Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2003 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 5 giugno 2003
Definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (di seguito decreto), secondo cui i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
Considerato che, ai sensi del decreto, si considerano sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 1, (di seguito sistemi di pagamento) i sistemi BI-REL e BI-COMP gestiti dalla Banca d'Italia; che attualmente i predetti sistemi sono gli unici sistemi italiani di pagamento designati;
Considerato l'atto di indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2001 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET);
Determina:
1. I sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli.
2. In particolare gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento con modalita' che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione ed in conformita' ai seguenti criteri:
nel sistema di regolamento su base lorda BI-REL, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento siano certi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per l'ordinante;
nel sistema di regolamento su base netta BI-COMP, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui si completa l'acquisizione degli ordini di trasferimento o delle posizioni bilaterali dei partecipanti relative ai sottosistemi in cui la Compensazione giornaliera dei recapiti si articola;
per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati ai sensi della Direttiva 98/26 CE, tale momento deve coincidere con quello di immissione nel sistema di provenienza.
Roma, 5 giugno 2003
Il Governatore: Fazio
 
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