Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 giugno 2003
Ripristino di alcune disposizioni contenute nel decreto direttoriale 29 ottobre 2001, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore», in conformita' alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione seconda ter - n. 1670 del 1° marzo 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina della denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, 6 maggio 1976 ed i decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2001 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore», gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata nelle tipologie «"Soave" Superiore» e «"Soave" Superiore Classico» con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati;
Visto il ricorso n. 1334/02 proposto dalla Federazione nazionale del commercio vinicolo ed altri, inteso ad ottenere l'annullamento del decreto direttoriale 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2001, nella parte in cui dispone l'obbligo dell'affidamento in bottiglia in zona delimitata;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione seconda ter, n. 185 del 14 marzo 2002;
Visto il decreto 22 luglio 2002 recante sospensione di alcune disposizioni contenute nel decreto direttoriale 29 ottobre 2001 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione seconda ter - n. 1670, con la quale vengono ripristinate le disposizioni contenute all'art. 5, commi 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», relative alle operazioni di vinificazione e affinamento in bottiglia in zona delimitata;
Decreta:
Art. 1.
1. In ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione seconda ter n. 1670, e' ripristinata l'efficacia dell'art. 5, commi 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» riconosciuto con decreto direttoriale 29 ottobre 2001.
 
Art. 2.
1. Sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto direttoriale 22 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 9 agosto 2002 n. 186, emesso in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 185 del 14 marzo 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2003
Il direttore generale: Abate
 
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