Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 maggio 2003 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA-Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862; Considerato che la predetta autorizzazione scade il 26 giugno 2003; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2003 Il direttore generale: Abate |
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