Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 maggio 2003
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della societa' Isotta Fraschini S.p.a., unita' di S. Ferdinando. (Decreto n. 32385).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 7 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della progranimazione economica, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla societa' Isotta Fraschini S.p.a, con sede e stabilimento in S. Ferdinando (Reggio Calabria);
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto n. 31059 del 24 maggio 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 309, con il quale stato prorogato, ai sensi del predetto art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla citata societa' Isotta Fraschini, fino al 31 dicembre 2002;
Visto l'art. 41, comma l, della legge 27 gennaio 2002, n. 289, che prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econoniia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e' stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori gia' beneficiari, fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattanienti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il verbale di esame congiunto, stipulato tra le parti interessate presso l'Assessorato al lavoro della regione Calabria in data 24 febbraio 2003, nel quale si e' concordato di richiedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa', ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, alla luce delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati al beneficio, indicate nel corso della riunione tenutasi, in data 19 dicembre 2002, presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sviluppo delle economie territoriali;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della societa' Isotta Fraschini, tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento CIGS, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di 227 lavoratori dipendenti;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, onde consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di duecentoventisette dipendenti dalla societa' Isotta Fraschini S.p.a., fallita il 21 luglio 1999, sede legale in San Ferdinando (Reggio Calabria), unita' di S. Ferdinando, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbiica italiana.
Roma, 23 maggio 2003
Il direttore generale: Mancini
 
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