Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 aprile 2003 |
Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; Visto l'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visti il C.C.N.L. 1° luglio 1996 relativo ai lavoratori dipendenti del settore artigiano, metalmeccanico e installazione di impianti e il C.C.N.L. 1° gennaio 1999 relativo ai dipendenti del settore commercio; Attesa la necessita' di individuare i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore in caso di temporanea assenza od impedimento di questi, nonche' le modalita' per effettuare la predetta sostituzione; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata espresso nella seduta del 27 marzo 2003; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso puo' essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, da: a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; ovvero b) persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attivita' di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali: i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio). 2. Al fine della nomina di uno o piu' sostituti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di revisione propone istanza alla Provincia, indicando il requisito, fra quelli previsti al comma 1, posseduto dal sostituto. Le generalita' del sostituto sono comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di seguito denominato Ufficio della motorizzazione. 3. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attivita' di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia ed all'Ufficio della motorizzazione. Roma, 30 aprile 2003 Il Ministro: Lunardi |
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