Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 maggio 2003 |
Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach., Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2002/887/CE dell'8 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 marzo 2003; Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi: Pinus L. e Chamaecyparis Spach. sino al 31 dicembre 2004; Juniperus L. dal 1° novembre 2003 al 31 marzo 2004. |
| Art. 2. 1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorita' fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti: a) i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli; b) i vegetali sono coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.; c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi. 2. Gli organismi nocivi sono i seguenti: per i vegetali del genere Juniperus: a) Aschistonyx eppoi Inouye, b) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada; c) Oligonychus perditus Pritchard et Baker; d) Popillia japonica Newman; e) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea; per i vegetali del genere Chamaecyparis: a) Popillia japonica Newman; b) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea; per i vegetali del genere Pinus: a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.; b) Cercoseptoria pini-densjflorae (Hori & Nambu) Deighton; c) Coleosporium paederiae; d) Coleosporium phellodendri Komr., e) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai; f) Dendrolimus spectabilis Butler; g) Monochamus spp. (specie non europee); h) Peridermium kurilense Dietel; i) Popillia japonica Newman; l) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye; m) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea. 3. I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati sono eliminati e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato. 4. I casi in cui e' constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera c) del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un registro messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia nchiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui alla lettera b) del precedente comma 1. 5. I vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni: a) che i vegetali sono stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno cinquanta centimetri da terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui; b) sui vegetali non e' constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non si applicano le misure di cui al punto 4; c) se i vegetali appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto e' ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano; d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonche' l'anno di invasatura. |
| Art. 3. 1. L'organismo ufficiale di protezione delle piante del Giappone garantisce l'identita' dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati. 2. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso sono accompagnati dal certificato fitosanitario sul quale devono figurare le seguenti indicazioni: a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti; b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura; c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione; d) che sul certificato fitosanitario sopracitato risulti la dichiarazione supplementare che «la partita e' conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/887/CE». |
| Art. 4. 1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale e' soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta nella quale sono specificati i seguenti dati: a) il tipo di materiale; b) il quantitativo; c) la data dichiarata di importazione; d) il punto di entrata; e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena. |
| Art. 5. 1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio sottopongono il materiale vegetale del tipo «bonsai», prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunita', ad un periodo di quarantena ufficiale che nel caso dei generi Pinus L. e Chamaecyparis Spach e' di durata non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e nel caso dei vegetali del genere Juniperus L. e' comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) prestando particolare attenzione per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al comma 5, lettera d), del precedente art. 2. 2. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione e' esente degli organismi nocivi citati all'art. 2. 3. Detta quarantena: a) e' effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; b) comprende, per ogni elemento del materiale: 1) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi; 2) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi; c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale e' stata constatata la presenza di organismi nocivi. |
| Art. 6. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvede a dettare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena. |
| Art. 7. 1. Il materiale viene commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena ed e' accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, citato nelle premesse. |
| Art. 8. 1. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 1° luglio 2003 e il 1° luglio 2004 una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data nel periodo di quarantena previsto, nonche' copia del certificato fitosanitario del Paese di origine. 2. Inoltre detti Servizi comunicano le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo «bonsai» dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. 3. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2003 Il Ministro: Alemanno |
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