Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2003
Istituzione dell'Alta Commissione di studio avente il compito di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito l'Alta Commissione di studio avente il compito di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;
Considerato che il citato art. 3 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il quale viene definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche i rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue attivita';
Rilevato che, ai sensi del citato art. 3, per l'espletamento delle sue attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione;
Rilevato, altresi', che il medesimo art. 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione destinando, a tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica;
Ritenuta la necessita' di procedere alla costituzione dell'Alta Commissione, alla definizione della sua composizione e delle relative norme di funzionamento, alla determinazione della data di inizio dell'attivita';
Ritenuta a tal fine, l'opportunita' di prevedere che, in considerazione della complessita' delle problematiche e dei profili di carattere istituzionale affrontati nella sua attivita', l'Alta Commissione possa avvalersi della consulenza tecnico-scientifica ed istituzionale di appositi organismi di supporto per i necessari approfondimenti;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;
Viste le designazioni effettuate dalla predetta Conferenza unificata;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione e composizione dell'Alta Commissione
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' costituita l'Alta Commissione composta come segue:
prof. Giuseppe Vitaletti - Presidente;
prof. Luca Antonini - componente;
dott. Maurizio Leo - componente;
cons. Gianfranco Polillo - componente;
cons. Adriano Soi - componente;
cons. Giuseppe Troccoli - componente;
cons. Claudio Tucciarelli - componente;
dott. Francesco Tufarelli - componente;
dott. Aurelio Bertozzi - componente, in rappresentanza delle Regioni - designato dalla Conferenza unificata;
dott. Norberto Cau - componente, in rappresentanza delle Regioni - designato dalla Conferenza unificata;
dott. Gian Luca Galletti - componente, in rappresentanza degli enti locali - designato dalla Conferenza unificata;
dott. Gino Nunes - componente, in rappresentanza degli enti locali - designato dalla Conferenza unificata.
2. L'Alta Commissione si avvale, per i necessari approfondimenti in ordine ai profili scientifici ovvero istituzionali delle materie di competenza, della consulenza, rispettivamente, di un Comitato tecnico-scientifico e di un Comitato istituzionale.
3. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto dai seguenti esperti:
prof. Massimo Bordignon;
dott. Enrico Buglione di Monale;
prof. Carlo Buratti;
prof. Giuseppe Ferrari;
dott.ssa Luciana Frosio Roncalli;
dott. Antonio Giuncato;
prof. Franco Gallo;
avv. Corrado Grande;
prof. Mauro Mare';
pres. Aldo Pezzana;
prof. Federico Pica;
prof. Roberto Pignatone;
avv. Antonio Scino;
prof. Gennaro Terracciano;
avv. Francesco Valsecchi.
4. Il Comitato istituzionale e' composto: da un rappresentante della Corte dei conti; da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Banca d'Italia, ISTAT, Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo; Guardia di finanza; da quattro rappresentanti, dei quali due delle regioni e due degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata.
 
Art. 2.
Norme di funzionamento
1. L'Alta Commissione, su proposta del presidente, puo' costituire sottocommissioni per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte concernenti aspetti specifici delle materie di sua competenza.
2. Ove per la complessita' e la specificita' delle questioni da trattare risulti necessario acquisire dati informativi o contributi da soggetti aventi particolare esperienza nei settori della finanza pubblica e del sistema tributario, e' data facolta' al Presidente della Commissione di invitare, di volta in volta, a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione o delle sottocommissioni, oltre ai coordinatori ovvero ai componenti dei Comitati di cui all'art. 1, comma 2, esperti di riconosciuta competenza nei predetti settori.
3. Le attivita' del Comitato tecnico-scientifico sono coordinate da un esperto scelto a maggioranza dai componenti del Comitato stesso che a tal fine e' convocato, in prima seduta, dal presidente dell'Alta Commissione; le attivita' del Comitato istituzionale sono coordinate dal rappresentante della Corte dei conti.
4. L'Alta Commissione e i comitati possono stabilire, ciascuno per il rispettivo funzionamento interno, ulteriori regole.
5. Per l'espletamento delle proprie attivita' l'Alta Commissione e i comitati, questi ultimi secondo modalita' stabilite dalla medesima Alta Commissione, si avvalgono della struttura di supporto gia' operante presso la Commissione tecnica per la spesa pubblica alla data della sua soppressione.
6. Alla determinazione degli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai componenti dell'Alta Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 289 del 2002. La partecipazione ai Comitati di cui all'art. 1, comma 2, non comporta oneri a carico dello Stato.
7. L'attivita' dell'Alta Commissione ha inizio dalla data della sua costituzione ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2003
p. Il Presidente: Letta
 
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