Si richiama la riserva operata dalla Cassa depositi e prestiti nella circolare n. 1251 del 27 maggio 2003, in ordine alla attivita' istruttoria relativa alle richieste di finanziamento dei debiti fuori bilancio. Considerata la particolare attenzione che l'Istituto mutuante deve prestare nell'esatta individuazione delle fattispecie ammissibili a finanziamento, si comunicano le seguenti integrazioni ai fini dell'istruttoria della adesione e dell'erogazione dei finanziamenti per debiti fuori bilancio: 1) ai fini dell'adesione di massima, unitamente alla dichiarazione gia' prevista in circolare, deve essere trasmessa copia conforme all'originale della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio; 2) ai fini dell'erogazione dei soli finanziamenti concessi per debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000, il pagamento viene subordinato alla acquisizione di una dichiarazione da cui risulti: che dopo la concessione del mutuo non e' intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'esecutivita' della sentenza da cui e' originato il debito per il quale e' stato operato il riconoscimento; che l'ente e' obbligato ad erogare al creditore, entro venti giorni dalla data di disponibilita', la somma ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti; che l'ente si impegna a trasmettere alla Cassa, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento, apposita attestazione circa l'intervenuto pagamento. A fronte del mancato rispetto dei termini sopra indicati l'Istituto comminera' l'estinzione anticipata del mutuo. |