Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2003 (vai al sommario)
LEGGE 20 giugno 2003, n. 141
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3927):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro (ad interim) degli affari esteri (Berlusconi) e
dal Ministro della salute (Sirchia) il 24 aprile 2003.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, in data 28 aprile 2003 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione l'8, 13, 14 e 15 maggio
2003.
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il
27 maggio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2282):
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanita), in
sede referente, in data 28 maggio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 29 maggio e 3 giugno 2003.
Esaminato dalla 12ª commissione il 3, 4 e 10 giugno
2003.
Esaminato in aula l'11 giugno 2003 e approvato il
17 giugno 2003.



Avvertenza:
Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
95 del 24 aprile 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6.



 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 2003, N. 89
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005"";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nel periodo fino al 31 luglio 2005 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attivita' libero-professionale intramuraria".
All'articolo 2:
al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'Istituto superiore di sanita' presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanita' presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate e la trasferibilita' sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti";
al comma 2, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilita' sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti ".
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "danneggiati da" sono inserite le seguenti: "sangue o" e le parole: "per gli anni 2004-2005" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2004-2005";
al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "anche sulla base delle conclusioni cui e' pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002"; il secondo periodo e' soppresso;
alla rubrica, le parole: "sangue infetto" sono sostituite dalle seguenti: "sangue o emoderivati infetti".
 
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