Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2003 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 5 giugno 2003 |
Definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia. |
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IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (di seguito decreto), secondo cui i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385; Considerato che, ai sensi del decreto, si considerano sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 1, (di seguito sistemi di pagamento) i sistemi BI-REL e BI-COMP gestiti dalla Banca d'Italia; che attualmente i predetti sistemi sono gli unici sistemi italiani di pagamento designati; Considerato l'atto di indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2001 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET); Determina: 1. I sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli. 2. In particolare gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento con modalita' che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione ed in conformita' ai seguenti criteri: nel sistema di regolamento su base lorda BI-REL, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento siano certi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per l'ordinante; nel sistema di regolamento su base netta BI-COMP, tale momento non deve essere anteriore a quello in cui si completa l'acquisizione degli ordini di trasferimento o delle posizioni bilaterali dei partecipanti relative ai sottosistemi in cui la Compensazione giornaliera dei recapiti si articola; per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati ai sensi della Direttiva 98/26 CE, tale momento deve coincidere con quello di immissione nel sistema di provenienza. Roma, 5 giugno 2003 Il Governatore: Fazio |
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