Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 27 maggio 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Vista il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Viste le delibere del senato accademico del 6 e 20 maggio 2003;
Vista la nota del 22 maggio 2003, prot. 1916, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:
E' emanata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo:
all'art. 12, comma 4, si aggiunge:
«a-bis) il pro rettore vicario senza voto deliberativo»;
all'art. 12, comma 4, si aggiunge:
«a-ter) il pro rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del rettore, presiede le sedute del senato accademico con voto deliberativo»;
all'art. 13, comma 3, si aggiunge:
«a-bis) il pro rettore vicario senza voto deliberativo»;
all'art. 13, comma 3, si aggiunge:
«a-ter) il pro rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del rettore, presiede le sedute del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo».
Art. 23.
Giunta di dipartimento
L'art. 23, comma 2, viene sostituito dal seguente:
«2. La giunta e' composta da almeno tre professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo e due ricercatori, oltre che dal direttore e dal segretario amministrativo, quest'ultimo con voto deliberativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Se nel dipartimento i soggetti appartenenti a taluna delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a quella prevista per la composizione della giunta, quest'ultima non viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal consiglio di dipartimento. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.».
Dopo l'art. 25 si aggiungono:
«Art. 25-bis (Collegio dei direttori di dipartimento). - 1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo consultivo di proposta del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'universita', secondo le rispettive competenze, in ordine alla promozione, allo sviluppo ed all'organizzazione della ricerca, e delle strutture dipartimentali.
2. In particolare, esprime pareri:
a) sui criteri di ripartizione tra i dipartimenti delle risorse agli stessi assegnate e destinabili: personale tecnico amministrativo, finanziamenti per la ricerca, fondi di funzionamento, attrezzature;
b) sui criteri di assegnazione di borse e assegni comunque destinati alla ricerca.
3. Il collegio e' composto da tutti i direttori di dipartimento. Elegge al suo interno il coordinatore che dura in carica un biennio e si dota di un proprio regolamento.».
«Art. 25-ter (Consiglio degli studenti). - 1. E' istituito il "Consiglio degli studenti di Ateneo", organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.
2. Il consiglio degli studenti e' costituito con decreto del rettore e dura in carica due anni.
3. Il consiglio degli studenti e' organo propositivo e consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione sulle materie relative alla didattica e ai servizi agli studenti.
4. Il consiglio degli studenti esprime pareri sulle seguenti materie:
regolamento didattico di Ateneo;
determinazione delle tasse e dei contributi;
criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
criteri generali di organizzazione e di attribuzione dei finanziamenti alle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti;
piani di sviluppo dell'universita' e bilancio di previsione dell'universita'.
5. Il consiglio degli studenti designa i rappresentanti degli studenti negli organismi e nei centri di Ateneo ove previsto dai relativi regolamenti.
6. Elabora alla fine di ogni anno accademico una relazione sui servizi agli studenti da trasmettere al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione.
7. Esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
8. Il consiglio degli studenti di Ateneo e' composto da:
a) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico dell'universita';
b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'universita';
c) i rappresentanti degli studenti nel centro universitario sportivo;
d) i rappresentanti degli studenti universitari nel consiglio di amministrazione dell'ente regionale per il diritto allo studio;
e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna facolta' eletti con il sistema maggioritario dagli studenti della stessa facolta'. Gli eletti risultano essere membri del consiglio di facolta'. Ne consegue che i bandi per l'elezione degli studenti nei consigli di facolta' devono prevedere l'elezione di un numero di studenti pari a "N-2" (N e' uguale al numero degli studenti da eleggere nel consiglio di facolta)».
«Art. 31 (Struttura amministrativa dell'amministrazione centrale). - Cassato».
L'art. 32 - Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale, viene sostituito dal seguente:
«1. La struttura tecnico amministrativa e' definita dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo, tenendo conto del piano di impiego del personale e delle linee programmatiche dell'Ateneo;
2. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati dal direttore amministrativo;
3. Il direttore amministrativo nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2».
«Art. 36 (Dirigenti e dipendenza dei servizi delle unita' operative). - Cassato».
Palermo, 27 maggio 2003
Il rettore: Silvestri
 
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