IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 32, comma 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attivita' estrattive avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive;
Decreta:
Art. 1. 1. Il canone annuo per liscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attivita' estrattive, di cui all'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' determinato in 50 euro per ciascun prodotto e per ciascun fabbricante o importatore. 2. Il predetto canone deve essere versato all'apposito capitolo del bilancio dello Stato con l'indicazione della causale specifica - presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, ovvero mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2003
L'ispettore generale capo degli affari economici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio
Il direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive Ortis |