Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2003 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 12 maggio 2003
Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: Piano strategico reti idriche. (Ordinanza n. 350).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario Governativo;
Vista l'ordinanza del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale e' stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, ove nell'ambito dell'Area di intervento 3), finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati, e' prevista la realizzazione del piano strategico reti idriche, volto al recupero di consistenti quantita' di risorsa idrica, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti idriche;
Considerato che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di Euro 90.000.000,00;
Considerato che detto intervento si inquadra nell'ambito delle azioni dirette all'eliminazione delle consistenti perdite idriche, dovute all'inadeguatezza delle infrastrutture di distribuzione che determina la dispersione di considerevoli quantita' di risorsa idrica in un territorio caratterizzato da una scarsissima disponibilita' della risorsa medesima per il perdurare di una situazione di siccita';
Considerato che il medesimo e' coerente con le previsioni di intervento del piano d'ambito, approvato con ordinanza commissariale n. 321 del 30 settembre 2002, e specificatamente con il Progetto obiettivo n. 1: «Efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali»;
Considerato che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in attuazione della Misura 1.1. «Ciclo integrato dell'acqua», di cui all'Asse 1 del POR Sardegna 2000-2006 ha previsto l'intervento relativo a «Riqualificazione reti idriche urbane» ed ha proceduto all'espletamento di una procedura concorsuale, con «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1» pubblicato sul BURAS n. 22 del 29 luglio 2002, finalizzata all'erogazione di finanziamenti per un importo complessivo pari a Euro 57.122.720;
Considerato che la graduatoria definitiva con l'indicazione delle somme finanziate a favore dei comuni richiedenti e' stata approvata con determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002, n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;
Considerato che le risorse disponibili nella sopraindicata Misura 1.1. sono risultate complessivamente insufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario necessario per la completa realizzazione degli interventi proposti dalle amministrazioni comunali interessate;
Considerato che si rende opportuno finalizzare il finanziamento commissariale di cui alla presente ordinanza al conseguimento, da parte delle amministrazioni comunali predette, dei seguenti obiettivi prioritari nell'ottica dell'indispensabile superamento dell'emergenza idrica:
contribuire al miglioramento delle disponibilita' idriche in termini quantitativi; migliorare l'efficienza e l'economicita' della gestione delle reti acquedottistiche comunali;
conseguire il massimo recupero di risorse idriche mediante riqualificazione delle reti con l'adozione di opportuni sistemi gestionali e di controllo;
Ritenuto di dover dare attuazione alla sopracitata ordinanza commissariale n. 337/02 (Area 3: Piano strategico reti idriche) finanziando, nei limiti dei fondi da essa messi a disposizione, il completamento degli interventi delle amministrazioni comunali per i quali le stesse hanno a suo tempo presentato domanda a valere sul bando sopra citato (Misura 1.1. del POR), ma per i quali non e' stato possibile in tutto od in parte concedere il finanziamento di cui al bando stesso; 1 Ritenuto pertanto, di dover destinare il finanziamento in parola alle amministrazioni comunali che hanno partecipato al bando predetto;
Ritenuto inoltre, che il conseguimento del finanziamento commissariale integrativo potra' determinare i seguenti tre casi:
1) amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando citato della Misura 1.1. ma che non abbiano ancora attivato la procedura di affidamento dei lavori. In tal caso si dovra' procedere ad affidamento unico dei lavori comprensivo delle risorse della Misura 1.1. e delle risorse commissariali integrative;
2) amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando citato della Misura 1.1. ma che abbiano attivato la procedura di affidamento dei lavori. In tal caso le risorse commissariali integrative saranno dirette a finanziare la realizzazione di un lotto funzionale configurato in modo autonomo rispetto all'intero intervento e con proprio specifico ed autonomo quadro economico-finanziario che completi l'intervento stesso come proposto dalle amministrazioni comunali nella domanda di ammissione al bando di cui alla Misura 1.1. del POR;
3) amministrazioni comunali che pur avendo partecipato al bando della Misura 1.1. non abbiano ricevuto alcun finanziamento. In tal caso le risorse commissariali integrative dovranno essere finalizzate al finanziamento di un lotto funzionale;
In tutti i casi suddetti il finanziamento commissariale dovra' comunque essere rendicontato autonomamente;
Ritenuto altresi', di dover procedere al finanziamento in parola:
nel rispetto della graduatoria sopracitata (determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato dei lavori pubblici 3 dicembre 2002, n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002);
previa presentazione, con le modalita' di cui alla presente ordinanza, di apposita istanza da parte delle amministrazioni comunali predette e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti;
Considerato che i progetti di «Riqualificazione delle reti idriche urbane», che verranno finanziati integrativamente ai sensi della presente ordinanza dovranno nel loro complesso necessariamente prevedere tutte le seguenti azioni realizzative, gestionali e di controllo al fine di garantire il miglioramento continuo della gestione tecnico-amministrativa del servizio idrico integrato:
mappatura informatizzata della rete idrica;
distrettualizzazione della rete idrica;
sistema di acquisizione dati;
bilanci idrici per distretto;
valutazione delle perdite amministrative;
accelerazione dell'esecuzione dei lavori;
Ritenuto di dover attribuire alla presente ordinanza il valore di bando ai fini della presentazione delle domande, da parte delle amministrazioni comunali, per il conseguimento del finanziamento commissariale;
Ritenuto nella valutazione delle istanze che saranno presentate, a seguito della pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, di dover mantenere i raggruppamenti dei comuni per classi omogenee in coerenza con le modalita' di predisposizione della graduatoria di cui al sopracitato bando a valere sulla Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006;
Ritenuto infine di dover stabilire, per ciascuna classe di comuni, i seguenti limiti massimi ammissibili per il finanziamento commissariale:
Euro 400.000 per i comuni della 1ª classe;
Euro 800.000 per i comuni della 2ª classe;
Euro 1.600.000 per i comuni della 3ª classe.
Ordina:
Art. 1.
Accesso al finanziamento commissariale integrativo
dell'intervento finanziario di cui al bando
a valere sulla Misura 1.1. del POR.
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. I comuni, ricompresi nelle classi 1, 2, e 3 di cui alla graduatoria definitiva relativa al bando «Riqualificazione delle reti idriche urbane previa valutazione e quantificazione delle perdite», di cui alla Misura 1.1. dell'Asse I del POR Sardegna 2000-2006, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002, possono presentare istanza per l'inserimento, tra le opere commissariali per l'emergenza idrica, dei complessivi interventi da loro proposti a seguito del relativo bando e, per la parte di detti interventi non finanziata a valere sulla citata Misura 1.1., che venga configurata come coofinanziamento dell'opera gia' in parte finanziata oppure, in base alle indicazioni precedentemente richiamate, quale lotto funzionale autonomo e con uno specifico quadro economico-finanziario, i comuni stessi possono richiedere il finanziamento commissariale a valere sulle risorse di cui all'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002.
3. Tale finanziamento commissariale non potra' eccedere le seguenti misure:
Euro 400.000 per i comuni della 1ª classe;
Euro 800.000 per i comuni della 2ª classe;
Euro 1.600.000 per i comuni della 3ª classe.
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione dell'istanza
1 . I comuni di cui al precedente art. 1 dovranno presentare richiesta al commissario governativo, sul fac-simile n. 1 allegato alla presente ordinanza, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna dell'ordinanza medesima.
La richiesta dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante del comune.
2. La stessa dovra' contenere l'impegno:
2.a) per le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando della Misura 1.1., ma che non hanno ancora attivato la procedura di affidamento dei lavori, a prevedere un intervento unico da realizzarsi con i fondi della Misura 1.1., con i fondi comunali e con i richiesti fondi commissariali;
2.b) per le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando della Misura 1.1. e che hanno gia' attivato la procedura di affidamento dei lavori, a prevedere un lotto funzionale autonomo da realizzare con i fondi comunali e i richiesti fondi commissariali;
2.c) per le amministrazioni che, pur avendo partecipato al bando della Misura 1.1. non abbiano ottenuto alcun finanziamento, a prevedere un lotto funzionale da realizzare con i fondi comunali ed i richiesti fondi commissariali;
2.d) ad approvare il progetto esecutivo complessivo dei lavori e ad indire la gara per l'affidamento degli stessi entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al successivo art. 3 punto 1 della presente ordinanza. Il progetto esecutivo dovra' essere redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6;
2.e) a garantire il cofinanziamento comunale nella percentuale indicata nell'istanza di cui al bando della Misura 1.1 e nel rispetto delle stesse modalita' (art. 7, punto 1, 3° paragrafo del bando medesimo);
2.f) a rendicontare le spese sostenute, certificate da apposita dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell'ente, con le modalita' di cui al successivo art. 11.
3. Entro il termine di cui al precedente punto 2.d), l'amministrazione comunale deve trasmettere, all'ufficio del commissario governativo, pena la decadenza del finanziamento:
la deliberazione della giunta comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento complessivo [2.a)] o del lotto funzionale [2.b) e 2.c)] con specifico ed autonomo quadro economico progettuale;
copia del provvedimento di indizione della gara per l'appalto dell'intervento complessivo [2.a)], o del lotto funzionale [2.b) e 2.c)].
 
Art. 3.
Procedure di ammissione
1. L'elenco delle proposte ammissibili e l'importo del finanziamento commissariale concedibile, alle condizioni di cui alla presente ordinanza, sara' approvato con provvedimento del commissario governativo entro quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
2. Con provvedimento dell'ufficio del commissario governativo verra' disposto l'attribuzione del finanziamento integrativo alle amministrazioni comunali che avranno dimostrato di possedere i requisiti indicati nel precedente art. 2.
 
Art. 4.
Modalita' del finanziamento
1. Il finanziamento commissariale verra' messo a disposizione delle amministrazioni comunali di cui al precedente art. 3, comma 2, su apposita contabilita' speciale di tesoreria, presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, da aprirsi a titolarita' del rappresentante legale dell'ente, all'uopo nominato sub-commissario ai sensi e con le modalita' di cui al successivo art. 7.
2. Il finanziamento commissariale verra' riversato sulla predetta contabilita' speciale di Tesoreria come segue, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24:
70 per cento: contestualmente al provvedimento di affidamento di cui al precedente art. 3, comma 2;
30 per cento a saldo: entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o del collaudo per spese rendicontate nella misura del 70% dell'importo del finanziamento commissariale.
 
Art. 5.
Economie - Somme non spese
1. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta dell'opera cofinanziata dal commissario, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico e proporzionalmente, dalla voce IVA sui lavori.
I sub-commissari di cui al successivo art. 7 dovranno comunicare all'ufficio del commissario governativo, entro cinque giorni dalla conclusione della gara, il nuovo quadro economico rideterminato e dovranno conseguentemente provvedere alla restituzione delle economie, proporzionalmente alla quota di finanziamento gia' erogata, entro il termine perentorio di cinquanta giorni mediante il loro riversamento nella contabilita' speciale di Tesoreria n. 1690 intestata al presidente della regione - emergenza idrica.
2. L'aggiudicazione definitiva dei lavori dovra' intervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento commissariale. In caso contrario le amministrazioni comunali dovranno restituire i predetti finanziamenti entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1.
3. Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.
 
Art. 6.
Requisiti del progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo immediatamente cantierabile, approvato dall'amministrazione comunale, secondo i limiti d'importo previsti dal decreto del presidente della regione n. 53 del 30 aprile 2003, dovra' rispondere ai requisiti di cui al titolo III - capo II - Sezione quarta del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 - Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Nello stesso dovranno essere previste: Mappatura informatizzata della rete idrica.
La mappatura informatizzata dovra' basarsi su una ricognizione in campo della rete idrica allo scopo di integrare e aggiornare i dati gia' disponibili.
La conoscenza dello sviluppo piano-altimetrico della rete, delle sue caratteristiche tecniche (materiali, diametri, anno di posa, stato di conservazione) e la conoscenza dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature idrauliche in linea (saracinesche, sfiati) e degli impianti (serbatoi, stazioni di sollevamento), costituiscono gli elementi minimi indispensabili da informatizzare.
La mappatura dovra' essere predisposta per una sua successiva utilizzazione in ambiente G.I.S. Distrettualizzazione della rete idrica.
La distrettualizzazione della rete idrica e' prevista dalla normativa (decreto ministeriale n. 99 8 gennaio 1997) per una piu' semplice valutazione delle perdite sulla base di «bilanci idrici nelle reti e negli impianti».
I progetti di riqualificazione delle reti idriche di distribuzione dovranno essere improntati alla realizzazione di distretti e settori cosi' come previsto dal decreto.
Su ciascun distretto, in ingresso ed in uscita, si dovranno installare misuratori di portata fissi allo scopo di predisporre i bilanci idrici. In ciascun punto di misura e' auspicabile anche l'installazione di misuratori di pressione. Sistema di acquisizione dati.
Il progetto dovra' indicare la metodologia di acquisizione dei valori di portata in ingresso ed in uscita dai distretti.
E' auspicabile l'acquisizione dei dati attraverso la telemisura. Bilanci idrici per distretto.
Nei progetti dovra' essere indicata la metodologia che sara' utilizzata per la redazione dei bilanci idrici nell'ottica di valutare le perdite presenti nel distretto. In particolare si dovranno prevedere bilanci giornalieri e mensili, con particolare attenzione alle misure nelle ore notturne (01.00 - 04.00) per determinare il consumo minimo notturno quale indice di valutazione delle perdite nei distretti.
Il progetto dovra' inoltre riportare la modulistica del report annuale da inviare, per il tramite dell'assessorato ai lavori pubblici, all'osservatorio dei servizi idrici secondo quanto indicato dal decreto ministeriale n. 99 dell'8 gennaio 1997. Valutazione delle perdite amministrative.
Il progetto dovra' prevedere interventi gestionali e di controllo volti al recupero ed all'ampliamento dell'utenza, e piu' precisamente:
un regolamento che stabilisca:
a) la frequenza della lettura dei contatori e della relativa fatturazione all'utenza;
b) la frequenza delle ispezioni nei punti di consegna per monitorare il regolare allaccio delle utenze;
c) le procedure di intervento nel caso si rilevino malfunzionamenti dei contatori o irregolarita' negli allacci. Sara' cosi' possibile tenere sotto controllo i consumi, l'effettivo funzionamento dei contatori nonche' l'eventuale presenza di allacci abusivi;
un piano per la manutenzione, eventuale sostituzione e ampliamento dei contatori;
uno schema di relazione annuale sull'andamento dei consumi ed i volumi fatturati per monitorare e tenere sotto controllo eventuali andamenti anomali del consumo per utenza e/o abitante.
 
Art. 7.
Sub commissario - Poteri delegati - Approvazione del Progetto -
Pubblicita' - Appalto lavori - Espropriazioni - Risoluzione
controversie - Collaudo - Modalita' e deroghe
alla normativa vigente.
1. Gli interventi dei comuni di cui alla presente ordinanza, all'atto dell'affidamento di cui al precedente art. 3 sono ricompresi nel programma del commissario governativo per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna e sono dichiarati nella loro interezza, ivi compreso l'eventuale lotto funzionale a cofinanziamento commissariale, di assoluta urgenza ed agli stessi sono applicabili le disposizioni acceleratorie previste per gli interventi del programma commissariale stesso. Sub-commissario.
2. Il rappresentante legale dell'amministrazione comunale beneficiaria del finanziamento commissariale, all'atto dell'affidamento del finanziamento, e' nominato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, sub-commissario governativo per l'attuazione dell'intero intervento e per la gestione della contabilita' speciale.
3. Il sub-commissario per l'attuazione dell'intero intervento dovra' attenersi alle seguenti modalita' operative e potra' avvalersi delle facolta' di deroga normativa di seguito indicate. Approvazione progetti.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 24/87, le amministrazioni comunali sono autorizzate ad approvare il progetto esecutivo, anche in linea tecnica, previa acquisizione del parere del responsabile del procedimento., espresso ai sensi degli artt. 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Pubblicita' del bando di gara - Modalita'.
5. Ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per i lavori di importo pari o superiore a Euro 5.000.000, gli avvisi ed i bandi, oltre ad essere pubblicati all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, saranno inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi saranno altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul BURAS e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione regionale. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
Per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 ed inferiore a 5.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara oltre ad essere pubblicati all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul BURAS e, per estratto, su almeno due quotidiani a maggiore diffusione regionale.
Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati oltre che all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione puo' essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.
E' comunque facolta' della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicita', anche telematica.
Importo Lavori Modalità di pubblicazione

>= 5.000.000 Euro Albo pretorio della stazione appaltante
G.U.C.E.
G.U.R.I.
B.U.R.A.S.
2 quotidiani a diffusione nazionale
2 quotidiani a diffusione regionale

< 5.000.000 Euro Albo pretorio della stazione appaltante >= 1.000.000 Euro G.U.R.I.
B.U.R.A.S.
2 quotidiani a diffusione regionale

< 1.000.000 Euro Albo pretorio della stazione appaltante
>= 500.000 Euro 2 quotidiani a diffusione provinciale

< 500.000 Euro Albo pretorio della stazione appaltante

Riduzione dei termini di ricezione delle offerte.
6. In deroga all'art. 79, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per i pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore a 5.000.000 di Euro, il termine di ricezione delle offerte e' ridotto a quindici giorni a decorrere dall'ultima data di pubblicazione nelle diverse fonti di divulgazione. Per i pubblici incanti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di Euro si applica, ai sensi dall'art. 79, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il termine di ventidue giorni, come previsto a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee da almeno cinquantadue giorni l'avviso indicativo di cui all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, e sempreche' tale avviso indicativo contenga tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B della stessa Direttiva.
Importo Lavori Termini per la presentazione delle offerte

>= 5.000.000 Euro 22 giorni naturali e consecutivi

< 5.000.000 Euro 15 giorni naturali e consecutivi >= 1.000.000 Euro

< 1.000.000 Euro 15 giorni naturali e consecutivi
>= 500.000 Euro

< 500.000 Euro 15 giorni naturali e consecutivi

Esperimento in unica tornata di gara.
7. In deroga all'art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., i pubblici incanti possono essere esperiti in unica seduta di gara, procedendo successivamente alla verifica dei requisiti richiesti nel bando di gara solo per le imprese prima e seconda classificata ove le stesse risultino prive di attestazione di qualificazione SOA o ARA. Espropriazioni.
8. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 12 della legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 la comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilita' dovra' essere effettuata, in ogni caso, mediante la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio del comune in cui si realizzeranno i lavori. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione predetta.
I provvedimenti di autorizzazione ad introdursi, di occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, previsti dall'art. 23 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono emessi dal responsabile del Servizio comunale competente. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, si provvede ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32. Semplificazioni in corso di esecuzione.
9. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., tutte le varianti in corso d'opera, purche' rientranti nell'importo del progetto rideterminato a seguito dell'aggiudicazione, possono essere approvate dall'amministrazione appaltante, acquisito il parere del responsabile del procedimento. Accelerazione esecuzione lavori.
10. I capitolati speciali dovranno contenere specifiche disposizioni perche' i lavori vengano eseguiti in piu' turni giornalieri. Dovra' inoltre essere previsto un premio di accelerazione al verificarsi delle seguenti condizioni:
riduzione del termine per l'esecuzione dei lavori quale indicato nel capitolato speciale d'appalto che porti un beneficio economico espresso nel valore di calcolo della maggiore risorsa idrica acquisita o salvata da perdite nel periodo intercorrente tra la data di prevista anticipata conclusione dei lavori per effetto dell'accelerazione, e la data di conclusione dei lavori prevista dal Capitolato speciale di appalto;
riduzione dei tempi delle fasi di cantiere, riducendo contemporaneamente disagi e disfunzioni per la popolazione. Controversie tra amministrazione comunale appaltante e impresa esecutrice dei lavori.
11. In deroga a quanto prescritto dall'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, a prescindere dal loro importo, saranno valutate con le modalita' stabilite dallo stesso articolo.
In deroga all'art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i. la composizione del collegio arbitrale e' quella prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Collaudo.
12. In deroga a quanto prescritto dall'art. 28, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., per i lavori di importo fino 5.000.000 di Euro, l'amministrazione appaltante potra' sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori. Negli altri casi, il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna designera' il collaudatore ovvero la Commissione di collaudo.
Gli oneri conseguenti faranno carico alla voce spese generali del quadro economico dell'intervento. Consegna anticipata dell'opera.
13. In deroga a quanto previsto dall'art. 200, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, qualora la stazione appaltante abbia necessita' di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualita' sia stata prevista in contratto, puo' procedere alla presa in consegna anticipata delle opere realizzate con la sola condizione che siano state eseguite con esito positivo le prove previste dal capitolato speciale d'appalto.
Resta fermo che la presa in consegna anticipata, ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 200, non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'appaltatore.
 
Art. 8.
Crono-programma di attuazione

| |Entro quindici giorni dalla data
|Termine entro il quale devono |di pubblicazione della presente
|essere presentate le istanze per|ordinanza nel Bollettino 1°|il finanziamento commissariale |ufficiale della regione Sardegna ---------------------------------------------------------------------
|Termine entro il quale deve |Entro quindici giorni dalla
|essere approvato l'elenco delle |scadenza di cui al precedente 2°|proposte ammissibili |punto 1 ---------------------------------------------------------------------
|Termine entro il quale le |
|amministrazioni comunali incluse|
|nell'elenco degli interventi |
|ammissibili devono trasmettere |
|la deliberazione della giunta |
|comunale, con la quale viene |
|approvato il progetto esecutivo |
|dell'intervento, viene |
|confermata la misura del |
|cofinanziamento nella |
|percentuale indicata |
|nell'istanza di cui al bando |
|della Misura 1.1 e viene inviata|
|copia del provvedimento di |
|indizione della gara per |
|l'appalto dell'intervento |
|complessivo (art. 2, comma 2.a) |Entro trenta giorni dalla data di
|o del lotto funzionale (art. 2, |pubblicazione, nel bollettino
|commi 2.b e 2.c) del quale e' |ufficiale della regione Sardegna,
|stato richiesto il finanziamento|dell'elenco delle proposte 3°|commissariale |ammissibili ---------------------------------------------------------------------
| |Contestualmente al provvedimento
| |di affidamento di cui all'art. 3, 4°|Erogazione del 70% |comma 2
 
Art. 9.
Rendicontazione contabile e monitoraggio
1. Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali sulla contabilita' speciale di tesoreria, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilita' stessa, legale rappresentante dell'Ente, con le modalita' vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato.
2. Le amministrazioni comunali, con atti a firma del legale rappresentante dell'Ente, nella sua qualita' di Sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento commissariale, e per l'effetto, titolare della contabilita' speciale, presentera' alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari, per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilita', la rendicontazione semestrale della spesa con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario governativo.
3. Gli importi delle spese sostenute, per la cui ammissibilita' si applicano le norme di cui ai Regolamenti CE n. 1260/1999, 1685/2000 e 438/2001, dovranno essere rendicontati secondo le modalita' di cui al successivo punto 4.
4. Le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento commissariale, sia che si tratti di cofinanziamento del progetto generale che di eventuale lotto funzionale, sono obbligate a trasmettere all'ufficio del Commissario governativo apposite schede, su supporto cartaceo ed informatico, di cui all'allegato n. 3, opportunamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente (Sub-Commissario) e dal responsabile del procedimento, anche al fine di realizzare un costante monitoraggio finanziario (trimestrale), fisico (semestrale) e procedurale (annuale) basato sui dati qualitativamente affidabili.
 
Art. 10.
Assistenza tecnica
1 . Alle amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento commissariale verra' garantita, in ogni fase procedimentale, l'assistenza tecnica dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna che si avvarra', a tal fine, della societa' Hydrocontrol S.c.r.l. gia' operante quale Service esterno dell'ufficio stesso.
 
Art. 11.
Poteri sostitutivi
1. Il Commissario per l'emergenza idrica assegna, in caso di ritardo, inerzia o inadempimento, del rappresentante legale del Comune, nominato Sub-Commissario, un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario procede alla revoca del finanziamento Commissariale con conseguente automatica revoca della nomina del Sub-Commissario cui spetta l'immediato riversamento in restituzione, nella contabilita' speciale n. 1690, intestata al presidente della regione - Emergenza idrica, dei fondi commissariali messi a disposizione del comune.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 12 maggio 2003
Il Commissario governativo: Pili
 
----> Vedere modelli da pag. 43 a pag. 48 della G.U. <----
 
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