Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 maggio 2003
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della societa' Synthesis S.p.a., sede di Massa Carrara. (Decreto n. 32380).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;
Visti i decreti direttoriali del 28 febbraio 2001 con i quali e' stato concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Synthesis S.p.a., il trattamento di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per concordato preventivo, per il periodo dal 5 novembre 1999 al 1° agosto 2000 e per fallimento per il periodo dal 2 agosto 2000 al 4 novembre 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 29640 datato 1° marzo 2001, di accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 e il decreto direttoriale n. 29643 del 1° marzo 2001, di concessione del trattamento di cui al sopracitato art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativamente al periodo 5 novembre 2000-4 maggio 2001;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 6 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla societa' Synthesis S.p.a., con sede e stabilimento in Massa Carrara;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto n. 31033 del 10 maggio 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 152, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa' Synthesis S.p.a., ai sensi del citato art. 52, comma 46 della legge n. 448/2001;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro 2, foglio n. 331, con il quale si e' stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori gia' beneficiari fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della societa' Synthesis S.p.a., tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento ai sensi del sopra richiamato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, per il periodo 1° gennaio 2003/31 dicembre 2003;
Visto il verbale d'accordo, stipulato in data 23 gennaio 2003, nel quale le parti hanno concordato di richiedere la proroga del trattamento in questione, al fine di consentire il reimpiego dei dipendenti della societa' fallita Synthesis S.p.a. in una nuova iniziativa imprenditoriale che ha gia' avuto l'approvazione delle organizzazioni sindacali locali;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, onde consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 90 dipendenti dalla societa' Synthesis S.p.a. (fallita il 2 agosto 2000) - Sede legale di Massa Carrara (Massa), unita' di Massa Carrara (Massa), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
La misura del trattamento del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'Istituto nazionale della previdenza sociale tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2003
Il direttore generale: Mancini
 
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