IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo (Italia) il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa; Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in psicologia presso l'Universita' di Padova in data 9 dicembre 1977; Considerato che la richiedente e' autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dal 12 dicembre 2001 e che risulta iscritta all'albo degli operatori sanitari del medesimo Cantone, come attestato dall'ufficio di Sanita' della Repubblica e Cantone del Ticino nella nota del 30 gennaio 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 31 marzo 2003; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo (Italia) il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 10 giugno 2003 Il direttore generale: Mele |