Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 aprile 2003, n. 139
Regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire le attivita' di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 221/2003, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. n. 1075.1U/L dell'11 marzo 2003);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Prima prova scritta
1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'.
2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento puo' essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;
c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.
3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;
b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.
4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
d'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore), come modificato dalIart. 1, comma
22, della legge 16 giugno 1998, n. 191:
«Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame
di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La
prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza
della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creativita'; la
seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede
verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare,
verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a
quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di
problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo
di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da
consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza
di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova
scritta sono inviati dal Ministero della pubblica
istruzione; il testo della terza prova scritta e'
predisposto dalla commissione d'esame con modalita'
predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta
sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione
nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza
prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la
commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime
due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento
delle medesime.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso.
4. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di
insegnamento.
5. Comma abrogato dall'art. 1, comma 22, della legge
16 giugno 1998, n. 191. Peraltro, sullo stesso oggetto del
comma abrogato, il citato art. 1, comma 22 della legge n.
191/1998, ha introdotto, nell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, il seguente comma: "20/bis. Con la stessa
legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta
stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di
certificazione di una quarta prova scritta di lingua
francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste
dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i
criteri di valutazione delle prove di esame sono stabiliti
nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa
con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5
dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
La regione ha successivamente disciplinato la materia
con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. E' stato,
infine, emanato il decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1999, n. 13 che regolamenta le modalita' ed i
criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella Valle d'Aosta.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per
la valutazione delle prove scritte e di 35 per la
valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far
valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il
punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di
60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della
commissione d'esame almeno due giorni prima della data
fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio massimo di 100, la commissione
d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un
credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono
disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.
104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per
cause specificamente individuate sono previste una sessione
suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari
modalita' di svolgimento degli stessi».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
(Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre
1997, n. 425):
«Art. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame
di Stato comprende tre prove scritte aventi le
caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio
volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacita'
acquisite dal candidato. La lingua d'esame e' la lingua
ufficiale di insegnamento.
2. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la
padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creativita'; essa
consiste nella produzione di uno scritto scelto dal
candidato tra piu' proposte di varie tipologie, ivi
comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di
cui all'art. 5, comma 1.
3. La seconda prova scritta e' intesa ad accertare le
conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una
delle materie caratterizzanti il corso di studio per le
quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle
sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di
scegliere tra piu' proposte.
4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e'
intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le
capacita' del candidato di utilizzare ed integrare
conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo
anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta,
grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi
pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le
predette modalita' di svolgimento della prova possono
essere adottate cumulativamente o alternativamente. La
prova e' strutturata in modo da consentire anche
l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se
comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della
lingua, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite
e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed
approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso
si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo
anno di corso.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque
punti per la valutazione delle prove scritte e di
trentacinque per la valutazione del colloquio. I
quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte
sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna
delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti
non puo' essere attribuito un punteggio inferiore,
rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato puo' far
valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per
superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte
e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo
dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due
giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio.
7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la
commissione d'esame puo' motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e
un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a
70 punti.
Art. 5 (Modalita' di invio, formazione e svolgimento
delle prove d'esame). - 1. I testi relativi alla prima e
alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della
pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi
o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi
massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei
testi puo' provvedersi in via telematica, previa adozione
degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La
materia oggetto della seconda prova scritta e' individuata
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro
la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le caratteristiche formali generali della terza
prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova
e' predisposto dalla commissione di esame. La relativa
formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e
didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine,
i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la
commissione di esame un apposito documento che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del
percorso formativo, nonche' i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso e'
immediatamente affisso all'albo dell'Istituto ed e'
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia
interesse puo' estrarne copia.
3. La commissione entro il giorno successivo a quello
di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente
la struttura della terza prova scritta in coerenza con
quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La
mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta
prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel
predetto documento, predispone collegialmente il testo
della terza prova scritta tenendo conto delle proposte
avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle
singole proposte e per la predisposizione collegiale della
prova, la commissione puo' avvalersi dell'archivio
nazionale permanente di cui all'art. 14.
4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che
attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via
sperimentale, e' integrato con le relazioni dei docenti dei
gruppi in cui eventualmente si e' scomposta la classe o dei
docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni
provenienti da piu' classi.
5. Le scuole che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59 individuano le modalita' di
predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio
regolamento.
6. Qualora i testi relativi alle prime due prove
scritte non giungano tempestivamente, il presidente della
commissione esaminatrice ne informa il Ministero della
pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi
richiesti. In caso di particolari difficolta' o disguidi,
ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per
l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a
formulare i testi delle prime due prove di esame con le
modalita' stabilite col decreto di cui al comma 1.
7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la
presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche
in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo
conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti
proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli
argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di
un testo, di un documento, di un progetto o di altra
indicazione di cui il candidato individua le componenti
culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve
essere assicurata la possibilita' di discutere gli
elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle
correzioni delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio operando per aree disciplinari definite dal
Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto,
ferma restando la responsabilita' collegiale delle
commissioni.
9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la
formulazione di una proposta di punteggio relativa alle
prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti
piu' di due punteggi, e non sia stata raggiunta la
maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del
presidente a partire dal punteggio piu' alto, a scendere.
Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,
il presidente attribuisce al candidato il punteggio
risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel
verbale. Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte
dei singoli componenti».
- Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la
procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1998, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione
delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il
Ministro della pubblica istruzione determina annualmente,
con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli
scrutini ed esami stessi».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2.
Seconda prova scritta
1. La seconda prova scritta, che puo' essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di scegliere tra piu' proposte. La suddetta materia e' individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.
 
Art. 3.
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte
nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali
1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficolta' o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente piu' proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 aprile 2003
Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 384
 
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