Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2003, n. 144 |
Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale; Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, di recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2002, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85; Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni - in data 15 aprile 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL - coordinamento esteri; Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 112, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 aprile 2003, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilita' finanziarie la predetta ipotesi di accordo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione, decorrenza e durata
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto disciplina, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, gli aspetti economici del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni riguarda l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. - La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca la «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura». - Si riproduce il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000: «Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica: a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. La delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri. Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita': a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verra' determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra' attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello piu' elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra' attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla individuazione delle modalita' per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, reca il recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2002, reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85». - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia. 6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali». - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): «Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". 2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'. 5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca". 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di Euro 1.640.000 e di Euro 290.000 da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse».
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2.
Struttura del trattamento economico e stipendio tabellare
1. Per il biennio 2002-2003 resta ferma la struttura del trattamento economico prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, articolata in: a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante; b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte; c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
Ambasciatore .... |Euro 70.670,60 Ministro plenipotenziario .... |Euro 56.163,04 Consigliere di ambasciata .... |Euro 39.486,44 Consigliere di legazione .... |Euro 27.496,00 Segretario di legazione .... |Euro 19.645,28
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
Ambasciatore .... |Euro 70.674,60 Ministro plenipotenziario .... |Euro 56.637,66 Consigliere di ambasciata .... |Euro 40.991,59 Consigliere di legazione .... |Euro 31.377,21 Segretario di legazione .... |Euro 20.053,69
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114: «Art. 13 (Struttura del trattamento economico). - 1. Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e' articolato nelle seguenti componenti: a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante; b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte; c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi svolti dai funzionari diplomatici». «Art. 14 (Stipendio tabellare). - 1. A decorrere dal 26 aprile 2000, lo stipendio tabellare e' stabilito, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Ambasciatore.... L. 116.875.000 Ministro plenipotenziario.... L. 105.949.000 Consigliere di ambasciata.... L. 56.912.000 Consigliere di legazione.... L. 39.706.000 Segretario di legazione.... L. 31.683.000». 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, lo stipendio tabellare e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Ambasciatore.... L. 117.862.000 Ministro plenipotenziario.... L. 106.194.000 Consigliere di ambasciata.... L. 63.127.000 Consigliere di legazione.... L. 43.531.000 Segretario di legazione.... L. 35.121.000».
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| Art. 3.
Indennita' integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianita'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
Ambasciatore .... |Euro 9.329,40 Ministro plenipotenziario .... |Euro 9.036,96 Consigliere di ambasciata .... |Euro 8.113,56 Consigliere di legazione .... |Euro 7.704,00 Segretario di legazione.... |Euro 7.554,72 2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114: «Art. 15 (Indennita' integrativa speciale). - 1. A decorrere dal 26 aprile 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera diplomatica e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Ambasciatore.... L. 18.064.000 Ministro plenipotenziario.... L. 17.498.000 Consigliere di ambasciata.... L. 15.710.000 Consigliere di legazione.... L. 14.917.000 Segretario di legazione.... L. 14.628.000». «Art. 16 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 17, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno».
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| Art. 4.
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 100,38 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002; b) Euro 148,69 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2002. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114: «Art. 17 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000; c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica; f) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'art. 16; g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334; h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i), del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° luglio 2000. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo».
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| Art. 5.
Retribuzione di posizione
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le misure della retribuzione di posizione correlate alle posizioni funzionali, che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': a) Segretario generale, Euro 20.658,69; b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 17.559,88; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 14.874,26; d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 12.601,80; e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 7.437,13; f) Funzionari addetti agli uffici, Euro 6.404,19. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le misure della retribuzione di posizione di cui al comma 1 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': a) Segretario generale, Euro 78.000,00; b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 52.851,27; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 20.867,85; d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 13.277,56; e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 7.835,94; f) Funzionari addetti agli uffici, Euro 6.747,61. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore.... |Euro 17.559,88 Ministro plenipotenziario.... |Euro 12.601,80 Consigliere di ambasciata.... |Euro 7.437,13 Consigliere di legazione.... |Euro 6.404,19 Segretario di legazione.... |Euro 6.404,19 4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure minime della retribuzione di posizione di cui al comma 3 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore.... |Euro 20.867,85 Ministro plenipotenziario.... |Euro 13.277,56 Consigliere di ambasciata.... |Euro 7.835,94 Consigliere di legazione.... |Euro 6.747,61 Segretario di legazione.... |Euro 6.747,61
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114: «Art. 18 (Retribuzione di posizione). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': a) Segretario generale, L. 35.286.000; b) capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069, L. 29.993.000; c) vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n. 2069, L. 25.406.000; d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d), del decreto n. 2069, L. 21.877.000; e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del decreto n. 2069, L. 14.114.000; f) funzionari addetti agli uffici, L. 12.350.000. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1. 3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte ditali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza. 4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore.... L. 29.993.000 Ministro plenipotenziario.... L. 21.877.000 Consigliere di ambasciata.... L. 14.114.000 Consigliere di legazione.... L. 12.350.000 Segretario di legazione.... L. 12.350.000». - Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' riportato alle note all'art. 3.
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| Art. 6.
Retribuzione di risultato
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, per il biennio 2002-2003 i parametri della retribuzione di risultato ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridefiniti come segue: a) Segretario generale: 100; b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 del 2000: 79,77; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 del 2000: 72; d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069 del 2000: 41,29; e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069 del 2000: 24,37; f) Funzionari addetti agli uffici: 20,98.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114: «Art. 19 (Retribuzione di risultato). - 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni: a) segretario generale: 100; b) capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069: 85; c) vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n. 2069: 72; d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d), del decreto n. 2069: 62; e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del decreto n. 2069: 40; f) funzionari addetti agli uffici: 35. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato e' determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1. 3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili».
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| Art. 7.
Effetti del trattamento economico
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, e 5 hanno effetto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114: «Art. 21 (Effetti del nuovo trattamento economico). - 1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 18 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'art. 20, comma 3».
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| Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 7.070.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 11.550.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede: quanto a 1.910.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 5.160.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 4.480.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003 Ministeri istituzionali registro n. 6, foglio n. 343
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre2001, n. 448, e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riportati nelle note alle premesse.
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