Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 giugno 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Arigoni Alexandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Arigoni Alexandra, nata il 1° agosto 1974 a Neuilly-sur-Seine (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere - ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo - il riconoscimento del proprio titolo professionale di «avocat» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Rilevato che la richiedente e' in possesso del diplome de maitrise en droit prive' carrieres judiciaires conseguito presso l'Universite' Paris XI nell'anno 1997, del «Diplome d'Etudes Approfondies (D.E.A.)» conseguito presso l'Universite' Pantheon-Assas Paris II nell'anno 1998 e del «Certificat d'Aptitude a' la Profession d'Avocat (C.A.P.A.)» rilasciato dall'«Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux de la Court d'Appel de Paris» in data 14 dicembre 2001; Visto che la sig.ra Arigoni risulta iscritta allo «Stage du Barreau de Paris» dal 4 dicembre 2002; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 25 marzo 2003; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Arigoni Alexandra, nata il 1° agosto 1974 a Neuilly-sur-Seine (Francia), cittadina francese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo; 4) diritto costituzionale; 5) diritto processuale civile; 6) diritto processuale penale; 7) ordinamento e deontologia forensi. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 10 giugno 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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