Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 maggio 2003
Proroga del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale in favore di lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. (Decreto n. 32386).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;
Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 e l'art. 11, comma 2 della soprarichiamata legge n. 223/1991;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha stabilito, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, la proroga del trattamento di mobilita' di cui al citato art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e del trattamento speciale di disoccupazione di cui al citato art. 11, comma 2, della citata legge n. 22/1991;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la direttiva ministeriale n. 101318 del 6 marzo 2000, di interpretazione del citato art. 62, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera h) del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;
Vista la direttiva ministeriale n. 107250 del 15 dicembre 2000;
Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre, n. 388;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto n. 31034 del 10 maggio 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 153, di concessione della proroga, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale, in favore dei predetti lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, fino al 31 dicembre 2002;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvoiti in detti programmi, che ii Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e' stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori gia' beneficiari, fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il verbale di riunione svoltosi in Roma, presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione IX, in data 7 aprile 2003, tra le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL Sulcis Iglesiente e Enel Produzione, nel corso della quale e' emerso che Enel Produzione, nel nispetto degli impegni a suo tempo assunti, ha gia' in parte avviato le attivita' per la realizzazione di una nuova sezione termoelettrica della centrale del Sulcis, occupando una parte dei lavoratori, mentre i restanti lavoratori dovrebbero essere reimpiegati nel corso del 2003;
Ritenuto, pertanto, stante la sussistenza di iniziative finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori interessati, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un massimo di 139 lavoratori, individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, sulla base dell'elenco nominativo allegato al citato verbale di riunione del 7 aprile 2003;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' concessa la proroga del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 139 unita', individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis.
Per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2003
Il direttore generale: Mancini
 
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