Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 138
Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di ricerca ed amministrative;
c) promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
g) valutare i risultati della ricerca.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa:
«Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere».
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, concerne: «Delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici».
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296,
concerne: «Istituzione dell'Istituto nazionale di
astrofisica - INAF, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
concerne: «Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».



 
Art. 2.
Finalita' e natura dell'ente
1. L'I.N.A.F. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
2. L'I.N.A.F. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalita' di cui all'articolo 22, i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche:
a) istituto di radioastronomia;
b) istituto di astrofisica spaziale;
c) istituto di fisica dello spazio interplanetario.



Nota all'art. 2:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica».
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
veda la nota alle premesse.



 
Art. 3.
Attivita' dell'I.N.A.F.
1. L'I.N.A.F.:
a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero;
c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;
d) promuove la valorizzazione ai fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
e) svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca di competenza, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
f) promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione della ricerca nazionale ed internazionale nel settore di competenza, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
g) promuove la formazione e la crescita tecnicoprofessionale dei ricercatori italiani nel campo dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;
h) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
i) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella societa' mediante appropriate attivita' divulgative e museali;
l) svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati.
 
Art. 4.
Organi
1. Sono organi dell'I.N.A.F.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 5.
Principi di organizzazione
1. L'organizzazione dell'I.N.A.F. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore amministrativo e la rete scientifica costituita dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti.
 
Art. 6.
Presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
c) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, com-ma 1, lettera g);
d) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.



Nota all'art. 6:
- L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, cosi' recita:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e del l'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».



 
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
d) delibera i regolamenti dell'ente;
e) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;
g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti;
h) verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio e' composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in possesso di elevata professionalita' e qualificazione scientifica nel settore di attivita' dell'I.N.A.F.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 8.
Consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente.
Il consiglio scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
2. Il consiglio scientifico e' composto, oltre che dal presidente dell'I.N.A.F. che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.



Note all'art. 9:
- L'art. 2403 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
«Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili».



 
Art. 10.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
«E' istituito, presso il MURST, il comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto
da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di
ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base
di un programma annuale da esso approvato:
a) (omissis);
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione».



 
Art. 11.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo ha la responsabilita' della gestione amministrativa dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il direttore amministrativo:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
 
Art. 12.
Dipartimenti
1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un numero di dipartimenti non superiore a due ai fini della programmazione, del coordinamento e del controllo delle attivita' di ricerca svolte dagli osservatori e dagli istituti e per favorire lo sviluppo di grandi progetti strumentali a livello europeo e internazionale.
2. I dipartimenti:
a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali di attivita' complessiva del dipartimento e degli osservatori e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
b) affidano agli osservatori e agli istituti ad essi afferenti la realizzazione dei programmi e dei progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
c) coordinano le attivita' degli osservatori e degli istituti ad essi afferenti;
d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;
g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;
h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca e supportano i ricercatori nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta.
3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
4. L'incarico di direttore di dipartimento e' a tempo pieno ed e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di attivita' dell'I.N.A.F., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
 
Art. 13.
Osservatori e istituti
1. Gli osservatori e gli istituti sono le unita' organizzative, responsabili dell'attivita' di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente. Gli osservatori, gli istituti, le relative competenze e dislocazioni sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli osservatori e gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b). Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
3. Gli osservatori e gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale sulle attivita' di competenza ed i relativi aggiornamenti annuali;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati.
4. I direttori degli osservatori e degli istituti sono responsabili dell'attivita' degli stessi; sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.
5. I direttori degli osservatori e degli istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 14.
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di dipartimento, di direttore di osservatorio e di istituto, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.A.F.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore amministrativo, i direttori di dipartimento e i direttori degli osservatori e degli istituti, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei direttori di dipartimento e del direttore amministrativo sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
7. L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica):
«Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli
delle facolta' interessate, i professori ordinari,
straordinari ed associati possono essere autorizzati a
dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio
nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e
internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita,
con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita'
seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
applica nei loro confronti, per la partecipazione agli
organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo
1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici.
Art. 13. - Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con
altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario
e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della
carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
- L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, reca:
«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio».



 
Art. 15.
Piani di attivita'
1. L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attivita', formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001 e' il seguente:
«Art. 9. - 1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della
partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».



 
Art. 16.
Entrate dell'I.N.A.F.
1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:
a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how;
f) da ogni altra eventuale entrata.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.».



 
Art. 17.
Strumenti
1. L'I.N.A.F. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'universita', dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente.
 
Art. 18.
Regolamenti
1. L'I.N.A.F. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, raggruppando gli istituti e gli osservatori ad essi afferenti;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce gli istituti e gli osservatori, la loro dislocazione sul territorio, e la loro articolazione organizzativa;
d) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto e di osservatorio;
e) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
d) individua le modalita' per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
f) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita' in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168:
«Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche
nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si
danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro
finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di
cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori,
singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse
nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al
coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca
comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e
al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti
amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e
contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
esercita i controlli di legittimita' e di merito. I
controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di
merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata
di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le
norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il
regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di
ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le
procedure previste dalle rispettive normative ed e'
sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al
comma 4.».



 
Art. 19.
Personale
1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facolta' di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalita' definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto e' disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.
4. L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.A.F, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.



Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 40, comma 3, della legge 30 marzo
2001, n. 165, e' il seguente:
«3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate».



 
Art. 20.
Mobilita' con le universita'
1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti dell'I.N.A.F.
3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.A.F. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.



Nota all'art. 20:
- L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' recita:
«1. Al fine di garantire e favorire una piena
commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo',
con proprio decreto, autorizzare il professore
universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario,
ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua
domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata,
a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di
ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane,
estere e internazionali complessivamente per non piu' di
due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente
comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di
funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le
autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i
docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati
al rettore e al consiglio di facolta' con le modalita' di
cui al successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se
trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della
carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto
all'indennita' di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di
studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto
disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni
concernenti il collocamento a disposizione del Ministero
degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri
incarichi all'estero dei professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attivita' di
ricerca o di insegnamento e' utile anche per il
conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati
a svolgere attivita' scientifica nelle universita' dei
Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le
istituzioni internazionali di ricerca possono essere
soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu'
favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o
ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma
possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle
vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli
affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico
ed economico del periodo di attivita' all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il
proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con
l'Universita' o l'ente estero o internazionale.».



 
Art. 21.
Bilanci, relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'I.N.A.F. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.



Nota all'art. 21:
- L'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti» prevede:
«7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.».



 
Art. 22.
Norme transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo decadono il presidente ed il consiglio direttivo dell'I.N.A.F. ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo 14, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalita' dell'ente nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Il commissario, che puo' nominare due sub-commissari, cui delegare una parte delle sue funzioni, provvede, altresi', entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, definendo anche le modalita' per l'accorpamento nell'I.N.A.F degli istituti del C.N.R. di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli istituti di cui all'articolo 2, comma 3, proseguono nella loro attivita' come istituti del C.N.R. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli istituti predetti, nonche' il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, individuato dal C.N.R. d'intesa con l'I.N.A.F., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del C.N.R. effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'I.N.A.F., che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il suddetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico compresa la posizione previdenziale ed assicurativa, nonche' l'eventuale trattamento di fine rapporto.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Le dotazioni organiche dell'I.N.A.F. sono rideterminate ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1 e 2.
5. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 11, comma 4.



Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art.
6.
- Si riporta il testo dell'art. 34, commi 1 e 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 34. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad
esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma
1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in
atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori; b) dei processi di
trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3; c) di quanto previsto dal capo III
del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002».
- L'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 296, prevede:
«4. La carica di presidente e di componente del
consiglio direttivo e' incompatibile con la carica di
direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendente
pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori
universitari, il presidente puo' essere collocato fuori
ruolo; se ricercatore o professore universitario, e'
collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382».



 
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Tabella n. 1
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (I.N.A.F.)
PIANTA ORGANICA

-------------------------------------------------------------------- PERSONALE DI RICERCA DOTAZIONE ORGANICA -------------------------------------------------------------------- Astronomi ordinari 44 Astronomi associati 95 Ricercatori Astronomi 249

TOTALE 388 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- PERSONALE TECNICO DOTAZIONE ORGANICA
AMMINISTRATIVO -------------------------------------------------------------------- Dirigenti 4 Categoria E.P. 45 Categoria D 160 Categoria C 221 Categoria B 96

TOTALE 526 --------------------------------------------------------------------
 
Tabella n. 2

PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI DEL C.N.R.
DI ASTROFISICA SPAZIALE RADIOASTRONOMIA E FISICA
DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

--------------------------------------------------------------------
PROFILO LIVELLO DOTAZIONE
ORGANICA -------------------------------------------------------------------- Dirigente di ricerca I 43 I Ricercatore II 25 Ricercatore III 106

Totale Ricercatori 174 --------------------------------------------------------------------

Dirigente Tecnologo I 1 I Tecnologo II 8 Tecnologo III 5

Totale Tecnologi 14 --------------------------------------------------------------------

Funzionario di IV 12 Amministrazione

Totale Funzionari di Amministrazione 12 --------------------------------------------------------------------

IV 13 C.T.E.R. V 37
VI 25

Totale C.T.E.R. 75 --------------------------------------------------------------------

Collaboratore di V 2 Amministrazione VI 2
VII 4

Totale Collaboratori di Amministrazione 8 --------------------------------------------------------------------

VI 14 Operatore Tecnico VII 5
VIII 18

Totale Operatori Tecnici 37 --------------------------------------------------------------------

Operatore di Amministrazione VIII 3
IX 1

Totale Operatore di Amministrazione 4 --------------------------------------------------------------------

VIII 1 Ausiliario Tecnico IX 2

Totale Ausiliari Tecnici 3 --------------------------------------------------------------------

TOTALE 327 --------------------------------------------------------------------
 
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