Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 giugno 2003
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop. a r.l.» ad effettuare il controllo su denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ragusano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 13 giugno 2000, con il quale e' stato designato il «Consorzio di ricerca per filiera lattiero-casearia» quale autorita' pubblica incaricata di effettuare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Ragusano»;
Vista la comunicazione della Confcooperative - Unione provinciale di Ragusa, datata 2 maggio 2003 con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano», l'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop. a r.l.» con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, in sostituzione del «Consorzio di ricerca per filiera lattiero-casearia»;
Considerato che l'organismo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop. a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop. a r. l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Ragusano» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 14 maggio 2003, protocollo numero 62706 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo privato denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop. a r.l.» con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato ad espletare le finzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Ragusano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalita' soc. coop. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalita' Soc. Coop. a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ragusano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalita' Soc. Coop. a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Ragusano» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del 22 giugno 2003.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalita' Soc. Coop. a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
Il Consorzio di ricerca per filiera lattiero-casearia cessera' la sua attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» il giorno 21 giugno 2003, data di scadenza dell'autorizzazione di cui al decreto ministeriale del 13 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 2000.
Il Consorzio di ricerca per filiera lattiero-casearia di cui al precedente comma, alla scadenza dell'autorizzazione triennale, trasmettera' con immediatezza gli elenchi dei produttori di latte, dei caseificatori e degli stagionatori e ogni altra documentazione inerente il controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalita' Soc. Coop. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Ragusano» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalita' Soc. Coop. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Ragusano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Ragusano».
 
Art. 9.
L'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qalita' Soc. Coop. a r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Ragusano», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999.
Roma, 6 giugno 2003
Il direttore generale: Abate
 
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