Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 22 maggio 2003
Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito di piu' atti di disposizione.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
Art. 1.
1. Con riferimento alle cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e alle operazioni ad esse equiparabili effettuate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, il contribuente che intende dedurre le relative minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro comunica i dati e le notizie di cui al successivo comma 3, nonche' i documenti di cui al successivo comma 4, alla direzione regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento.
2. La comunicazione, redatta in carta libera, e' effettuata entro cinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate. La comunicazione si intende effettuata all'atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato. La comunicazione tardiva si considera omessa.
3. La comunicazione deve contenere:
a) i dati identificativi, il domicilio fiscale e il codice fiscale del contribuente e del suo legale rappresentante;
b) l'elenco degli atti di disposizione con specifica indicazione delle partecipazioni nonche' delle controparti interessate alle operazioni che hanno dato luogo al realizzo delle minusvalenze di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 209/2002, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, se conoscibili;
c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate eventuali comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
4. Alla comunicazione deve esser allegata copia del bilancio e della «Nota Integrativa».
5. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile.
6. In caso di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata, con le modalita' previste al comma 2, entro trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione.
Motivazioni.
L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con la medesima norma il direttore dell'Agenzia delle entrate e' stato delegato a emanare apposito provvedimento per stabilire i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa.
Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Normativa di riferimento.
Art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
Art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Roma, 22 maggio 2003
Il direttore: Ferrara
 
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