Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89
Testo del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2003), coordinato con la legge di conversione 20 giugno 2003, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti».

Avvertenze:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati
per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale (( 1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2005».
1.bis. Nel periodo fino al 31 luglio 2005 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attivita' libero-professionale intramuraria. ))

Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies, comma 10,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge
23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 15-quinquies - Caratteristiche del rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.
(Omissis).
10. Fermo restando, per l'attivita'
libero-professionale in regime di ricovero, quanto disposto
dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi
idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle
attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio
2005, l'utilizzazione del proprio studio professionale con
le modalita' previste dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio
2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la
possibilita' di vietare l'uso dello studio nel caso di
possibile conflitto di interessi. Le regioni possono
disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in
relazione alle esigenze locali.».
 
Art. 2.
Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative
e dell'Istituto mediterraneo di ematologia
1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanita', finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. L'Istituto superiore di sanita' presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. (( L'Istituto superiore di sanita' presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate e la trasferibilita' sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti. ))
2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. (( La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilita' sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti. ))
3. Alla copertura degli oneri recati del presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da (( sangue o )) emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, (( per ciascuno degli anni 2004 e 2005 )). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni (( anche sulla base delle conclusioni cui e' pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002. ))
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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