Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 giugno 2003
Adozione delle iniziative relative alla bonifica delle aree adiacenti al Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», ai sensi dell'ordinanza 18 aprile 2002, n. 3283. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO DELEGATO
per la bonifica delle aree adiacenti
alla caserma Salvo D'Acquisto
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, recante ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con cui si e' constatata l'ineludibile esigenza di dare corso alle misure straordinarie ed urgenti necessarie per la preparazione e predisposizidne della struttura militare denominata Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», che ospitera' importanti incontri e manifestazioni che coinvolgeranno rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa, nonche' ritenuto come oltremodo necessaria ed urgente l'acquisizione della piena disponibilita' delle aree adiacenti al Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» sito in via di Tor di Quinto su cui insistono alcuni centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza comporta l'insorgenza di gravissime situazioni di rischio, rendendo impossibile il controllo in termini di sicurezza dei luoghi di svolgimento delle manifestazioni, ed incidendo negativamente, in termini di particolare gravita', su fondamentali interessi pubblici sotto i profili ambientale, igienico e di sicurezza rispetto alla situazione di eccezionale affluenza che si verifichera' in occasione dello svolgimento degli incontri e delle manifestazioni;
Considerato che l'art. 1 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, prevede la possibilita' per il commissario delegato di provvedere alla requisizione, in uso temporaneo sino alla data di scadenza della dichiarazione di «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, ovvero sino ad altra data coerente con le esigenze di tutela di cui al testo unico di pubblica sicurezza, delle aree attualmente utilizzate dai centri di autodemolizione e rottamazione, al compimento di interventi finalizzati alla loro dislocazione ed alla ricollocazione dei materiali ivi esistenti presso aree gia' precedentemente individuate;
Considerato che il comune di Roma ha rappresentato che le aree gia' individuate per i suddetti centri di autodemolizione e rottamazione sono tuttavia oggetto di un contenzioso ancora pendente, nel corso del quale e' stata concessa la sospensione dei provvedimenti impugnati e che, pertanto, dette aree non sono allo stato disponibili per l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283;
Vista la riunione svolta presso lo S.M.E. in data 29 aprile 2003, presieduta dal Gen. Div. Giuseppe Di Donato al fine di individuare aree disponibili per l'attuazione delle finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283;
Ritenuto che l'area individuata ad esito della riunione presso lo S.M.E. in data 29 aprile 2003 e messa a disposizione d'intesa tra il Ministero della difesa ed il comune di Roma, nelle more del trasferimento dell'area dal comune al Ministero, per l'attuazione degli scopi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, corrispondente alla particella n. 937 del foglio di mappa del comune di Roma n. 872, presenta condizioni morfologiche, logistiche ed ambientali idonee ad ospitare i centri di autodemolizione attualmente insistenti sulle aree indicate all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283;
Considerato che non sono disponibili altre aree idonee da parte del comune di Roma e del Ministero della difesa;
Considerato che le aree attualmente occupate dai centri di autodemolizione di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, sono adiacenti alla struttura militare denominata Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», e che l'attuale presenza dei suddetti centri appare all'esito dei sopralluoghi assolutamente incompatibile con le necessarie condizioni di sicurezza che si rendera' indispensabile adottare nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;
Ritenuto che, nell'approssimarsi del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, ricorrono la grave necessita' pubblica e l'urgenza di esercitare i poteri conferiti al commissario delegato dall'art. 1 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, anche avvalendosi dei poteri di cui all'art. 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in deroga alle disposizioni indicate nell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle norme costituzionali;
Ritenuta quindi la sussistenza degli estremi della grave necessita' pubblica e dell'urgenza per l'adozione dei provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica collegati alla messa in sicurezza dei luoghi adiacenti alla struttura militare denominata Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», attualmente occupati dai centri di autodemolizione e rottamazione, anche con riferimento alla tipologia delle attivita' commerciali in questione, alla relativa notoria frequentazione, alla non idoneita' dei soggetti titolari, accertate sulla base risultanze delle ordinarie iniziative di competenza, nonche' con riferimento alla pericolosita' intrinseca ed oggettiva dei centri nell'attuale contesto spaziale per effetto dell'adiacenza al predetto Comando;
Ritenuto pertanto di provvedere in via di necessita' ed urgenza alla requisizione delle aree attualmente occupate dai centri di autodemolizione e rottamazione di cui sopra, al fine di dare corso alle successive operazioni di dislocazione dei suddetti centri presso l'area di destinazione come sopra individuata, nonche' di sgombero e successiva bonifica dei luoghi adiacenti alla struttura militare denominata Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro»;
Delibera:
Art. 1.
Le aree attualmente utilizzate dai centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, su cui esercitano l'attivita' le ditte indicate all'art. 3 della presente ordinanza, adiacenti al Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», sito in via di Tor di Quinto, sono requisite in uso temporaneo, sino alla data di scadenza di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, per l'attuazione delle finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.
E' autorizzato, secondo le disposizioni che seguono, il trasferimento dei centri di autodemolizione e rottamazione indicati al comma precedente presso l'area di cui alla particella catastale n. 937 del foglio di mappa del comune di Roma n. 872.
I titolari dei centri di autodemolizione e rottamazione sono tenuti al rilascio delle aree requisite, libere da persone o cose, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2.
Sull'area di destinazione e' autorizzata la realizzazione di opere provvisorie e installazione di manufatti provvisori al fine di accelerare ed agevolare il predetto trasferimento nel termine indicato all'art. 1 ed il contestuale inizio delle opere e dei lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che garantiscano condizioni di tutela igienico, sanitarie ed ambientali e le attivita' di recupero e commercio degli stessi, nonche' al fine di consentire le operazioni di bonifica dei luoghi attualmente occupati dai centri di autodemolizione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.
Le opere e gli interventi indicati al comma 1 sono realizzati sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti dal provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in qualita' di soggetto attuatore dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.
Il commissario delegato provvede al successivo affidamento diretto dei lavori con la procedura urgente di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.
 
Art. 3.
I centri di autodemolizione e rottamazione interessati dalla presente ordinanza sono quelli siti in via Tor di Quinto n. 65, sulle aree individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1, e gestiti dalle seguenti ditte: Autodemolizioni Costanzo s.r.l.; Aloise Giuseppe & C. s.n.c.; Mignanelli Antonio & C. s.n.c.; Costanzo Giuseppe & C. s.n.c.; Cilia Giovanni & C. s.n.c.; Santini Salvatore & C. s.n.c.
Alle ditte indicate al comma 1 e' corrisposto il contributo indicato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, a titolo di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'attivita' commerciale e previa presentazione di apposita domanda con allegata la dichiarazione dei redditi per l'anno 2002.
Alle ditte indicate al comma 1 e' altresi' concesso, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, altro contributo pari al 100% degli oneri sostenuti e debitamente provati, per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, certificati da una apposita documentazione giustificativa di spesa.
Le liquidazioni dei contributi indicati ai commi precedenti sono effettuate con successivo decreto del commissario delegato.
 
Art. 4.
La presente ordinanza ha efficacia limitata nel tempo alle condizioni di necessita' ed urgenza sino alla data indicata nell'art. 1 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.
La dislocazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presso l'area indicata all'art. 1 comma 2 avviene in attesa di sistemazione definitiva presso sito idoneo da individuare da parte delle autorita' competenti.
 
Art. 5.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della Regione Lazio.
La presente ordinanza e' altresi' trasmessa al sindaco di Roma per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
Roma, 3 giugno 2003
Il commissario delegato: Pinotti
 
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