IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999, art. 7, con cui il presidente della regione Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica, e' stato incaricato, tra l'altro, di assicurare l'integrazione urgente dell'approvvigionamento idrico nell'isola di La Maddalena anche mediante navi cisterna, con il concorso del Ministero della difesa; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; Atteso che il commissario governativo, allo scopo di risolvere in via definitiva le ricorrenti problematiche di emergenza idrica che interessano l'isola di La Maddalena ha approvato con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 un programma di interventi di «Razionalizzazione del sistema di adduzione per l'approvvigionamento idropotabile e di razionalizzazione del sistema di distribuzione idrica interna del comune di La Maddalena»; Atteso che tale programma e' stato successivamente integrato e modificato con ordinanze commissariali n. 174 del 6 dicembre 1999 e n. 196 del 5 maggio 2000 allo scopo di superare le difficolta' operative riscontrate; Atteso che con la sopra citata ordinanza n. 196 del 5 maggio 2000 la Prefettura di Sassari e' stata incaricata di assicurare il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza stessa da parte del comune di La Maddalena e da parte dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.) e di darne comunicazione al commissario governativo; Atteso che con ordinanza n. 250 del 7 luglio 2001 e' stato disposto l'immediato trasferimento della gestione dal comune di La Maddalena all'E.S.A.F. delle due condotte di approvvigionamento dell'Isola con provenienza da Palau e da Cannigione sino ai serbatoi di Sasso Rosso e Mongiardino, nonche' dei due serbatoi stessi ed e' altresi' stato previsto che tutti gli ulteriori interventi di ottimizzazione di tale rete di adduzione siano effettuati direttamente dall'E.S.A.F. quale gestore della rete stessa; Atteso che la sopracitata ordinanza n. 250/2001 ha altresi' previsto che l'E.S.A.F. garantisca a seguito della presa in consegna della gestione delle condotte e dei serbatoi predetti, una portata costante e continua non inferiore a 110 lit./sec.; Atteso che il comune di La Maddalena con note prot. n. 2272 del 18 febbraio 2002 e prot. n. 3630 del 17 marzo 2003 ha segnalato una situazione di gravissimo allarme delineatasi nel comune medesimo in relazione all'esecuzione dei lavori all'interno della diga Puzzoni, che non consentano di disporre di una riserva considerata vitale per garantire l'erogazione nei mesi estivi, determinando il rischio di non poter assicurare la regolare fornitura di acqua potabile nell'isola a partire dal prossimo mese di luglio, con tutti i conseguenziali problemi, anche di ordine pubblico, che da cio' possono scaturire; Atteso che il responsabile del procedimento dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 1250 del 25 marzo 2003 ha precisato che i lavori in corso di esecuzione nella diga Puzzoni, a titolarita' regionale - Assessorato lavori pubblici, concernono la messa in sicurezza della diga nel rispetto delle prescrizioni del servizio nazionale dighe e che la sospensione dei lavori richiesta dal comune di La Maddalena, oltre a comportare oneri per fermo cantiere, sposterebbe nel settembre 2004 l'ultimazione dei lavori medesimi compromettendo la possibilita' di invasare per un intero anno; Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 8080 del 2 aprile 2003, ha comunicato che nel corso di un incontro, tenutosi in data 1° aprile 2003 per l'esame delle problematiche concernenti l'approvvigionamento idrico del comune di La Maddalena, i rappresentanti del comune medesimo hanno reso note le impellenti esigenze idropotabili dell'abitato che sono state riassunte nell'esigenza di disporre di almeno 150 l/sec. entro i prossimi mesi e sino a 180 l/sec. nel periodo estivo in relazione alle presenze turistiche, stimate in almeno 60.000 abitanti, oltreche' delle contingenti necessita' connesse alla presenza della base militare ed ai particolari eventi bellici in corso. I rappresentanti del comune hanno, pertanto, prospettato, al riguardo, la necessita' di disporre da parte dell'assessorato regionale dei lavori pubblici la sospensione dei lavori, attualmente in corso, per la ristrutturazione della diga Puzzoni, per adeguare la medesima infrastruttura alle prescrizioni del servizio nazionale dighe, cosi' da consentire di invasare, in presenza di possibili afflussi meteorici, volumi idrici da utilizzare per l'integrazione dell'adduzione idropotabile da parte dell'E.S.A.F. limitata, oggi, a 110 l/sec.; Nel corso della conseguente discussione e' risultato quanto segue: la posizione dell'impresa appaltatrice che ha prospettato il verificarsi di sicuri danni economici in conseguenza della eventuale sospensione dei lavori; la relazione della direzione lavori che, nel descrivere lo stato del cantiere, ha confermato la possibilita' che si verifichi quanto prospettato dall'impresa, non potendosi effettuare, da programma lavori, altre lavorazioni nel medesimo sito; la relazione dell'E.S.A.F. che ha riferito del possibile potenziamento dell'adduzione idrica lungo le due condotte sottomarine (sino quasi alla portata estiva richiesta) a condizione di potenziare le fonti di approvvigionamento; a tal riguardo atteso il limite operativo dell'impianto di potabilizzazione dell'Agnata (schema Liscia) e' stata prospettata l'ipotesi di riattivare i pozzi esistenti nel sub-alveo del fiume Liscia in localita' «Ponte Liscia», dotando i medesimi di apposito impianto di trattamento per in un tempo stimato per le lavorazioni di circa sette settimane; le valutazioni dell'Assessorato dei lavori pubblici di stima dei possibili danni per fermo cantiere, in relazione ad un periodo di 5/6 mesi ed all'importo dei lavori appaltati, per circa Euro 300.000 e la possibilita' di considerare - a seguito di specifica ordinanza commissariale di declatoria del pubblico interesse - la sospensione non legittima a termini dell'art. 24 del nuovo capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000); la posizione del comune di La Maddalena di voler disporre sia dei maggiori apporti idrici da parte dell'E.S.A.F. sia della possibilita' di poter invasare eventuali apporti meteorici nella diga in parola, con, conseguentemente, la sospensione dei lavori in corso; Atteso che il comune di La Maddalena, con ordinanza n. 7 del 17 aprile 2003 ha ordinato all'impresa esecutrice l'immediata sospensione, fino alla data del 24 aprile 2003 dei lavori in corso nella diga Puzzoni; Atteso che, il commissario governativo per la definizione dell'urgente problematica insorta ha convocato, con note prot. n. 326/E.I. del 17 aprile 2003 e prot. n. 330/E.I. del 22 aprile 2003, una riunione per la verifica dell'attuazione delle ordinanze commissariali n. 155 del 6 agosto 1999, n. 174 del 6 dicembre 1999, n. 196 del 5 maggio 2000 e n. 250 del 7 luglio 2001 alla quale hanno preso parte, oltre all'ufficio del commissario governativo, rappresentanti dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'E.S.A.F., del comune di La Maddalena e della prefettura di Sassari; Atteso che nel corso della riunione e' emerso che la gestione delle strutture di approvvigionamento idrico dell'Isola di La Maddalena e' stata assunta dall'E.S.A.F., conformemente alle previsioni dell'ordinanza n. 250/01, mentre sono in fase conclusiva gli adempimenti a carico del comune di La Maddalena con riferimento al trasferimento degli allacci delle utenze della vecchia rete idrica a quella di nuova costruzione comprendente la verifica della presenza dei contatori di utenza; Atteso che in riferimento alla problematica contingente di esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa vigente della diga Puzzoni, dopo ampia ed approfondita discussione, tutte le amministrazioni presenti hanno convenuto dei dover assentire l'immediato proseguimento sino a conclusione dei lavori medesimi; Atteso che, al fine di assicurare la fornitura idrica al comune di La Maddalena, anche in assenza dell'apporto idrico delle risorse accumulate nella diga Puzzoni, che devono essere svasate, l'E.S.A.F. ha assicurato di poter provvedere, entro il 30 giugno 2003, all'incremento delle attuali portate di adduzione idrica mediante il potenziamento dei pozzi nel sub-alveo del fiume Liscia ed il potenziamento del relativo impianto di trattamento, stimando in circa 150.000 euro il costo complessivo dell'intervento; Atteso che d'intesa con l'assessorato regionale dei lavori pubblici sono state individuate quali risorse finanziarie su cui far gravare gli oneri conseguenti al potenziamento dei sopracitati pozzi, le economie rinvenienti dall'appalto dei lavori «Schema 2 del N.P.R.G.A. - Potenziamento e rifacimento dorsale rete Nord Liscia» affidati in concessione dall'Assessorato LL.PP. all'E.S.A.F. con D.D.SAP 312 del 1° giugno 2000, per le quali l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha gia' espresso nulla osta alla loro utilizzazione da parte dell'E.S.A.F. per l'adeguamento funzionale dell'impianto di potabilizzazione dell'Agnata e per il completamento dello schema acquedottistico alimentato dalle opere oggetto dell'intervento, nell'ambito del quale si inquadra anche il suddetto intervento di potenziamento dell'adduzione all'Isola di La Maddalena; Atteso che dalla mancata erogazione della risorsa idrica possono derivare gravissimi problemi di carattere igienico sanitario nonche' di ordine pubblico e che quindi sussistono le condizioni per il ricorso alla procedura di realizzazione dei sopracitati lavori in somma urgenza, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni»; Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha fatto presente, con riferimento all'esecuzione dei lavori nella diga Puzzoni, la necessita' di derogare al disposto di cui all'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni al fine di provvedere all'esecuzione di urgenti lavori di completamento dell'opera, per i quali verranno utilizzate risorse finanziarie ricomprese nel quadro economico dell'intervento stesso; Fermo restando quanto disposto con le ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999, n. 174 del 6 dicembre 1999 e n. 196 del 5 maggio 2000 e n. 250 del 7 luglio 2001, in quanto compatibile con la presente ordinanza; Ordina: Art. 1. 1. Al fine di incrementare le attuali portate di adduzione all'Isola di La Maddalena, l'E.S.A.F., Ente Sardo Acquedotti e Fognature, provvedera' all'esecuzione dei lavori di potenziamento dei pozzi esistenti nel sub alveo del fiume Liscia in localita' «Ponte Liscia», potenziando altresi' il relativo impianto di trattamento, per l'importo complessivo di Euro 150.000,00, con le procedure di somma urgenza di cui al disposto dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. 2. L'E.S.A.F. fara' fronte agli oneri finanziari conseguenti alla realizzazione dei lavori sopra indicati utilizzando le economie rinvenienti dall'appalto dell'intervento «Schema 2 del N.P.R.G.A. - Potenziamento e rifacimento dorsale rete Nord Liscia» che, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 sono vincolate per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 alla realizzazione del potenziamento dell'adduzione all'Isola di La Maddalena. 3. L'E.S.A.F. dovra' realizzare i lavori entro la data del 30 giugno 2003. 4. In modifica a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 250 del 7 luglio 2001 l'E.S.A.F. dovra' garantire, a decorrere dal 30 giugno 2003, una portata costante e continua, nelle condotte per l'approvvigionamento idrico dell'Isola di La Maddalena, non inferiore a 150 l/sec fino alla data del 15 ottobre 2003. 5. L'assessorato regionale dei lavori pubblici e' autorizzato, con riferimento all'intervento «Lavori di adeguamento alla normativa vigente della diga Puzzoni (La Maddalena)» a realizzare una variante in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 13 maggio 2003 Il commissario governativo: Pili |