IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Parma
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni cooperative; Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle modalita' applicative del C.C.N.L. Trasporti e logistica ai soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, i cui contenuti economici sono, in fase di prima applicazione, gia' ricompresi negli attuali trattamenti economici previsti dal citato accordo sindacale provinciale del 5 maggio 1999 di cui al punto precedente; Considerato il vigente adeguamento automatico su base inflativa e l'incremento di costi determinato dalla sostituzione dei contributi assistenziali al S.S.N. con l'IRAP gia' ricompresso nelle attuali tariffe; Considerato che gli effetti dell'applicazione della L/142/01 (soci lavoratori di cooperative) sul 2003 relativamente ai costi previdenziali determinera' un incremento degli stessi in misura del 20% dell'incremento previsto a regime (01/01/08); Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 1° giugno 2003, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti: operazioni di facchinaggio eseguite in economia Euro 16,40 (L. 31755)/ora; operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi Euro 18,24 (L. 35318)/ora; operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 21,90 (L. 42404)/ora. Anche i compensi a peso, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Parma, 26 maggio 2003 Il direttore provinciale: Baldini |