IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000; Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto n. 31843 del 23 dicembre 2002, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 39, con il quale e' stata autorizzata la proroga del trattamento di mobilita', fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46 della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 51 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Fildaunia di Foggia; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia; Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e' stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori, gia' beneficiari fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 6, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista l'istanza di proroga dell'indennita' di mobilita', avanzata dall'assessore al lavoro e alla formazione professionale della Provincia di Foggia, ai sensi dell'art. 41 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei predetti lavoratori ex dipendenti dalla societa' Fildaunia di Foggia; Visto il verbale d'intesa del 22 gennaio 2003, stipulato presso la Provincia di Foggia, nel quale la stessa Amministrazione provinciale si e' impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita di nuove attivita' imprenditoriali, al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, anche attraverso idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore dei lavoratori in questione; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la proroga del trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo di 51 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Fildaunia di Foggia. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003 l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2003 Il direttore generale: Mancini |