Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 giugno 2003
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 13 maggio 2003, recante il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, ed in particolare l'art. 13 relativo al termine di presentazione delle domande di ammissione al contributo per l'anno 2003;
Tenuto conto che il termine posto a disposizione dei potenziali interessati per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di contributo appare oggi insufficiente e penalizzante;
Valutato altresi' che la concessione di un periodo ulteriore consentirebbe la presentazione di domande da parte di una platea piu' vasta di interessati e permetterebbe di evitare esclusioni di domande presentate con documentazione incompleta a causa del poco tempo disponibile;
Considerato che il semplice spostamento del termine di scadenza costituisce una misura tecnica di interesse generale;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di prorogare per l'anno in corso il termine del 30 giugno, stabilito dall'art. 13 del gia' citato decreto 13 maggio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Il termine per la presentazione delle domande di contributo, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n. 212, fissato dal decreto 13 maggio 2003 al 30 giugno 2003, e' prorogato al 31 luglio 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2003
Il Ministro: Marzano
 
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