IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto dirigenziale datato 12 aprile 2002 con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, i titoli accademici professionali austriaci, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Vista l'istanza inviata dalla sig.ra Girardi Battisti, con cui richiede di rivalutare la precedente domanda di riconoscimento, alla luce di nuova documentazione prodotta attestante il possesso di esperienza professionale pluriennale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003; Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Visto che l'esperienza professionale documentata, svolta nei settori in cui la richiedente presentava lacune formative, e' stata maturata in Italia in tempi in cui la professione non era ancora regolamentata, non rilevando il lungo tempo trascorso dato che in quei settori non si sono verificati cambiamenti sostanziali; Ritenuto, pertanto che per i motivi sopra descritti, non appare piu' necessario applicare le misure compensative disposte con il precedente decreto; Decreta: Alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e degli psicoterapeuti e per l'esercizio di dette professioni in Italia. Roma, 10 giugno 2003 Il direttore generale: Mele |