In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro del tribunale di Cagliari, dott. Leuzzi, concernente l'art. 74 del C.C.N.L. 1998/2001 del personale non dirigente del comparto universita', sottoscritta in via di ipotesi il 18 luglio 2002 e vista la certificazione positiva adottata dalla Corte dei conti il 12 maggio 2003, in data 22 maggio 2003 alle ore 10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo: ARAN, nella persona del presidente avv. Guido Fantoni - firmato; i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria;
===================================================================== Confederazioni | Organizzazioni sindacali ===================================================================== CGIL - firmato |CGIL/SNUR - firmato --------------------------------------------------------------------- CISL - firmato |CISL/UNIV - firmato --------------------------------------------------------------------- UIL - firmato |UIL/PA - firmato --------------------------------------------------------------------- CONFSAL - firmato|FED. CONFSAL/SNALS/UNIV. CISAPUNI - firmato --------------------------------------------------------------------- |C.S.A. di CISAL UNIV (Cisal Un., Cisas Un., |Confail-Failel-Unsiau, Confil Un. - Cusal, Tecstat CISAL - firmato |Usppi - firmato
Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Cagliari, dott. Angelo Leuzzi, con ordinanze del 30 aprile 2002, nelle cause Capra Salvatore piu' altri c/ Universita' degli studi di Cagliari, e Tuveri Efisio piu' altri c/ Universita' degli studi di Cagliari, ha chiesto all'ARAN di promuovere interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, dell'art. 74 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 del compatto Universita', in ordine a possibili profili di inefficacia, invalidita' o interpretazione diversa da quella letterale dello stesso; Presa cognizione dei ricorsi in questione; Le parti firmatarie del C.C.N.L. 9 agosto 2000 sottoscrivono il seguente accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 74, nel testo che segue: «Con l'art. 74 del C.C.N.L sottoscritto in data 9 agosto 2000 le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie, ne puo' configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, trattando quest'ultimo la disciplina delle mansioni svolte dal lavoratore, e non l'inquadramento in categorie contrattuali. Da una corretta applicazione della stessa normativa contrattuale, infatti, e non da una sua presunta illegittimita', possono trovare adeguata soluzione le singole posizioni individuali dei ricorrenti, e cio' sulla base delle funzioni che siano state legittimamente assegnate a ciascuno dei ricorrenti medesimi». |