Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Accordo successivo ai sensi dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica da destinarsi all'estero. |
|
|
Il giorno 6 giugno 2003 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione definitiva dell'accordo successivo ai sensi dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica da destinarsi all'estero tra: l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), e per i rappresentanti sindacali: confederazioni: CGIL (firmato) - CISL (firmato) - CONFSAL (firmato) - CIDA (firmato); organizzazioni sindacali: CGIL/SNS (firmato) - CISL/Scuola (firmato) - CONFSAL/SNALS (firmato) - CIDA/ANP (firmato). Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato accordo. SEQUENZA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI ALL'ESTERO Art. 1. Campo di applicazione della sequenza contrattuale La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 del personale dell'area V, riguarda i dirigenti scolastici che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all'estero. |
| Art. 2. La funzione dei dirigente scolastico all'estero 1. Il dirigente, assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica, svolge i compiti previsti nel contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002, nello specifico quadro ordinamentale che attualmente regola le scuole italiane all'estero, in coerenza con i principi dell'autonomia. 2. Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni, con riferimento alle iniziative scolastiche e al personale della scuola presente nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole internazionali, scuole straniere etc. etc.), avendo presenti gli obiettivi indicati dall'autorita' consolare. In tale contesto, predispone il piano complessivo dell'offerta formativa a livello circoscrizionale, con l'apporto dei soggetti che vi concorrono; promuove e coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura italiana col supporto delle istituzioni scolastiche. Ancora promuove e coordina le opportune iniziative per il conseguimento degli obiettivi, in presenza di accordi in materia scolastica o di progetti di diffusione della lingua e cultura italiana all'estero, che prevedano l'integrazione dei corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali. |
| Art. 3. Destinazione del dirigenti scolastici all'estero 1. Il Ministero degli affari esteri - attivate le relazioni sindacali di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro - provvede tempestivamente e comunque entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicizzare, con apposito avviso - anche telematico e che indichi altresi' i criteri di massima che saranno adottati nella valutazione dei curricula - i posti di dirigenza disponibili per l'anno scolastico successivo presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso gli uffici scolastici delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani. 2. Per l'anno scolastico 2002-2003 la pubblicazione dei posti disponibili avra' luogo entro dieci giorni dalla firma definitiva del presente accordo. Entro i successivi quindici giorni i dirigenti che aspirino ai predetti posti potranno presentare dichiarazione di disponibilita', corredata di dettagliato curriculum e con l'indicazione delle lingue straniere conosciute, al Ministero degli affari esteri, al fine di ricoprire le funzioni presso le sedi appartenenti alle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola. 3. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, vagliate le domande e i relativi curricula, convochera' i dirigenti, le cui note professionali corrispondano ai criteri di valutazione adottati, per un colloquio finalizzato ad una verifica dell'adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneita' relativa al servizio all'estero, che garantisca lo svolgimento dell'incarico in uno specifico contesto educativo e plurilingue. 4. In caso di valutazione favorevole, il Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale conferira' ai candidati prescelti, attraverso la stipula di un atto bilaterale di natura privatistica, secondo quanto previsto dall'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro per la dirigenza scolastica, un incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali. Per i dirigenti in servizio all'estero dal 1° settembre 2000 in poi verra' adottato un atto bilaterale di natura ricognitiva. 5. Per i dirigenti che ottengano dal Consiglio superiore delle scuole europee la nomina ad un posto di direttore di scuola europea, si provvedera', qualora si renda necessario, alla stipula di un nuovo atto bilaterale, di natura privatistica, per l'espletamento dell'incarico dirigenziale in uno dei posti disponibili che, considerato quanto previsto dallo statuto delle predette scuole, avra', eccezionalmente, la durata di nove anni. |
| Art. 4. Sedi di destinazione all'estero 1. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi: a) settore formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado); b) settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e II grado, o scuola secondaria di I e II grado). I dirigenti gia' in servizio in Italia al momento della stipula del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dell'uno o dell'altro settore formativo all'estero. |
| Art. 5. Raccordo con le normative contrattuali nazionali e relazioni sindacali 1. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002, con particolare riferimento agli articoli 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca dell'incarico dirigenziale), 26 (incarichi aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed arbitrato, la cui sede di riferimento e' la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale presso il MAE), 36 (responsabilita' civile e patrocinio legale), 37 (struttura della retribuzione), 42 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), 43 (retribuzione di posizione), 44 (retribuzione di risultato). 2. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai sessanta giorni, il personale dirigente in servizio all'estero e' restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi quarantacinque giorni; l'assegno stesso non e' corrisposto per i restanti quindici giorni. 3. Relativamente a ferie e festivita' si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica l'art. 19 (fruizione dei permessi) dell'accordo 24 febbario 2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro 26 maggio 1999 del compatto scuola. Relativamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle norme sulla tutela e sostegno della maternita' e della paternita' al personale del presente accordo si applica l'art. 35 del decreto legislativo n. 62/1998, nonche' la vigente disciplina circa i congedi parentali. 4. Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa e' corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 43, comma 1, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica. Per l'attribuzione e la corresponsione della retribuzione di risultato, questa, in via transitoria, e' determinata sulla base dell'attribuzione media effettuata dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono altresi' all'erogazione della stessa, e sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di valutazione dei dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 prevede quali attribuzioni della Direzione generale scolastica regionale. La medesima Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale e' titolare delle relazioni sindacali che l'art. 7, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1° marzo 2002 colloca a livello della Direzione generale scolastica regionale. 5. Per l'anno scolastico 2001/2002, considerato che il contratto collettivo nazionale del lavoro e' stato sottoscritto in corso d'anno, con conseguente impossibilita' di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell'art. 27 del medesimo contratto collettivo nazionale del lavoro, la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di acclarata responsabilita' formalizzata in atti. 6. Per la definizione di specifici aspetti del servizio dei dirigenti legati alla prevista estensione e attuazione all'estero dell'autonomia scolastica (tra cui le funzioni di raccordo con le RR.DD e CC., alla luce delle nuove competenze previste dalla normativa vigente, e direzione degli uffici scolastici consolari) si rinvia alla contrattazione integrativa decentrata a livello di Ministero degli affari esteri. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero e' costituita da un delegato del Ministro degli esteri, che la presiede, da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli uffici interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di quella del MIUR. |
| Art. 6. Durata del servizio all'estero 1. A partire dall'anno scolastico 2002/2003 il personale destinatario del presente contratto puo' prestare servizio all'estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente gia' svolto con qualifica di preside o direttore didattico, fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto. |
| Art. 7. Disapplicazioni e mantenimento in vigore 1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di destinazione all'estero dei dirigenti scolastici che siano in contrasto con le norme del presente contratto. 2. Continua ad applicarsi il decreto legislativo n. 62/1998, anche per le parti non richiamate dal presente contratto. |
|
|
|