IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che istituisce il gioco del «Bingo»; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, di approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» e' affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, il quale prevede che le concessioni per la gestione del gioco del Bingo sono affidate sulla base di una razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco, nonche' l'art. 8 della convenzione-tipo il quale disciplina il trasferimento dei locali delle sale-Bingo; Ritenuto opportuno stabilire, ai fini istruttori nell'ambito del procedimento di trasferimento dei locali delle sale destinate al gioco del Bingo, criteri oggettivi per la valutazione e riconoscimento da parte dell'Amministrazione della sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 8 della convenzione-tipo; Ritenuto, altresi', opportuno che anche il procedimento di trasferimento dei locali delle sale Bingo sia finalizzato ad assicurarne la razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili;
Decreta:
1. Il procedimento di trasferimento dei locali delle sale-Bingo e' avviato ad iniziativa dei concessionari della gestione del gioco, i quali presentano motivata istanza contenente una dettagliata e documentata relazione in ordine ai motivi del trasferimento. Il provvedimento finale e' adottato dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. 2. L'istanza di trasferimento dei locali prima di due anni di esercizio della concessione, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la perdita della disponibilita' della sede originaria della sala, la grave diseconomia della gestione, ovvero qualsiasi altro fatto derivante da motivi di forza maggiore nonche' della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui al punto 4. 3. Nell'interesse generale, sia dell'erario che del concessionario, qualora l'approntamento di una sala-Bingo nei locali proposti nella offerta di gara, fa prevedere, con ragionevole certezza, che si determineranno condizioni di grave diseconomia a motivo della vicinanza ad altra sala-Bingo gia' attiva, puo' essere autorizzato, sulla base di motivata richiesta dell'assegnatario, il trasferimento dei locali prima della realizzazione della sala, nell'osservanza delle condizioni di cui al punto 4. Il trasferimento non e' autorizzato se i locali proposti nella offerta di gara sono localizzati, rispetto alla sala-Bingo piu' prossima, ad una distanza superiore a quella indicata al punto 4, in relazione al rispettivo bacino di utenza. 4. Il trasferimento dei locali, di regola, e' autorizzato nell'ambito della medesima provincia se sussistono, per ciascun comune (bacino di utenza) le condizioni di seguito indicate, le quali fanno ritenere tutelati gli interessi erariali e degli altri concessionari:
===================================================================== | | N. massimo di sale | | (compresa la sala da Comune (bacino di utenza) |Distanze minime| trasferire) ===================================================================== fino a 30.000 abitanti |= |1 --------------------------------------------------------------------- da 30.001 a 50.000 | | abitanti |3.000 metri |2 --------------------------------------------------------------------- da 50.001 a 100.000 | | abitanti |2.000 metri |3 --------------------------------------------------------------------- oltre 100.000 abitanti |1.000 metri |-
Il trasferimento non e' autorizzato se la sala-Bingo piu' prossima, nel medesimo comune, ha un fatturato medio mensile inferiore a 150.000 euro, determinato dall'Amministrazione sulla base degli acquisti di cartelle negli ultimi sei mesi. Il numero di abitanti del comune e' quello indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2003, concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001. La distanza (percorso pedonale piu' breve) tra il locale nel quale si chiede il trasferimento e la sala-Bingo piu' prossima deve essere comunicata dal richiedente e deve risultare da apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato. 5. Puo' essere autorizzato, ferme restando l'osservanza delle condizioni sopraindicate, il trasferimento dei locali in altre province solo nel caso in cui nell'ambito delle stesse non siano state assegnate, per insufficienza o esaurimento della rispettiva graduatoria di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, le concessioni nel numero stabilito dal decreto direttoriale 16 novembre 2000 (approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo). 6. L'autorizzazione al trasferimento dei locali comporta la sospensione dell'attivita' nella sala-Bingo da trasferire. Il trasferimento dei locali deve essere completato, nel rispetto dei requisiti minimi delle sale-Bingo stabiliti dal bando di gara, entro 90 giorni dalla data di sospensione dell'attivita' nella sala da trasferire e, comunque, non oltre 150 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione al trasferimento. Il trasferimento e' soggetto a collaudo da parte dell'Amministrazione. L'attivita' deve essere iniziata entro quindici giorni dall'esecuzione del collaudo. La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2003 Il direttore generale: Tino |