Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 marzo 2003
Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e di determinazione dei permessi e delle relative indennita'.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 28 novembre 2002;
Visto il decreto direttoriale 25 settembre 2001 relativo all'impegno di spesa, sul cap. 1352 (ex 2661), per l'esercizio finanziario 2001 di Euro 9.300.000 per le attivita' dei consiglieri di parita', ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera d) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 6, commi 2, 4 e 5 del succitato decreto legislativo n. 196/2000;
Ritenuto di dover ripartire le assegnazioni dell'anno 2001 nella misura del 30% riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parita' e del 70% destinata alle regioni;
Ritenuto di dover stabilire per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori dipendenti, la misura massima dei permessi non retribuiti e l'importo della relativa indennita';
Ritenuto di dover determinare per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il limite massimo delle ore di attivita' e la misura della relativa indennita';
Ritenuto di dover determinare per la consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e di fissare la relativa indennita' e, in alternativa, l'importo di un'indennita' complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato;
Ritenuto di dover determinare per la consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratore autonomo o libero professionista, il numero massimo delle ore di attivita' e la relativa indennita';
Tenuto conto della proposta di riparto tra le regioni, approvata dalla commissione interministeriale succitata, sulla base di parametri oggettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, nella riunione del 19 febbraio 2002 e modificata nella riunione del 25 novembre 2002, gli allegati verbali delle quali formano parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
E' attribuita all'ufficio del consigliere nazionale di parita' la somma di Euro 2.790.000 pari al 30% di Euro 9.300.000 impegnati sul cap. 1352 (ex 2661) con decreto direttoriale 25 settembre 2001 per l'esercizio finanziario 2001.
 
Art. 2.
E' attribuita alle regioni la somma di Euro 6.510.000 pari al 70% di Euro 9.300.000 impegnati sul cap. 1352 (ex 2661) con decreto direttoriale 25 settembre 2001 per l'esercizio finanziario 2001.
La somma di Euro 6.510.000 attribuita alle regioni e' ripartita secondo l'allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
E' stabilito, secondo l'allegata tabella 2 che forma parte integrante del presente decreto:
per le consigliere e consiglieri, regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori dipendenti il numero massimo di permessi non retribuiti e la relativa indennita';
per le consigliere e consiglieri regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il limite massimo delle ore di attivita' e la misura della relativa indennita' rapportata alle rispettive tariffe degli ordini professionali o albi di appartenenza;
per la consigliera o consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratore dipendente, il numero massimo di permessi non retribuiti, nonche' la relativa indennita'; in alternativa, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, l'importo di un'indennita' complessiva determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attivita' svolta;
per la consigliera o consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratore autonomo o libero professionista, il limite massimo di ore di attivita' e l'indennita' relativa rapportata alle rispettive tariffe degli ordini professionali o albi di appartenenza.
In ogni caso, le indennita' previste spettano esclusivamente per le ore di attivita' effettivamente svolte.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro per le pari opportunità
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 215
 
Allegato I

----> Vedere immagine a pag. 21 della G.U. <----
 
Allegato II
----> Vedere immagine a pag. 22 della G.U. <----
 
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