Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 maggio 2003
Attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, concernente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante norme generali relative all'aiuto alla produzione ed alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare gli articoli da 4 a 11;
Visto il regolamento (CEE) n. 2262/1984 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante misure speciali nel settore dell'olio di oliva ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione recante misure intese a migliorare la qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, recante modifiche al regolamento (CEE) n. 136/66 ed al regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente alla proroga del regime di aiuto alla produzione ed alla strategia della qualita' dell'olio di oliva;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente ai programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, come modificato da ultimo nel regolamento (CE) n. 631/2003 del 7 aprile 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1965/2002 della Commissione del 4 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98;
Visto il regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio del 14 ottobre 2002, che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attivita' delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria per il 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 1334/02;
Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attivita', per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta dell'8 maggio 2003, e tenuto conto delle determinazioni espresse nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 15 maggio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalita' ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 1334/02, di seguito denominato «Regolamento»; in particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
 
Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento
delle organizzazioni di operatori
1. I requisiti ed i criteri da rispettare sono quelli previsti all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento, distinti nelle seguenti tipologie associative:
a) Organizzazioni dei produttori olivicoli:
1.1 essere costituite da produttori di olive non partecipanti ad altra organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento, e beneficiari dell'aiuto alla produzione di cui all'art. 5, del regolamento (CEE) n. 136/66, per la campagna di commercializzazione 2000/01, ovvero che abbiano presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna di commercializzazione 2001/2002 o 2002/2003;
1.2 contare almeno 2500 produttori associati, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime 5 campagne;
b) Unioni di organizzazioni di produttori olivicoli:
1.1. essere costituite da organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a) e non far parte di un'altra unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento;
1.2 contare almeno 10 organizzazioni aderenti stabilite in almeno sette zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime 5 campagne;
c) altre organizzazioni di operatori:
1.1 essere costituite da operatori del settore oleicolo, non facenti parte di altra organizzazione riconosciuta ai sensi della lettera c) del presente decreto, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2002/2003 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato piu' di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu' di 1.000 tonnellate di olive da tavola;
1.2 associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantita' superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, ovvero che contano almeno il 15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola prodotte in Italia;
d) Organizzazioni interprofessionali:
1.1 rappresentare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attivita' economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, con riferimento alle produzioni effettive;
2. ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 1.1, si fa riferimento alle produzioni effettive, determinate dalla Commissione delle Comunita' europee, secondo la ripartizione di cui alle zone regionali riportate all'allegato 1 del presente decreto.
 
Art. 3.
Procedure per la verifica dei requisiti
e per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori
1. La richiesta di riconoscimento, mediante apposita domanda a firma del legale rappresentante, ai fini del presente decreto, e' presentata da ciascuna organizzazione di operatori, entro il 31 maggio 2003, rispettivamente:
a) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC 4 - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, qualora trattasi di unioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;
b) alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, se trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale;
c) alla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' realizzata la prevalenza dell'attivita' produttiva nel caso di organizzazione a carattere interregionale.
2. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, gia' riconosciute ai sensi dell'art. 20-quater del regolamento n. 136/66/CEE, nonche' le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dallo Stato membro, che presentano un programma di attivita' conformemente al regolamento, sono considerate riconosciute se soddisfano i criteri del regolamento stesso e del presente decreto.
3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della sottoindicata documentazione:
a) certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria ed artigianato, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;
b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;
c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;
d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti e ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attivita' ai sensi del paragrafo 3, dell'art. 4-bis, del regolamento (CE) n. 1638/1998, e a consentire l'accesso agli incaricati del controllo;
e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;
f) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad espletare le attivita' previste dallo specifico regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia;
g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
h) per le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico, specificando quali produttori hanno beneficiato del regime d'aiuto alla produzione nelle campagne 2000/2001 o quali hanno presentato denuncia di coltivazione nella campagna di commercializzazione 2001/2002 o 2002/2003;
i) per le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera c), del presente decreto e risultanti dal libro dei soci; per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante l'avvenuta commercializzazione nella precedente campagna delle quantita' previste all'art. 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento;
l) per le unioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la documentazione di cui alle precedenti lettere da a) a g) nonche' i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, e documentazione relativa alla rappresentativita' del 15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olive da tavola o di olio di oliva, prodotti in Italia;
m) per le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, la documentazione di cui alle lettere da a) a g) nonche' la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentativita' di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attivita' economica.
4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 2, depositano, alla data di presentazione del programma di attivita', al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC 4, e alla regione o provincia autonoma competente, nel caso di organizzazioni di operatori a carattere regionale o interregionali, una relazione illustrativa attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento, allegando il provvedimento di riconoscimento nazionale. Le organizzazioni di operatori che svolgono il programma di attivita' in ambito regionale, depositano copia della suddetta relazione illustrativa e del provvedimento di riconoscimento anche presso la regione territorialmente competente.
5. Le regioni e le province autonome ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal presente decreto sulla base della documentazione presentata e anche con accertamenti in loco e, entro sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono al riconoscimento. Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la regione o provincia autonoma competente procede al riconoscimento previa acquisizione di parere conforme da parte della regione o provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza.
6. Alle organizzazioni di operatori riconosciute e' attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento con il numero attribuito viene trasmesso all'AGEA.
 
Art. 4.
Attivita' ammissibili al finanziamento
1. I programmi di attivita' oggetto di finanziamento comunitario sono costituiti dalle attivita' ammissibili, specificate all'art. 4 del regolamento nei seguenti settori:
a) sorveglianza e gestione amministrativa;
b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
c) miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
2. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attivita' riportate all'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.
3. Le attivita' ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2, evitando ogni forma di sovrapposizione con coincidenti azioni svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 528/99, recante misure intese a migliorare la qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, e successive modifiche.
 
Art. 5.
Presentazione e approvazione dei programmi di attivita'
1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute presenta un unico programma di attivita', secondo le modalita' fissate all'art. 5 del regolamento.
2. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del presente decreto, presentano entro il 31 maggio 2003 il programma di attivita' e la relativa domanda di finanziamento comunitario all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma.
3. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente decreto e quelle gia' riconosciute dalle regioni e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a carattere regionale, presentano, entro il 31 maggio 2003, il programma di attivita' e la relativa domanda di finanziamento contestualmente alla regione competente per territorio ed all'AGEA entro il termine di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, esprimono un parere di ammissibilita' al finanziamento di ciascun programma e lo trasmettono all'AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, puo' inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6. Il suddetto parere di ammissibilita' assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, limitatamente ai programmi di attivita' che riguardino i settori b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 4.
5. Per assicurare piena coerenza tra i programmi di attivita' e gli scopi del regolamento, sono determinati, in funzione della capacita' economica ed operativa dei soggetti abilitati a presentare domanda, i seguenti requisiti minimi di ammissibilita' dei programmi stessi al finanziamento, in applicazione dell'art. 6 del «Regolamento»:
nel caso di organizzazioni di produttori, il valore della produzione di olio ammessa al pagamento dell'aiuto comunitario per i soci aderenti, complessivamente corrisposta nelle ultime tre campagne, deve essere almeno pari al doppio dell'importo del programma presentato;
nel caso di organizzazioni professionali, il valore del fatturato complessivamente ottenuto negli ultimi tre anni deve essere almeno pari al doppio dell'importo del programma presentato;
nel caso di organizzazioni interprofessionali, i due criteri devono intendersi cumulati.
6. L'AGEA, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'art. 6, approva i programmi di attivita' entro il 31 luglio 2003, dandone comunicazione alle organizzazioni di operatori interessati ed alle regioni competenti per territorio.
7. L'AGEA emana un'apposita circolare relativa al complesso delle modalita' e procedure operative, cui si attengono le organizzazioni degli operatori che presentano il programma di attivita' per la relativa realizzazione.
 
Art. 6.
Comitato di valutazione
1. E' istituito presso l'AGEA un apposito Comitato tecnico di valutazione con il compito di procedere all'esame ed alla selezione dei programmi di attivita' unitamente alla riconciliazione dei relativi dati finanziari, nel rispetto del limite massimo di finanziamento e della ripartizione delle risorse disponibili fra le tipologie di attivita', secondo quanto riportato nell'allegato 2, nonche' della percentuale minima fissata dal regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2002.
2. Il Comitato, presieduto da un dirigente del Dipartimento della qualita' e dei servizi, e' composto da:
a) un rappresentante della Direzione generale delle politiche agroalimentari;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;
c) un rappresentante dell'AGEA;
d) un rappresentante dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare);
e) il direttore dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara o suo delegato;
1) il direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, o suo delegato.
I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) partecipano al Comitato con diritto di voto, mentre i componenti di cui alle lettere e) ed f) partecipano senza diritto di voto. Il Comitato puo' avvalersi di esperti di provenienza universitaria.
Lo stesso Comitato e' supportato da un Segretariato, costituito da un funzionario del Dipartimento delle politiche di mercato, da uno del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi e da uno dell'AGEA, e puo' avvalersi, per particolari questioni, anche di altri specialisti nei singoli settori interessati.
Partecipa ai lavori della Commissione il rappresentante della regione, cui si riferiscono i programmi esaminati.
3. L'AGEA, ad avvenuta verifica di conformita' della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all'art. 5, comma 7, trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della regione competente per territorio per i settori di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 4, e della dichiarazione di conformita' del Dipartimento della qualita' e dei servizi per i settori di competenza.
4, Il Comitato di valutazione verifica che non esistano sovrapposizioni fra le attivita' relative al reg. (CE) n. 1334/02 e le attivita' del reg. (CE) n. 528/99, nonche' con le azioni nello specifico comparto recate dai piani di sviluppo rurale.
5. Il Comitato ha facolta' di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attivita', nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.
6. Il Comitato trasmette all'AGEA l'esito della valutazione dei programmi di attivita' per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 
Art. 7.
Disposizioni finanziarie
1. Il finanziamento comunitario dei programmi di azioni, di cui all'art. 4-bis, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1513/2001 e' fissato nella misura massima del 3% dell'aiuto alla produzione, ai sensi del reg. (CE) n. 1873/2002.
2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1873/2002, e' mantenuta inalterata, per le campagne 2002/03 e 2003/04, la trattenuta dello 0,8% dell'aiuto alla produzione, di cui all'art. 20-quinquies, paragrafo 1 del reg. n. 136/66/CEE, destinata a contribuire alle spese di funzionamento delle organizzazioni di produttori olivicoli e loro unioni, riconosciute ai sensi del reg. (CEE) 2261/84.
3. Ferma restando la trattenuta dello 0,8% prevista al comma 2, il 2,2% dell'importo dell'aiuto alla produzione e' destinato alle azioni di cui al comma 1.
4. L'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 3, pari a Euro 15.803.356, e' ripartito fra i diversi settori, per ciascuna campagna, nel rispetto dei limiti minimi fissati dal reg. (CE) n. 1965/2002, secondo le seguenti modalita':
a) 15% destinato alla sorveglianza e gestione amministrativa del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
b) 30% destinato all'impatto ambientale dell'oleicoltura;
c) 30% destinato al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
d) 25% destinato alla tracciabilita', alla certificazione ed alla tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavole.
5. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell'art. 4-bis, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1638/98 e successive modifiche ed integrazioni, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attivita', nella misura del 12,50% per investimenti in attivita' diverse da quelle fisse, di cui al comma 4, lettera c) e nella misura del 25% per il settore di cui al comma 4, lettera d).
6. Al fine di un utilizzo pieno delle risorse finanziarie disponibili, in caso di particolari situazioni, segnatamente dovute al flusso delle domande, il Comitato di cui all'art. 6 puo' proporre al Ministero una modifica delle ripartizioni previste al comma 4, fermo restando il mantenimento dei minimi comunitari, tenuto conto del cofinanziamento nazionale pubblico. Analoga procedura puo' essere adottata dalle regioni con riferimento all'attivita' istruttoria di competenza, per le azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c).
7. Per consentire alle regioni la migliore programmazione dei propri interventi, la disponibilita' virtuale di spesa di rispettiva competenza, e' riportata nella tabella di cui all'allegato n. 3.
 
Art. 8.
Controlli
1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento; i predetti controlli sono esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti l'attivita' delle unioni, delle organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, anche su base informatica, nonche' con controlli in loco.
2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento;
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
c) irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'unione o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attivita' di cui all'art. 4.
3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi precedenti sono analogamente applicate dalle regioni e dalle province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori da loro riconosciute, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettere b) e c).
4. L'Agecontrol S.p.a., assicura l'attuazione dei relativi controlli, ai sensi del regolamento e delle disposizioni nazionali in materia, d'intesa con le regioni relativamente alle azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c). I risultati dei controlli vengono trasmessi all'AGEA, in qualita' di organismo responsabile dell'erogazione dei finanziamenti dei programmi di attivita'.
5. Alle irregolarita' accertate nell'attuazione dei programmi di attivita', si applicano, fermo restando le misure previste dall'art. 10, paragrafo 2 del regolamento, le sanzioni recate dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni nonche' dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 33, comma 1 e 2.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 16 maggio 2003
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2003 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 83
 
Allegato 1
Zone regionali di cui all'art. 1,
paragrafo 2 del reg.(CE) n. 1334/02
province di Foggia e Bari;
province di Taranto, Brindisi e Lecce;
province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;
province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;
regione Sicilia;
regione Campania;
regione Lazio;
regione Abruzzo;
regione Toscana;
regione Molise,
regione Sardegna;
regione Basilicata;
regioni Umbria, Marche e Emilia-Romagna;
regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.
 
Allegato 2
ATTIVITA' AMMISSIBILI 1. Settore della sorveglianza e della gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
1.a) La raccolta di dati relativi al settore e al mercato. Si prevede di effettuare in maniera organizzata ed integrata la raccolta e l'elaborazione delle seguenti tipologie di informazioni:
1.a.1 Monitoraggio dell'offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione dell'olio di oliva.
1.a.2 Monitoraggio dell'offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione delle olive da tavola.
Le suddette attivita' dovranno essere effettuate in conformita' alle seguenti specifiche di metodo, di rappresentativita' geografica e di precisione;
1.a.1.1 Le attivita' di cui al punto 1.a.1 dovranno essere impostate nella composizione e selezione del campione in base ai seguenti criteri:
A. Per le aziende agricole un campione con una numerosita' compresa tra 1'1% ed il 2% dell'universo di ciascuna zona regionale di cui all'allegato 1. Quest'ultimo e' rappresentato dal numero complessivo di aziende con un patrimonio olivicolo superiore a 100 piante. Il campione selezionato dovra' essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e classe dimensionale (numero piante da definire in una successiva specifica).
B. Per i frantoi un campione con numerosita' pari ad almeno il 30% dell'universo di riferimento. Quest'ultimo e' rappresentato dal numero complessivo di associati per ciascuna organizzazione nazionale di operatori. I frantoi selezionati dovranno disporre di una capacita' di lavorazione media giornaliera di q.li 200 di olive, riferita agli ultimi due anni, o con una produzione media annua superiore a q.li 1500 di olio. Il campione selezionato dovra' essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica, classe dimensionale (capacita' olive lavorate in 8 ore) e caratteristiche tecnologiche (pressione, ciclo continuo e percolante).
C. Per i sansifici un campione pari almeno al 40% degli impianti attivi a livello nazionale.
D. Per le raffinerie un campione pari almeno al 40% degli impianti attivi a livello nazionale.
E. Per i confezionatori un campione pari almeno al 40% degli associati ad una organizzazione di operatori nazionale per un ammontare di prodotto pari ad almeno un quarto dell'olio confezionato in Italia.
Il campione selezionato dovra' essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e classe dimensionale;
1.a.1.2) le attivita' di cui al punto 1.a.1 avranno come obiettivo la raccolta delle seguenti informazioni:
A. Per le aziende agricole: quantita' complessiva e qualita' della produzione disponibile all'inizio della campagna, specificando la quantita' destinata all'autoconsumo e le rimanenze dalla precedente campagna; la variazione su base mensile della disponibilita' del prodotto per quantita' e qualita'; la raccolta di informazioni statistiche riguardera' anche la destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si' dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni destinate a certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).
B. Per i frantoi: la quantita' e la qualita' delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, la quantita' di olive lavorate e di olio prodotto specificando la percentuale di lavorazione per conto terzi, la quantita' di olio restituita ai terzi, la variazione della disponibilita' del prodotto per quantita' e qualita'; la raccolta di informazioni statistiche riguardera' anche la destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria); quantita' di sansa e di acqua di vegetazione prodotta e loro destinazione. Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni destinate a certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).
C. Per i sansifici: su base mensile, la quantita' di sansa lavorata e la quantita' di olio di sansa greggia ottenuta; la quantita' di sanse esauste ottenute e loro destinazione; la variazione su base mensile della disponibilita' del prodotto e dei residui di lavorazione; la raccolta di informazioni statistiche riguardera' anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (raffinerie esterne ed interne, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale).
D. Per le raffinerie: su base mensile, quantita' di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione della disponibilita' del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguardera' anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (confezionatori interni ed esterni, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale).
E. Per i confezionatori: la quantita' e la qualita' delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, quantita' di olio lavorato per categoria specificando la percentualle di materia prima importata (per categoria); l'andamento su base settimanale della disponibilita' del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguardera' anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).
1.a.2.1) le attivita' di cui al punto 1.a.2 dovranno essere impostate nella composizione e selezione del campione in base ai seguenti criteri:
A. Per le aziende agricole un campione con una numerosita' compresa tra il 2% ed il 4% dell'universo di riferimento. Quest'ultimo e' rappresentato dal numero complessivo di produttori di olive da mensa associati per ciascuna organizzazione nazionale di operatori. Le aziende produttive selezionate nel campione dovranno disporre di un patrimonio olivicolo superiore a 50 piante. Il campione selezionato dovra' essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e per classe dimensionale con riferimento al numero di piante per azienda.
B. Per gli impianti di prima lavorazione un campione con numerosita' pari ad almeno al 50% dell'universo nazionale. Gli impianti di lavorazione selezionati dovranno disporre di una capacita' lavorativa e di stoccaggio di almeno 300 q.li di olive. Il campione selezionato dovra' essere rappresentativo per: collocazione geografica, per classe dimensionale e per caratteristiche tecnologiche (sivigliano, castelvetrano, naturale).
C. Per i confezionatori un campione pari ad almeno il 60% dell'universo nazionale degli operatori con una produzione superiore ai 200 quintali.
1.a.2.2) le attivita' di cui al punto 1.a.2 avranno come obiettivo almeno la raccolta delle seguenti informazioni:
A. Per le aziende agricole: le rimanenze dalla precedente campagna quantita' complessiva e qualita' della produzione disponibile all'inizio della campagna, e le quantita' destinate all'autoconsumo; la variazione su base mensile della disponibilita' del prodotto per quantita' e qualita'; la raccolta di informazioni statistiche riguardera' anche la destinazione delle olive in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatore e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Bio, produzione integrata).
B. Per gli impianti di prima lavorazione: su base mensile, ammontare delle rimanenze dalla campagna precedente, la quantita' di prodotto lavorato, distinto per categoria e tecnologia di lavorazione; quantita' dei reflui e loro destinazione; la variazione della disponibilita' della produzione per quantita' e categoria. La raccolta di informazioni statistiche riguardera' anche la destinazione delle olive in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatore e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Bio, produzione integrata).
C. Per i confezionatori: su base mensile, ammontare delle rimanenze dalla campagna precedente, quantita' di olive confezionate per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; variazione della disponibilita' del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguardera' anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie Dop e Bio.
Il Mipaf, o un ente da esso delegato, provvede al coordinamento delle metodologie di rilevazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni, e ad omogeneizzare i costi delle diverse fasi di attivita' dei progetti approvati e finanziabili.
Le attivita' di monitoraggio descritte dovranno prevedere un flusso continuativo di dati che dovranno confluire nel SIAN, secondo le modalita' da questo definite. Si prevede la creazione di un apposito spazio sul sito internet del Mipaf o su un sito di un ente ad esso collegato, in modo da rendere accessibile a tutti gli operatori della filiera i risultati del monitoraggio.
1.b) L'elaborazione di studi riguardanti in particolare aspetti correlati alle altre attivita' previste dal programma dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi. Si prevede la realizzazione di studi di fattibilita'. 2. Settore del miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura.
2.a) Le operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e/o a rischio di abbandono.
Questa attivita' e' realizzata in conformita' delle seguenti condizioni e criteri oggettivi:
2.a.1) Realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale a rischio di abbandono. In tali contratti gli operatori agricoli si impegnano ad effettuare le attivita' necessarie per il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti. In particolare si prevedono opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma, decespugliamento.
2.a.2) Le zone potenzialmente ammissibili sono caratterizzate da una situazione orografica difficile e per almeno due dei seguenti elementi: eta' degli oliveti superiore ai 50 anni, sesti irregolari, esemplari di particolare interesse (eta' plurisecolare, grande dimensione, presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno), varieta' a rischio di estinzione e/o di abbandono.
2.a.3) Il progetto complessivo dovra' essere applicato su almeno 20 ettari di superficie e coinvolgere almeno 10 produttori.
2.b) L'elaborazione di buone pratiche agricole per l'oleicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonche' la loro diffusione presso gli olivicoltori e la sorveglianza della loro applicazione pratica.
I progetti dovranno prevedere l'adesione dei produttori olivicoli ad un programma mirato alla messa a punto e all'applicazione di disciplinari di produzione collettivi basati su criteri ambientali. L'adattamento dei disciplinari alle condizioni locali richiede l'aggregazione di produttori di zone olivicole omogenee.
2.c) I progetti di dimostrazione pratica di tecniche di oleicoltura finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio.
Si tratta in particolare di progetti pilota dimostrativi per:
1. l'impiego di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale con particolare riguardo per il metodo di produzione biologica.
2. Il recupero e/o riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia.
2.d) L'inserimento di dati ambientali nel Sistema d'informazione geografica di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1638/98.
I progetti hanno lo scopo principale di completare le informazioni gia' contenute nel s.i.g. (sistema integrato geografico di riferimento) e devono prevedere la raccolta, la trasmissione e l'inserimento nel sistema degli elementi di profilo ambientale che caratterizzano una specifica area territoriale gia' identificata geograficamente (nel s.i.g.), con particolare riferimento a uliveti:
con ulivi secolari (eta);
caratterizzati da un alto valore storico-culturale e/o paesaggistico;
caratterizzati da vulnerabilita' all'erosione;
con muretti a secco o bordure;
con varieta' pregiate a rischio di estinzione;
situati in aree ad alto inquinamento. 3. Settore del miglioramento della qualita' della produzione di olio d'oliva e delle olive da tavola.
3.a) Il miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione. Programmi specifici potranno riguardare il settore delle olive da tavola.
3.a.1) I programmi di miglioramento delle condizioni di coltivazione riguardano il miglioramento di tutte le fasi della tecnica colturale dell'olivo con particolare riferimento al monitoraggio ed al controllo della mosca dell'olivo con mezzi di lotta integrata anche con riferimento a sistemi alternativi a quelli chimici.
3.a.2) I programmi di miglioramento delle condizioni di raccolta riguardano le seguenti attivita':
1. Raccolta dalla pianta nei periodi ottimali, per varieta' ed areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualita' oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi organolettica dell'olio). Le azioni devono prevedere attivita' di dimostrazione, di aggiornamento e di applicazione a livello aziendale.
2. Adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti. Si prevedono attivita' dimostrative, di aggiornamento e di applicazione.
3.a.3) I programmi di miglioramento della consegna e del magazzinaggio delle olive prima della trasformazione dovranno puntare su:
1. Consegna delle olive all'impianto di trasformazione entro 48 ore dalla raccolta con l'uso di contenitori a pareti rigide e fessurate.
2. Programmazione della raccolta in relazione alla capacita' degli impianti di trasformazione per una immediata lavorazione delle olive da iniziare entro 24-48 ore.
3.b) Il miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.
I programmi devono essere incentrati su:
1. Utilizzo delle acque di vegetazione per fertirrigazione con mezzi idonei di spargimento e l'uso di sanse principalmente per compost e/o per energia e combustibile.
3.c) L'assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualita' dei prodotti.
I programmi dovranno porre particolare attenzione agli inconvenienti piu' frequenti che pregiudicano la qualita'.
3.d) la costituzione o il miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini. 4. Settore della tracciabilita', della certificazione e della tutela della qualita' dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
4.a) La progettazione e l'applicazione di sistemi di rintracciabilita' di filiera certificati ai sensi della norma UNI 10938 e conformi al Reg. 178/2002. I sistemi dovranno consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera a partire dalle particelle olivetate fino al prodotto confezionato.
4.b) La progettazione e l'applicazione di sistemi di rintracciabilita' di filiera certificati ai sensi della norma UNI 10938 e conformi al Reg. 178/2002 finalizzati a garantire elementi di differenziazione qualitativa dei prodotti olivicoli e degli olii contenuti nei disciplinari di qualita' di cui al punto 3 del presente allegato.
4.c) Lo studio, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di etichettatura innovativi che consentano di riportare al consumatore le informazioni tracciate nei sistemi di cui ai punti 4a) e 4b).
4.d) L'elaborazione e l'applicazione di sistemi di certificazione della qualita', basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.
4.e) La progettazione e l'applicazione di sistemi informativi a supporto delle attivita' degli organismi di controllo autorizzati per le produzioni olivicole ed olearie di qualita' certificata (Dop, Igp, Biologico, UNI 10939).
Per tutte le attivita' previste dal decreto, la quota minima progettuale e' fissata in Euro 108.000 o, tenuto conto degli importi previsti nel successivo allegato 3.
Per quanto non definito nel presente allegato si provvede attraverso specifiche tecniche particolareggiate concordate con le regioni e province autonome, nel corso dei lavori del Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del decreto, al fine di assicurare un'adeguata ricaduta a livello territoriale.
 
Allegato 3

----> Vedere allegato di pag. 40 <----
 
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