Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 giugno 2003
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, recante: «Determinazione sui tassi di interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti e sui depositi cauzionali»;
Visto l'ordine del giorno «G9» del Senato della Repubblica, accolto dal Governo, in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2003, nella seduta pubblica n. 309 del 20 dicembre 2002, 2/ giornata di sabato 21 dicembre;
Vista la risoluzione 8-00041 approvata dalla V commissione della Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 2003;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito soggettivo ed oggettivo

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunita' montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni, che alla data del 1° luglio 2003 presentano le seguenti contestuali caratteristiche:
a) saggio fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 6 per cento;
b) durata residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni;
c) residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro.
 
Art. 2.

Effetti e condizioni della rinegoziazione

1. La rinegoziazione ha effetto dal 1° luglio 2003 e comporta la rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun mutuo, con pari decorrenza.
2. Il nuovo piano di ammortamento e' sviluppato:
a) a rate semestrali posticipate costanti comprensive di capitale ed interessi;
b) per una durata pari alla durata residua al 1° luglio 2003 aumentata di 13 anni e 6 mesi;
c) ad un saggio fisso di interesse nominale annuo ridotto di 100 punti base rispetto a quello praticato sul mutuo alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Per il semestre successivo a quello in cui il tasso EURIBOR a sei mesi, calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento, superi la soglia del tasso fisso applicato al momento della rinegoziazione, il saggio di cui al precedente comma, lettera c), e' sostituito dal medesimo tasso EURIBOR, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base.
 
Art. 3.

Procedura

1. La Cassa depositi e prestiti inoltra agli enti di cui all'art. 1 una proposta di rinegoziazione, completa di tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione. Con la medesima proposta la Cassa indica i presupposti istruttori, in particolare relativamente alla documentazione di approvazione e garanzia dell'operazione da parte degli enti locali.
2. Gli enti interessati aderiscono alla proposta facendo pervenire alla Cassa, entro il termine perentorio del 30 settembre 2003, la documentazione istruttoria completa.
 
Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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