Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 23 maggio 2003 |
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti dalla societa' Fosfotec S.r.l., unita' di Crotone. (Decreto n. 32383). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale; Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 1, comma 6, lettera e), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346; Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visti i decreti ministeriali: n. 27051 del 21 settembre 1999, n. 28189 del 20 aprile 2000, n. 29429 del 18 gennaio 2001 e il decreto interministeriale n. 30951 del 18 aprile 2002, con i quali e' stata autorizzata la concessione delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi delle sopraccitate normative, per il complessivo periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Fosfotec S.r.l.; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge anche in deroga alla disciplina vigente in materia; Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e' stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori gia' beneficiari, fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'accordo stipulato in data 15 gennaio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le organizzazioni sindacali e la societa' Fosfotec S.r.l., nel quale e' stato concordato l'ulteriore ricorso alla CIGS, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, al fine di agevolare il processo di gestione delle eccedenze attraverso le possibilita' di rioccupazione nelle iniziative promosse dal consorzio «Crotone sviluppo»; Vista l'istanza della societa' Fosfotec S.r.l., tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un numero massimo di 22 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003; Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di ventidue lavoratori dipendenti dalla societa' Fosfotec S.r.l., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unita' in Crotone, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 dei 10 aprile 2003, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2003 Il direttore generale: Mancini |
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