Con riferimento ai decreti di decadenza dalle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, pubblicati, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, su istanza di parte, si forniscono le seguenti precisazioni: 1) si precisa che il decreto di decadenza n. 7187/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della A.I.C.A. Agenzia Ippica Casilino di D. Reali e C. s.n.c., con sede in Roma, Piazza dei Gerani, 20, titolare delle concessioni n. 94 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 716 dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1255 del 12 marzo 2003; 2) si precisa che il decreto di decadenza n. 7204/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Indipendenza e Saffi di C.M.Molinari & C. s.n.c., con sede in Bologna, via Panigale, 5/2, titolare delle concessioni n. 207, 208 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1098 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1262 del 12 marzo 2003; 3) si precisa che il decreto di decadenza n. 7206/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Portanova di Corradini Claudio & C. s.n.c., con sede in Bologna, via Arno, 32, titolare delle concessioni n. 209 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1102 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1268 del 12 marzo 2003; 4) si precisa che il decreto di decadenza n. 7207/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica di Mario Vascotto & C. di Fiorini Attilio & C., con sede in Bologna, Strada Maggiore, 20, titolare delle concessioni n. 210 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1100 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1267 del 12 marzo 2003; 5) si precisa che il decreto di decadenza n. 7230/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - Supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Parmense di Bassi Carla & C. s.n.c., con sede in Parma, viale dei Mille, 132, titolare delle concessioni n. 288, 466, 1430 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1101 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1259 del 12 marzo 2003; 6) si precisa che il decreto di decadenza n. 7236/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della S.A.G.A.I. Societa' Appia Gestione agenzia Ippica di Corradi, con sede in Roma, via dell'Arco di Travertino, 17, titolare delle concessioni n. 305 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 718 dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1253 del 12 marzo 2003. 7) si precisa che il decreto di decadenza n. 7237/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della A.I.T.O. Agenzia Ippica Toniolo di Grani Marco s.n.c., con sede in Roma, via E. D'Onofrio, 91, titolare delle concessioni n. 309, 1506 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 714 dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1256 del 12 marzo 2003; 8) si precisa che il decreto di decadenza n. 7352/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Lidomatic S.r.l., con sede in Roma, via Mar Glaciale Artico, 41, titolare delle concessioni n. 1490 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1103 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1258 del 12 marzo 2003; 9) si precisa che il decreto di decadenza n. 7253/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Albano Laziale di A. Perrotta e Longhi P. e C., con sede in Albano Laziale (Roma), via G. Marconi, 3, titolare delle concessioni n. 349 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1099 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1260 del 12 marzo 2003. 10) si precisa che il decreto di decadenza n. 7283/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Gest. Agenzia Ipp. Cinecitta' di Corradini Antonio e C. s.n.c., con Sede in Roma, Largo Giulio Capitolino, 13, titolare delle concessioni n. 462 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 715 dell'11 febbraio 2003 confermato dall'ordinanza cautelare n. 1254 del 12 marzo 2003; 11) si precisa che il decreto di decadenza n. 7286/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della SIS - Societa' italiana scommesse S.r.l., con sede in Cermenate (Como), via Matteotti, 45, titolare delle concessioni n. 1001, 1004, 1008, 1069, 1127, 1142, 1145, 1152, 1187, 1275, 1284, 1291, 1298, 1302, 1320, 1323, 1415, 1416, 1417, 1422, 1437, 1438, 1439, 1442, 1470, 1498, 1499, 1504, 1505, 1514, 1518, 1555, 1558, 1606, 1607, 1611, per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1097 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1263 del 12 marzo 2003; 12) si precisa che il decreto di decadenza n. 7208/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Derby S.r.l., con sede in Milano, corso Matteotti n. 8, titolare delle concessioni n. 213 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1287 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1595 del 26 marzo 2003; 13) si precisa che il decreto di decadenza n. 7273/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica di Mantova di Bassi Sandro & C. s.n.c., con sede in Mantova, piazza Arche, 4, titolare delle concessioni n. 414, 1263 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1288 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1579 del 26 marzo 2003. 14) si precisa che il decreto di decadenza il 7298/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della NEWBET S.r.l., con sede in Roma, via Lucrezio Caro, 67, titolare delle concessioni n. 1065, 1076, 1210, 1215, 1216, 1235, 1259, 1268, 1312, 1397, 1436, 1462, 1523, 1524, 1562, 1581, 1619, 1620, 1624, 1629, 1651 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1290 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1586 del 26 marzo 2003. 15) si precisa che il decreto di decadenza n. 7305/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della FIN BET S.r.l., con sede in Assago (Milano), C.Dir. Milanofiori Strada 4 Pal A/5, titolare delle concessioni n. 1090, 1322 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, e' stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1289 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1579 del 26 marzo 2003. |