IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente modificato dall'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 62, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visti i decreti direttoriali n. 27331 del 5 novembre 1999 e n. 28128 del 12 aprile 2000, di proroga, fino al 31 dicembre 2000, dell'indennita' di mobilita' in favore dei lavoratori individuati dal citato art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo della legge n. 144/1999; Visto l'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'INPS le direttive per l'attuazione dei predetti articoli 1, comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 30466 del 25 ottobre 1991, art. 2; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto n. 30952 del 18 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 310, con il quale il trattamento di mobilita' in questione e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti di detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia; Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e' stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori gia' beneficiari, fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il verbale della riunione svoltasi presso la direzione regionale del lavoro per la Basilicata in data 14 maggio 2003, in cui le parti convenute hanno richiesto, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, la proroga, fino al 31 dicembre 2003, del trattamento di mobilita', in favore di 160 lavoratori, gia' fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2002, e hanno confermato gli impegni a favorire la nascita di attivita' imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un numero massimo di 160 unita'; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattemento di mobilita' gia' autorizzato fino al 31 dicembre 2002, sulla base citato decreto interministeriale n. 30952 del 18 aprile 2002, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo pari a 160 unita'. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2003 Il direttore generale: Mancini |