articolo 8, nonche' su ogni altra questione non espressamente deferita ad altro organo; i) autorizza la stipula di convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attivita' di competenza degli uffici periferici di cui all'articolo 11, con l'utilizzo di personale degli enti suddetti; l) determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attivita' svolte dal RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166; m) nomina il direttore generale, previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; n) nomina i dirigenti dell'ente, su proposta del direttore generale; o) nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e, con apposita delibera, determina le modalita' di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennita' per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' il seguente: «Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: 1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; 2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi; b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivita'; d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza; e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore; f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione; g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del Consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due mandati; h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria; i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio; l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi; o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; p) previsione della facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale; q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente. 2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi. 3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni: a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario; b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio. 4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione». - Per la legge 29 ottobre 1984, n. 720 v. note alle premesse. - Il testo degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente: «Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti ha specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa». «Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso. 2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. 3. Con le relazioni di cui ai commi l e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno. 4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso. 5. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro. 6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. 7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. 8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali. 11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi. - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e' il seguente: «Art. 14 (Collaudo). - Avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'ufficio del Genio civile ne da' avviso al Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, la Presidenza della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo dell'opera. Ai fini del collaudo l'ufficio del Genio civile curera' la raccolta dei disegni di consistenza delle opere e fara' redigere dall'assistente governativo una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite. Il collaudo sara' effettuato, giusta designazione del presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere del Genio civile con qualifica non inferiore ad ingegnere capo e da un ingegnere del Servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la commissione collaudatrice potra' essere nominata anche durante l'esecuzione dei lavori, in modo che ne possa seguire lo svolgimento. Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario. Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici per i successivi provvedimenti amministrativi». - Per il testo dell'art. 6, comma 1, ultimo periodo, della legge 10 agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse.
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| Art. 5. Il comitato tecnico-scientifico 1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili. 2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di: a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche; b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe. 3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3. 4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su: a) proposte di direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5; b) questioni di particolare rilevanza tecnica; c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano. |
| Art. 6. Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un membro supplente designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennita' ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID. 3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio. 4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3. 5. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera c).
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2397 del codice civile e' il seguente: «Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».
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| Art. 7. Il direttore generale 1. Il direttore generale e' scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalita' in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 5. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' disciplinato da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 3. Il direttore generale e' il responsabile della gestione tecnica e amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresi' tutti i compiti previsti dallo statuto dell'Ente. |
| Art. 8. Consulta degli iscritti 1. E' istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria. 2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento. 3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonche' su richiesta di almeno la meta' dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8. 4. La consulta e' costituita da: a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico; b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo; c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile; d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente. 5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere: d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi' sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c). 6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore. 7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; puo' altresi' parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti. 8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni. 9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID. |
| Art. 9. Vigilanza governativa 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attivita' del RID. In particolare: a) vigila che l'attivita' del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicita' e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento; b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuita' della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a); puo', altresi', revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonche' per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni; c) autorizza l'effettuazione di attivita' di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri. 2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonche' le delibere relative all'articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il RID e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84, e' il seguente: «Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».
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| Art. 10. Compiti ed attribuzioni del RID 1. Il RID, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe; 2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalita' di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonche' la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonche' dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe. 4. Il RID altresi', sulla base di apposite convenzioni: a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe; b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruita' economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonche' compiti di certificazione di qualita' ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini; c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe; d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse. 5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalita' di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere; b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilita' per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalita' di rappresentazione dei relativi risultati; c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori; d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe; e) individuazione delle modalita' di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante: «Misure urgenti in materia di dighe», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' il seguente: «Art. 2. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' emanato, nella forma di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione; b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe; c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; d) termini, forme e criteri dell'istruttoria; e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilita' di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni; f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessita' di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalita' indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumita', nonche' la compatibilita' ambientale; g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonche' i relativi tempi di esecuzione; h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere; i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti; l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe; m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati; m-bis) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe puo' consentire l'applicazione parziale delle norme suddette. 2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento». - Per il testo del comma 3 dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse. - Per il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse.
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| Art. 11. Organizzazione del RID 1. L'organizzazione del RID e', in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalita' giuridica attribuiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID e' articolato in una sede centrale ed in uffici periferici. L'organico del servizio e' determinato secondo l'allegata tabella A). 2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione. |
| Art. 12. Entrate del RID 1. Costituiscono entrate del RID: a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilita' «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10; c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso. 2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID. 3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalita' stabiliti dal regolamento di contabilita' e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.
Nota all'art. 12: - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse .
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| Art. 13. Iscrizione al RID 1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro italiano dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso. All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe gia' in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.
Nota all'art. 13: - Per il testo del comma 1 dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse.
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| Art. 14. Norme transitorie e finali 1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione; b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti. 2. Allo scopo di assicurare continuita' nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c). 4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali gia' assegnati al Servizio nazionale dighe, nonche' quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonche' l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. 5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' trasferito al RID, senza soluzione di continuita', dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Su istanza degli interessati e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziare, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonche' di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002. Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto. 7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. 8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 346
Note all'art. 14: - Gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recavano rispettivamente «i compiti del Servizio nazionale dighe» e «l'organizzazione del Servizio nazionale dighe». - L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recava il «collaudo». - L'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: «Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428». - La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e' la seguente: "RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE Organico della dirigenza Dirigente generale livello C ....; 1 Dirigenti .... 21 Organico del personale non dirigente: 9ª qualifica funzionale .... 35 8ª qualifica funzionale .... 35 7ª qualifica funzionale .... 30 6ª qualifica funzionale .... 30 Totale . . . 152"
- Il titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Organizzazione - Capo III - Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi». - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, v. nota all'art. 10.
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| Tabella A
ORGANICO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE
Funzioni di livello dirigenziale generale... 1 Funzioni di livello dirigenziale tecnico.... 18 Funzioni di livello dirigenziale amministrativo.... 2 Organico personale non dirigente.... 172 Nota esplicativa sulla tabella A)
Funzioni di livello dirigenziale generale.... 1 (*) Funzioni di livello dirigenziale.... 20 (**) Organico personale non dirigente.... 172 (***)
(*) Il direttore generale. (**) Totale dei dirigenti tecnici del Servizio nazionale dighe (n. 20). (***) Totale dell'organico del personale non dirigente del Servizio nazionale dighe (n. 172). |
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