Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 giugno 2003
Riconoscimento alla sig.ra Puentes Alonso Elvira Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Puentes Alonso Elvira Maria nata a Ortigueira (Spagna) il 30 giugno 1968, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «Economista», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;
Considerato che l'istante e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Ciencias Economicas y Empresariales» conseguito presso l'«Universidad de Santiago de Compostela» il 9 agosto 1990;
Considerato che la richiedente ha dimostrato di essere iscritta al «Colegio de Economistas» di Madrid dal 20 settembre 2002;
Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003 in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione con l'applicazione di misure compensative e della seduta del 15 maggio 2003 in cui si conferma quanto espresso nella precedente seduta, in quanto la nuova documentazione prodotta dall'istante, concerne unicamente il profilo della attivita' contabile, per cui permangono le carenze relative al profilo giuridico che hanno determinato l'applicazione delle misure compensative;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Considerato quindi che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui e' in possesso l'istante, si e' ritenuto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) diritto tributario (con particolare attenzione alla parte processuale), 2) diritto societario, 3) diritto fallimentare, 4) revisione contabile, 5) deontologia e ordinamento professionale;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Puentes Alonso Elvira Maria, nata a Ortigueira (Spagna) il 30 giugno 1968, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia;
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario (con particolare attenzione alla parte processuale), 2) diritto societario, 3) diritto fallimentare, 4) revisione contabile, 5) deontologia e ordinamento professionale.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 5 giugno 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei revisori dei conti.
 
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