Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 giugno 2003
Riconoscimento alla sig.ra Mikhailova Svetlana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Mikhailova Svetlana, nata il 26 giugno 1971 a Novosibirsk (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingegnere in collegamenti elettrici automatici» conseguito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e in possesso del diploma di laurea in ingegneria - specializzazione in collegamenti elettrici automatici rilasciato dall'Istituto statale elettrotecnico delle comunicazioni di Novosibirsk in data 11 giugno 1993, e che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Mosca nel maggio 2001;
Considerato inoltre che la sig.ra Mikhailova possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1993 al 1996, come documentato in atti;
Viste le determinazioni delle Conferenza di servizi nelle sedute del 10 gennaio e 31 marzo 2003;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino in data 6 ottobre 1999, rinnovato in data 3 gennaio 2002 con validita' fino al 12 dicembre 2005, per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Mikhailova Svetlana, nata il 26 giugno 1971 a Novosibirsk (Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validitã del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) fondamenti di informatica; 2) calcolatori elettronici.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 10 giugno 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra presentare ad Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, ad recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore dell'informazione.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone