Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 11 giugno 2003 |
Autorizzazione all'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila ad includere sanitari nell'equipe autorizzata ad espletare le attivita' di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui ai decreti ministeriali 9 ottobre 2000 e 31 ottobre 2001. |
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IL DIRIGENTE del Dipartimento della tutela della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII
Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 2000 e 31 ottobre 2001 con i quali l'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila, e' stata autorizzata ad espletare rispettivamente attivita' di trapianto di rene ed attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera dell'Aquila in data 6 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con i sopracitati decreti ministeriali; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila, e' autorizzata ad includere nell'equipe, responsabile delle attivita' di trapianto di rene, nonche' di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere di cui ai decreti ministeriali 9 ottobre 2000 e 31 ottobre 2001, il seguente sanitario: Iaria dott. Giuseppe dirigente medico di primo livello - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila. |
| Art. 2. L'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila, e' altresi' autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attivita' di trapianto di rene da cadavere di cui al citato decreto ministeriale 9 ottobre 2000 il seguente sanitario: Romano dott. Gianfranco dirigente medico di primo livello - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila. |
| Art. 3. Il presente decreto ha validita' fino a quando la Regione Abruzzo non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. |
| Art. 4. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 2003 Il dirigente: Sturvi |
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