Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 aprile 2003
Rilevazione dei ricavi e costi degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute 8 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002, contenente lo «Schema di bilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, riguardante modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
Visto l'art. 118 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, con particolare riferimento alle attivita' di informazione relative al sistema informativo sanitario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 dicembre 2000, riguardante l'approvazione del programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003;
Constatata la necessita' di adeguare ed integrare, anche per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria;
Decreta:
Art.1. Modelli di rilevazione delle attivita' economiche degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico(IRCCS) di diritto pubblico

1. Per l'acquisizione al sistema dei dati economici a partire dall'anno 2003 i presidi degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni richieste con i modelli sottoelencati e riportati in allegato 1:
CE - Modello di rilevazione del conto economico - (rilevazione a preventivo, trimestrale e a consuntivo);
SP - Modello di rilevazione dello stato patrimoniale - (rilevazione a consuntivo).
 
Art. 2.
Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli

1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi. Per la rilevazione trimestrale i dati dei trimestri successivi al primo devono ricomprendere i dati relativi ai trimestri precedenti.
2. I modelli economici devono essere sottoscritti dal responsabile dell'area economico-finanziaria del presidio dell'Istituto.
 
Art. 3.
Modalita' di trasmissione dei modelli economici

1. I modelli CE, rilevazione a preventivo, devono essere inviati entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento;
2. I modelli CE rilevazione trimestrale devono essere inviati, per ciascun trimestre, con le seguenti scadenze:
per il primo trimestre entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
per il secondo trimestre entro il 31 luglio dell'anno di riferimento;
per il terzo trimestre entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
per il quarto trimestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. I modelli CE, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. I modelli SP, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, i presidi degli Istituti di ricerca a e cura carattere scientifico di diritto pubblico inviano i dati utilizzando la rete telematica del Sistema informativo sanitario. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono concordare con il Ministero della salute modalita' diverse di trasmissione dei dati.
 
Art. 4.
Ritardi ed inadempienze al Sistema informativo sanitario

1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2003

Il Ministro: Sirchia
 
----> Vedere Allegati da pag. 7 a pag. 68 del S.O. <----
 
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