Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 27 maggio 2003 |
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche. (Decreto n. 32410). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, in particolare l'art. 17, comma 2, la' ove dispone che il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale, quando rifiuti di frequentare corsi di qualificazione o riqualificazione professionale; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998; Visto l'art. 45, comma 17, lettera d) della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 62, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti a) e b); Visti gli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b) della citata legge n. 248/2001; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visti i verbali di riunione del 10 maggio 2002 e del 19 novembre 2002, redatti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che fanno parte integrante del presente provvedimento; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 31711 dell'11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 310; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003 n. 32220 registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 con il quale, tra l'altro, sono stati emanati i criteri relativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2003; Visto il verbale di accordo stipulato in data 21 gennaio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - divisione IX - che fa parte integrante del presente provvedimento, alla presenza del Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Italia Lavoro, nonche' i rappresentanti di ASSISTAL, delle aziende interessate e delle organizzazioni sindacali di categoria, con il quale e' stato confermato l'utilizzo per tutto il 2003, a favore delle aziende del settore di cui trattasi, della CIGS, gia' prorogata per l'anno 2002, contestualmente sottolineando la necessita' di dare attuazione alla norma citata, che prevede, espressamente l'attuazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b) della citata legge n. 248/2001 ed ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Decreta:
Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato, nel limite massimo di Euro 82.500.000,00 il trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche, per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78 ed ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La misura del predetto trattamento e' ridotta del venti per cento. |
| Art. 2. Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo. |
| Art. 3. Nel verbale di consultazione sindacale concernente la richiesta di proroga del trattamento d'integrazione salariale straordinaria deve essere fatto esplicito riferimento al Verbale di Riunione del 21 gennaio 2003, richiamato nel preambolo. |
| Art. 4. Le aziende, al momento della presentazione della domanda riguardante la concessione della proroga del trattamento di cui trattasi, devono allegare un atto ufficiale dal quale emerga l'effettiva adesione al piano di interventi posto in essere da Italia Lavoro S.p.a., di cui ai richiamati Verbali di Riunione del 10 maggio 2002, 19 novembre 2002 e del 21 gennaio 2003. |
| Art. 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale eroga il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui al precedente art. 1, a condizione che i lavoratori interessati partecipino al processo di riqualificazione e ricollocazione di Italia Lavoro S.p.a., cosi' come individuato nei citati Verbali di Riunione del 10 maggio 2002, 19 novembre 2002 e del 21 gennaio 2003. I suddetti lavoratori, pertanto, sono tenuti a partecipare al percorso formativo. |
| Art. 6. L'attivita' di Italia Lavoro S.p.a., di cui al precedente art. 5, non riguardera' coloro che, nel corso di utilizzo del trattamento CIGS nel 2003 ed eventualmente del trattamento di mobilita' successivo, raggiungeranno i requisiti pensionistici e concorderanno con l'azienda il percorso di uscita. |
| Art. 7. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 82.500.000,00 l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2003 Il Ministro: Maroni |
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