Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 20 giugno 2003 |
Definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione. 1.1. Le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, previste dall'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, redatte sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2003, sono presentate a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003. 1.2. L'Agenzia delle entrate, nel rendere l'atto di assenso previsto dal comma 3 dell'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto distintamente dei limiti finanziari rispettivamente previsti dal citato art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera b), per quanto concerne il contributo di euro 100 ovvero di euro 150 e dalla citata delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, per quanto concerne l'ulteriore contributo di euro 300 se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Motivazioni. L'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel prorogare l'incentivo per l'incremento dell'occupazione sino al 31 dicembre 2006, ha fissato i nuovi importi del contributo di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le nuove assunzioni che determinano incrementi occupazionali, ed ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dei limiti finanziari annui di spesa. Con le disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), del citato art. 63, e' stato inoltre fatto rinvio ad una deliberazione del CIPE per la definizione del limite finanziario per l'attribuzione dell'ulteriore contributo di 300 euro mensili, spettante per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000. Nell'osservanza di tali disposizioni, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003, con il quale e' stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), al punto 3.2 ha fatto rinvio ad un successivo provvedimento per la definizione del termine iniziale per la presentazione delle istanze. Con delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, in corso di pubblicazione, e' stata determinata l'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate, ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, ed in particolare e' stato definito l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del contributo per le assunzioni effettuate nei predetti ambiti territoriali, in misura tale da garantire il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali relativi anche agli anni successivi al 2003. Sulla base della citata deliberazione, le risorse complessivamente assegnate, come risulta dalle note del 10 e del 12 giugno 2003 del dipartimento per le politiche di coesione e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, devono intendersi disponibili nella misura di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 per l'accoglimento delle istanze presentate nel 2003, nella misura di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2005 per l'accoglimento delle istanze presentate nel 2004 e nella medesima misura di 250 milioni di euro per l'accoglimento delle istanze presentate nel 2005. Il contributo e' attribuito in relazione alle risorse finanziarie disponibili, rispettivamente previste dal citato art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera b), per quanto concerne il contributo di euro 100 ovvero di euro 150 e dalla citata delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, per quanto concerne l'ulteriore contributo di euro 300 se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nel caso in cui dette risorse non consentano il pieno riconoscimento del contributo per tutti gli anni per i quali e' stato richiesto nell'istanza, il contributo medesimo e' attribuito in relazione alle risorse finanziarie residue disponibili per ciascun anno in modo da garantirne la fruizione per tutti gli anni richiesti. Con il presente provvedimento il termine iniziale di presentazione delle istanze previste dal succitato art. 63, comma 3, della legge n. 289 del 2002, viene stabilito a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata delibera del CIPE. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4. Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001); Legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e piuriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003); Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale e' stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO); Delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, in corso di pubblicazione, concernente la determinazione del limite finanziario disponibile per l'attribuzione dell'ulteriore contributo spettante per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2003 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
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