Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 marzo 2003
Determinazione del criterio per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del fondo istituito dall'art. 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174, concernente la sterilizzazione degli animali di affezione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo»;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 174, ed in particolare l'art. 4, che autorizza la spesa di Euro 750.000 per l'anno 2002 per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazione degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione del finanziamento destinato alla sterilizzazione degli animali d'affezione utilizzando le segnalazioni fornite dalle regioni per la ripartizione del finanziamento della legge n. 281 del 1991, dalle quali si evidenzia che il fenomeno del randagismo degli animali d'affezione e' presente in tutto il territorio nazionale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 nella seduta del 6 febbraio 2003;
Decreta:
Art. 1.
I criteri per la ripartizione della disponibilita' del fondo, istituito dall'art. 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174, sono i seguenti:
a) per ogni animale d'affezione vagante nel territorio o mantenuto rinchiuso nel canile sanitario o nel canile rifgio sara' corrisposta alla regione, cui compete la segnalazione del dato complessivo, una quota in euro corrispondente alla ripartizione del fondo di finanziamento diviso per il numero complessivo nazionale degli animali d'affezione vaganti nel territorio o mantenuti all'interno dei canili sanitari o canali rifugio;
b) ai fini della ripartizione di cui al punto a) una quota in euro corrisponde ad un cane o a tre gatti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 138
 
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