IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. De Lorenzo Ennio, nato a Villa del Nevoso (Fiume) il 5 settembre 1939, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale tedesco «Diplom-Ingenieur (FH)» in «Elektrotechnik» conseguito il 14 febbraio 1974 presso la «Fachhochschule» di Monaco, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che ha dimostrato di aver maturato ampia esperienza professionale nel settore per cui chiede il riconoscimento; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato; Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Decreta: Al sig. De Lorenzo Ennio, nato a Villa del Nevoso (Fiume) il 5 settembre 1939, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 10 giugno 2003 Il direttore generale: Mele |