Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 maggio 2003
Criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore autoscuole e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge n. 264/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di esercizio dell'attivita' di autoscuola;
Considerata la necessita' di assicurare un confronto ordinato ed efficace con le associazioni di categoria degli esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dell'attivazione di autoscuola, al fine di individuare le linee programmatiche di intervento nell'ambito dei settori di interesse di dette associazioni, tenendo conto dell'esigenza di contemperare le istanze di categoria con la tutela degli utenti;
Considerato che tale obiettivo puo' efficacemente perseguirsi solo attraverso la preventiva individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in analogia con quanto avviene nelle situazioni di confronto tra la pubblica amministrazione e le associazioni rappresentative di interessi di altre categorie;
Ritenuto pertanto di dover dettare i criteri per l'individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, Dipartimento trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e' istituito l'elenco delle associazioni di categoria degli esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e l'attivita' di autoscuola maggiormente rappresentative a livello nazionale, di seguito denominato elenco.
L'elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' tenuto presso la Direzione generale della motorizzazione civile e della sicurezza del trasporto terrestre, di seguito denominata D.G. I, la quale e' competente all'istruttoria delle domande nonche' per i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni degli esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola.
 
Art. 2.
1. Possono ottenere l'accreditamento quali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni che:
a) abbiano una anzianita' di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di accreditamento;
b) abbiano un numero di iscritti non inferiore al 10% del numero complessivo nazionale, come risultante dai dati in possesso del «Centro elaborazione dati» del Dipartimento trasporti terrestri, di imprese e societa' esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di autoscuola;
c) abbiano una sede nazionale e siano presenti con una sede sul territorio di almeno dieci regioni o province autonome, ed abbiano, in ciascuna sede, una percentuale di iscritti non inferiore al 2% degli iscritti a livello nazionale;
d) abbiano dipendenti propri.
2. Le associazioni cui aderiscono sia esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che attivita' di autoscuola, ai fini dell'accreditamento, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti in relazione all'attivita' in rappresentanza della quale intendono essere accreditate.
 
Art. 3.
1. Le associazioni di categoria degli esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di autoscuola, che intendono essere accreditate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale, debbono produrre istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, D.G. I, sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo, comprovante che la costituzione dell'associazione e' avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;
b) copia autentica dello statuto vigente che sancisca un ordinamento a base democratica;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dall'associazione, concernente l'elenco nominativo degli iscritti, l'articolazione delle sedi con l'indicazione dell'indirizzo e del responsabile delle singole sedi, il numero dei dipendenti;
d) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentate, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita';
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'associazione, attestante che lo stesso non ha subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima.
 
Art. 4.
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, o dal suo perfezionamento, in ipotesi di carenza o incompletezza di documentazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e per i sistemi informativi e statistici, D.G.I, conclude l'istruttoria mediante l'adozione di provvedimento motivato di accreditamento o di reiezione dell'istanza.
Detto provvedimento e' comunicato a mezzo del servizio postale all'associazione interessata, presso la sede nazionale, quale risultante dell'istanza di accreditamento.
2. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, D.G. I verificare in qualsiasi momento il permanere dei requisiti delle associazioni accreditate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2003
Il Vice-Ministro: Tassone
 
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