Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 5 giugno 2003
Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
Visto lo statuto di quest'Universita', emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 37 dello statuto;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la delibera del consiglio accademico del 26 marzo 2003 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale e' stata approvata la modifica dell'art. 17, comma 3 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
Vista la nota direttoriale prot. n. 5140 del 28 marzo 2003 inviata al M.I.U.R.;
Vista la nota ministeriale prot. n. 1359 del 16 maggio 2003, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;
Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione della modifica apportata;

Decreta

di emanare la seguente modifica dell'art. 17, comma 3 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:

Art. 17.

Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto

comma 3.

Testo vigente:
Il rettore, su proposta del preside di facolta', elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facolta', puo' attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attivita' relative alle esercitazioni di lingua italiana:
a) a personale in possesso di diploma di laurea congiunto a diploma di preparazione o di perfezionamento didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a norma degli statuti previgenti dell'Universita';
b) a personale in possesso di diploma di specializzazione, conseguito nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto 3).

comma 3.

Proposta di modifica:
Il rettore, su proposta del preside di facolta', elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facolta', puo' attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attivita' relative alle esercitazioni di lingua italiana:
a) a personale laureato che abbia conseguito il titolo rilasciato dalla Scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera;
b) a personale che abbia conseguito una laurea di tipo umanistico presso l'Universita' per stranieri di Perugia;
c) a personale in possesso di diploma di laurea, conseguito presso altre universita', congiunto a diploma di preparazione e di perfezionamento didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a norma degli statuti previgenti dell'Universita';
d) a personale in possesso di diploma di specializzazione, conseguito nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto 3);
e) a personale in possesso del diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, conseguito presso l'Universita' per stranieri di Perugia.
Perugia, 5 giugno 2003
Il rettore: Bianchi De Vecchi
 
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